E’ vietato per la P.A. modificare o integrare la lex specialis di gara, se non attraverso atti che abbiano goduto delle identiche garanzie di pubblicità dovute per il bando di gara; inoltre nelle ipotesi di modifiche sostanziali della lex specialis, è obbligatoria la riapertura dei termini per la presentazione delle offerte.
Un’amministrazione aveva in un primo momento previsto un bando di gara con un requisito di capitale sociale minimo, per poi eliminare tale requisito prima del termine di scadenza delle offerte.
Tale modifica avveniva con la pubblicazione nel sito internet della Stazione Appaltante, senza che alcunché fosse pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, dove il bando era stato pubblicato in origine.
Pertanto la successiva aggiudicazione veniva impugnata da un’impresa che non aveva partecipato alla gara proprio perché mancava di quel requisito successivamente soppresso, ovvero di un capitale sociale di almeno € 5oo mila.
Il principio del contrarius actus e gli obblighi per l’amministrazione in caso di modifica sotanziale del bando
Il Tar Veneto, accogliendo le doglianze dell’impresa, ha ritenuto illegittima la procedura, perché la modifica della lex specialis è stata pubblicata non con le stesse modalità usate per il bando/disciplinare di gara, ma solo mediante avviso pubblicato nel sito internet del Comune di Monselice e senza nessuna riapertura, né proroga, dei termini di presentazione delle offerte.
Tale modus operandi della P.A. ha integrato una palese violazione del divieto di modificare o integrare la lex specialis di gara, se non attraverso atti che abbiano goduto delle identiche garanzie di pubblicità dovute per il bando di gara (cfr. C.d.S., Sez. V, n. 4916/2016, cit.; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, n. 528/2006, cit.), nonché della regola che impone, nelle ipotesi (come quella ora in esame) di modifiche sostanziali della lex specialis, la riapertura dei termini per la presentazione delle offerte.
In allegato la sentenza integrale Tar Veneto, sez. I, 12 ottobre 2018, n. 940