Secondo le Sezioni Unite, nessuna giurisdizione della Corte dei Conti esiste sugli amministratori di una società mista pubblico-privata. Nessuna responsabilità contabile nel caso in cui la società non aveva i requisiti per essere “in house” al tempo del fatto generatore della suddetta responsabilità contabile.
La Corte dei Conti riteneva di essere competente relativamente al danno erariale cagionato a causa del c.d. popolamento del personale, con assunzione in servizio di 74 persone. Secondo la Cassazione, tuttavia, ciò presuppone una verifica rigorosa sull’esistenza delle caratteristiche di una società “in house”, e tale verifica ha risultato negativo.
La Cassazione prende spunto dalla propria sentenza n. 26283 del 2013, la quale ha definito in maniera organica i connotati delle società in house, riconoscendo la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti in relazione alla responsabilità degli organi sociali per i danni da essi causati al patrimonio di tali società.
I connotati qualificanti delle società in house sono essenzialmente tre: “la natura esclusivamente pubblica dei soci, l’esercizio dell’attività in prevalenza a favore dei soci stessi e la sottoposizione ad un controllo corrispondente a quello esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici. Ma s’intende che, per poter parlare di società in house, è necessario che detti requisiti sussistano tutti contemporaneamente e che tutti trovino il loro fondamento in precise e non derogabili disposizioni dello statuto sociale”.
Pertanto lo statuto deve vietare “in modo assoluto” la cessione a privati delle partecipazioni di cui sono titolari gli enti pubblici e l’eventuale attività accessoria non deve implicare una significativa presenza sul mercato, rivestendo “una valenza meramente strumentale rispetto alla prestazione del servizio d’interesse economico generale svolto dalla società in via principale”.
Alla luce di quanto sopra, la Cassazione stabilisce che mancava nella società presa in considerazione l’insieme di questi requisiti, in base alle previsioni dello statuto sociale vigenti alla data del fatto generatore della responsabilità contabile (gennaio 2014), la società non poteva ritenersi una società in house, mancando sia il requisito della titolarità esclusiva del capitale sociale in mano pubblica, con conseguente divieto di cessione delle azioni a privati, sia il requisito del controllo analogo; per cui la sussistenza del terzo requisito, ossia quello dell’esercizio dell’attività prevalente a favore dei soci stessi si rivela insufficiente.
Ne consegue che la giurisdizione sulla responsabilità degli amministratori, pertanto, è di spettanza del giudice ordinario.
In allegato Cass. Civ. Sezioni Unite, 28 giugno 2018, n. 17188