Il Consiglio di Stato sulla differenza tra errore di fatto ed errore di giudizio. Solo l’errore di fatto o revocatorio – consistente in un mero abbaglio dei sensi – permette la revocazione della sentenza (Cons. Stato, Sez. VI, 17 luglio 2018, n. 4372)
Con la sentenza in commento, il Consiglio di Stato chiarisce le caratteristiche dell’errore che comporta la revocazione della sentenza per errore di fatto, ex. art. 395, 4, c.p.c..
Le caratteristiche tipiche dell’errore revocatorio
L’errore di fatto deducibile per revocazione, infatti, deve:
a) derivare da errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto di fatto, facendo cioè ritenere come documentalmente provato un fatto in realtà escluso ovvero inesistente un fatto documentalmente provato;
b) attenere ad un punto controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato;
c) essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l’erronea presupposizione e la pronuncia stessa (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 10 gennaio 2013, n. 1 e numerose altre, tra cui Cons. Stato, IV, 14 maggio 2015, n. 2431; id., V, 5 maggio 2016, n. 1824).
La distinzione rispetto all’errore di giudizio
In sintesi, secondo il Consiglio di Stato, l’errore revocatorio, oltre ad apparire immediatamente rilevabile, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche, non va confuso con quello che coinvolge l’attività valutativa del giudice e non ricorre nell’ipotesi di erroneo, inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali ovvero di anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio, ovvero quando la questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o sulla base di un esame critico della documentazione acquisita.
Queste ultime sono tutte ipotesi che danno luogo se mai ad un errore di giudizio, non censurabile mediante la revocazione, che altrimenti si trasformerebbe in un ulteriore grado di giudizio, non previsto dall’ordinamento.
Il caso del fraintendimento dei presupposti e del contenuto di una censura
Con ricorso per revocazione oggetto della decisione in commento si denunciava un errore di fatto idoneo a giustificare la revocazione della sentenza ai sensi dell’art. 395, n.) 4, c.p.c., in quanto integrato dalla fallace interpretazione della censura sollevata nell’appello.
Secondo l’impugnazione, infatti, l’errore in cui è incorso il giudicante, consistendo nel fraintendimento dei presupposti e contenuti della censura effettivamente dedotta, integrerebbe, quindi, vizio legittimante la revocazione in quanto, nella lettura estensiva dell’errore revocatorio fornito dalla giurisprudenza, la erronea interpretazione della censura di parte rientrerebbe nel genus dell’omessa pronuncia di domanda ed eccezione di parte, fattispecie ascrivibile all’errore revocatorio ex art. 395, n. 4), c.p.c..
Tuttavia, secondo il Consiglio di Stato, alla luce dei principi generali sull’errore revocatorio, non ci si trova di fronte ad un presunto errore di fatto revocatorio, ossia un abbaglio dei sensi, ma il denunciato errore è semmai frutto di un’erronea interpretazione del contenuto dell’atto e, pertanto, tutt’al più poterebbe essere qualificato come error in iudicando.
In allegato Cons. Stato, Sez. VI, 17 luglio 2018, n. 4372