Il Consiglio di Stato fa il punto sulla natura pubblica o privata di una strada, chiarendo che l’iscrizione delle pubbliche vie comporta una presunzione di pubblicità, superabile con la prova contraria sulla base dei criteri individuati dalla giurisprudenza civile e amministrativa. (Cons. Stato, sez. IV, 10 ottobre 2018, n. 5820)
I giudici di Palazzo Spada, davanti alla questione della natura pubblica di una traversa, la risolvono sulla base della consolidata giurisprudenza civile ed amministrativa (tra cui, Cassazione civile, sez. un., 23/12/2016, n. 26897 eCons. di Stato sez. IV, n. 1515 del 19.3.201)
La natura dichiarativa dell’iscrizione nell’elenco delle vie pubbliche
La giurisprudenza chiarisce che l’iscrizione di una strada nell’elenco delle vie pubbliche o gravate da uso pubblico riveste funzione puramente dichiarativa della pretesa del comune, ponendo una semplice presunzione di pubblicità dell’uso, superabile con la prova contraria della natura della strada e dell’inesistenza di un diritto di godimento da parte della collettività mediante un’azione negatoria di servitù.
Tale iscrizione è quindi superabile con la prova contraria della sua natura privata e dell’inesistenza di un diritto di godimento da parte della collettività.
La riconducibilità di una strada ad uso pubblico nella giurisprudenza
La questione concernente la riconducibilità di una strada ad uso pubblico è stata assai sovente esaminata dalla giurisprudenza amministrativa e civile.
Innanzi tutto è decisiva che vi sia un intervenuto acquisto delle proprietà da parte dell’ente locale.
Infatti per l’attribuzione del carattere di demanialità comunale ad una via privata è necessario che con la destinazione della strada all’uso pubblico concorra l’intervenuto acquisto, da parte dell’ente locale, della proprietà del suolo relativo (per effetto di un contratto, in conseguenza di un procedimento d’esproprio, per effetto di usucapione o dicatio ad patriam, ecc.), “non valendo, in difetto dell’appartenenza della sede viaria al Comune, l’iscrizione della via negli elenchi delle strade comunali, giacché tale iscrizione non può pregiudicare le situazioni giuridiche attinenti alla proprietà del terreno e connesse con il regime giuridico della medesima, né la natura pubblica di una strada può essere desunta dalla prospettazione della mera previsione programmatica di tale destinazione, dall’espletamento su di essa, di fatto, del pubblico transito per un periodo infraventennale, o dall’intervento di atti di riconoscimento dell’amministrazione medesima circa la funzione assolta da una determinata strada”
Ovvero, prosegue la sentenza, è decisivo che su di essa sia stata costituita a favore dell’Ente una servitù di uso pubblico e che essa venga destinata, con una manifestazione di volontà espressa o tacita, all’uso pubblico, ossia per soddisfare le esigenze di una collettività di persone qualificate dall’appartenenza ad una comunità territoriale.
Ulteriore precisazione della sentenza è che “una strada rientra nella categoria delle vie vicinali pubbliche se sussistono i requisiti “della concreta idoneità della strada a soddisfare esigenze di generale interesse, anche per il collegamento con la pubblica via ( oltre che dell’esistenza di un titolo valido a sorreggere l’affermazione del diritto di uso pubblico).
Infatti l’adibizione ad uso pubblico di una strada è desumibile quando il tratto viario, per le sue caratteristiche, assuma una esplicita finalità di collegamento, essendo destinato al transito di un numero indifferenziato di persone oppure quando vi sia stato, con la cosiddetta dicatio ad patriam, l’asservimento del bene da parte del proprietario all’uso pubblico di una comunità, di talché il bene stesso viene ad assumere le caratteristiche analoghe a quelle dí un bene demaniale.
Dall’altro lato la sdemanializzazione di un bene pubblico – ed a fortiori la sottrazione di un bene patrimoniale indisponibile alla sua originaria destinazione – oltre che frutto di una esplicita determinazione, può essere il portato di comportamenti univoci tenuti dall’Amministrazione proprietaria che si appalesano in modo concludente [incompatibili con la volontà di conservare la destinazione del bene all’uso pubblico” (v. Cons. Stato, sez. VI, 27 novembre 2002, n. 6597; T.A.R. Pescara 17 ottobre 2005, n. 580).
La decisione del Consiglio di Stato sul caso di specie: la strada è pubblica
Dando attuazione ai principi giurisprudenziali citati, il Consiglio di Stato conclude per la natura pubblica della strada contestata, dato che
a) la via sulla cui natura si controverte era inclusa nell’elenco delle strade comunali, con correlativa presunzione (seppur iuris tantum) della natura pubblicistica della stessa;
b) l’ulteriore dato della insistenza, sulla predetta via della pubblica illuminazione;
c) l’assenza di prove di segno contrario prospettate da parte appellante.
Il Consiglio di Stato inoltre chiarisce che è irrilevante, oltre che non dimostrato, l’eventuale insussistenza di un interesse della collettività all’utilizzo della via.
In allegato Cons. Stato, sez. IV, 10 ottobre 2018, n. 5820