La SOGEI ha natura pubblicistica e realizza un modello organizzativo riconducibile alle così dette ‘quasi amministrazioni’, per l’esistenza di indici di pubblicità in termini di istituzione, partecipazione e controllo pubblico, alle quali sono affidati compiti pubblici se non funzioni pubbliche in senso proprio.
Se ne ricava che le certificazioni prodotte da SOGEI risultano assistite dalla particolare fede di cui all’art. 2700 c.c., pertanto possono essere contestate solo con querela di falso.
Il Consiglio di Stato, al fine di verificare la natura della certificazione prodotta da SOGEI su un errore di notifica dell’Avvocatura dello Stato, dato che la consegna del messaggio PEC era stato oggetto di “incidente informatico” (Cons. St., sez. III, 18 ottobre 2018, n. 5970)
La natura di SOGEI S.p.A.
La SOGEI è una società di forma privata, partecipata dal Ministero dell’Economia e delle finanze, ad essa è assegnata una funzione di rilevanza pubblica, relativa alla gestione delle reti secondo quanto disciplinato dal C.A.D.,tra cui la responsabilita di “garantire il corretto funzionamento e la continuità del sistema e comunicare immediatamente a AgID e agli utenti eventuali malfunzionamenti che determinano disservizio, sospensione o interruzione del servizio stesso”.
Non vi è, secondo il Consiglio di Stato, alcun dubbio sulla connotazione pubblicistica della SOGEI, al di là della forma societaria.
Si tratta di un modello organizzativo riconducibile alle così dette ‘quasi amministrazioni’, in virtù di quegli indici individuati dalla legge medesima in termini di istituzione, partecipazione e controllo, interpretabili nel senso della ‘strumentalità’ e ‘funzionalizzazione’, quindi ‘pubblicità’, ed alle quali sono affidati compiti pubblici se non funzioni pubbliche in senso proprio.
Il valore della certificazione di SOGEI
Peraltro, conclude il Collegio, se da un lato, la SOGEI ha natura pubblicistica (in quanto in house rispetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze), non può stabilirsi un rapporto di identificazione interorganica con un altro soggetto quale l’Avvocatura dello Stato, rispetto alla quale essa mantiene la propria autonomia.
Ne deriva che alla SOGEI è riconducibile l’esercizio di una pubblica funzione di certificazione quanto ai procedimenti alla stessa gestiti, con l’ulteriore conseguenza che le certificazioni – quali quelle relative alla mancata consegna della posta certificata della Avvocatura dello Stato – risultano assistite dalla particolare fede di cui all’art. 2700 c.c..
In allegato Cons. St., sez. III, 18 ottobre 2018, n. 5970)