Cessazione della materia del contendere e differenza rispetto alla sopravvenuta carenza di interesse

Il Consiglio di Stato (Cons Stato, sez. V, 9 luglio 2018, n. 4191) fa il punto sulla disciplina della Cessazione della materia del contendere e sulla sopravvenuta carenza di interesse nel processo amministrativo.

Nel processo amministrativo le due figure della sopravvenuta carenza d’interesse, prevista dall’art. 35 comma 1 lett. c), c.p.a., e della cessazione della materia del contendere, pur determinando entrambe l’improcedibilità del ricorso, si differenziano tra loro nettamente per la diversa soddisfazione dell’interesse leso. 

I principi consolidati in giurisprudenza

Sulla cessazione della materia del contendere, prevista dall’art. 34, comma 5, Cod. proc. amm., si registrano in giurisprudenza principi consolidati che vengono richiamati dal Consiglio di Stato:

a. può essere pronunciata nel caso in cui il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso (cfr. Cons. Stato, sez. V, 7 maggio 2018, n. 2687), sì da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l’oggettivo venir meno della lite (cfr. Cons. Stato, sez. III, 22 febbraio 2018, n. 1135; sez. IV, 22 gennaio 2018, n. 383; sez. IV, 7 maggio 2015, n. 2317);

b. si differenzia dalla sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c) Cod. proc. amm. che, invece, si verifica quando l’eventuale accoglimento del ricorso non produrrebbe più alcuna utilità al ricorrente, facendo venir meno la condizione dell’azione dell’interesse a ricorrere (Cons. Stato, sez. IV, 24 luglio 2017, n. 3638);

c. è caratterizzata dal contenuto di accertamento nel merito della pretesa avanzata e dalla piena soddisfazione eventualmente offerta dalle successive determinazioni assunte dall’amministrazione (Cons. Stato, sez. IV, 20 novembre 2017, n. 5343; sez. IV 28 marzo 2017, n. 1426).  Secondo la giurisprudenza amministrativa mentre, da un lato, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata solo nel caso in cui la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta potendosi, dall’altro lato, nel caso in cui il ricorrente ha comunque dimostrato di ritenere soddisfatta la propria posizione giuridico-soggettiva (sia pure entro ambiti ridotti rispetto all’originaria pretesa) e, dunque, non più utile alla sua salvaguardia la decisione nel merito della controversia, occorre dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse, in questo caso basandosi anche solo sulla dichiarazione del titolare del ricorso (Consiglio di Stato sez. IV, 07/05/2015).

d. qualora sia dichiarata in sede di impugnazione comporta la rimozione della sentenza impugnata in quanto priva di attualità con conseguente perdita di ogni effetto della stessa anche per ciò che attiene all’eventuale condanna al pagamento delle spese (cfr. Cons. Stato, sez. III, 22 dicembre 2014, n. 6338; sez. V, 5 marzo 2012, n. 1258, sez. V, 14 dicembre 2011, n. 6541);

e. in mancanza di accordo delle parti, il giudice deve procedere all’accertamento virtuale sulla fondatezza dell’originaria pretesa ai fini del regolamento delle spese di lite (Cons. Stato, sez. IV, 28 giugno 2016, n. 2909).

Le spese processuali in caso di cessazione di materia del contendere o di sopravvenuta carenza di interesse: la “soccombenza virtuale”

Come anticipato, la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, o quella di cessazione  della materia del contendere, non può pertanto esimere il giudice dal verificare, alla stregua del criterio della soccombenza virtuale, le ragioni della parte che abbia visto soddisfatta la sua pretesa solo dopo l’introduzione del giudizio, non potendo ammettersi che la necessità di servirsi del processo per ottenere ragione torni in danno del ricorrente; di conseguenza, in questo caso, in mancanza di un espresso accordo delle parti sulla compensazione delle spese, il giudice deve prendere in esame le questioni sollevate dalla parte ricorrente, per valutarne la fondatezza al solo fine di regolare, in base al principio della soccombenza, le spese del giudizio.

In allegato la sentenza integrale Cons Stato, sez. V, 9 luglio 2018, n. 4191

Redazione

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