Il Tar Friuli Venezia Giulia 13 settembre 2018, n. 287 , rifacendosi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ha statuito che “appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia relativa ad una procedura concorsuale volta al conferimento di incarichi ex art. 7, comma 6, d.lg. n. 165 cit., assegnati ad esperti, mediante contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa, per far fronte alle medesime esigenze cui ordinariamente sono preordinati i lavoratori subordinati della p.a.” (Cass. S.U. n. 13531 del 2016).
L’interpretazione estensiva della nozione di «assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni»
Dovendo decidere sulla giurisdizione in caso di procedura per selezione di esperti, con incarico di collaborazione rispetto al responsabile per la protezione dei dati personali, il Tar Friuli – Venezia Giulia accoglie l’interpretazione più ampia del concetto di “assunzione di dipendenti pubblici”, come elaborata dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (in particolare Cons. Stato, Sez. IV, 1176 del 2017).
Infatti nella nozione di «assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni» fatta propria dall’art. 63 co. 4 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, debbono ritenersi incluse non soltanto le procedure concorsuali volte all’assunzione di lavoratori subordinati, ma anche quelle aventi specificamente ad oggetto il conferimento di incarichi ex art. 7 co. 6 del medesimo d.lgs. n. 165/2001, assegnati a esperti mediante contratti di lavoro autonomo di natura occasionale, o coordinata e continuativa, per far fronte alle medesime esigenze cui ordinariamente sono preordinati i lavoratori subordinati della pubblica amministrazione.
La giurisdizione amministrativa va affermata, pertanto, ogniqualvolta la controversia riguardi una procedura concorsuale indetta da un’amministrazione pubblica, quale che sia la tipologia dell’instaurando rapporto lavorativo. Il requisito della concorsualità sussiste in forza della natura comparativa della selezione, ancorché l’avviso di indizione si limiti a rinviare ad un “atto di scelta motivata”.
Alla luce di questi principi il Tar conclude per affermare la propria giurisdizione, dato che l’attinenza dell’incarico alle esigenze proprie dell’Azienda e la procedimentalizzazione della fase di individuazione del soggetto incaricato, mediante l’espletamento di una procedura selettiva di tipo comparativo, costituiscono chiaro indice della manifestazione del potere organizzatorio dell’Amministrazione e del corrispondente insorgere della giurisdizione amministrativa.
L’incarico contestato, osserva il Collegio, attiene infatti a compiti di protezione dei dati intestati all’amministrazione, funzionalmente connessi ai servizi da questa espletati, in tutto e per tutto omogenei rispetto alle mansioni cui è di norma preposto il personale, come risulta confermato, in linea fattuale, dall’attribuzione dell’incarico, ancorché in via temporanea e nelle more del giudizio, ad un dirigente in servizio.
I requisiti per l’incarico di collaborazione per lo svolgimento dei compiti di responsabile della protezione dei dati
Secondo la sentenza in commento, in una procedura per la selezione di un esperto in materia di protezione di dati personali non può essere richiesta, quale requisito di ammissione, la certificazione di Auditor/Lead Auditor ISO/IEC/27001 .
La certificazione, indicata nell’avviso, di per sé non può costituire requisito di ammissione alla selezione in esame (né tanto meno assurgere a titolo equipollente al richiesto diploma di laurea), proprio perché essa non coglie (o non coglie appieno) la specifica funzione di garanzia insita nell’incarico conferito, il cui precipuo oggetto non è costituito dalla predisposizione dei meccanismi volti ad incrementare i livelli di efficienza e di sicurezza nella gestione delle informazioni ma attiene semmai alla tutela del diritto fondamentale dell’individuo alla protezione dei dati personali indipendentemente dalle modalità della loro propagazione e dalle forme, ancorché lecite, di utilizzo.
Il possesso della certificazione corrisponde a un mero titolo curriculare (certamente valutabile in sede di giudizio sulle posizioni dei singoli candidati) ma non anche di un titolo formativo o abilitante, come tale idoneo ad assurgere a requisito di accesso.
In allegato la sentenza integrale Tar Friuli Venezia Giulia 13 settembre 2018, n. 287