Il Consiglio di Stato sul regime autorizzatorio delle ristrutturazioni, tra permesso di costruire, SCIA e super-DIA
Il Consiglio di Stato sulla questione della ristrutturazione edilizia, consistente nella realizzazione di una tettoia, e sul presupposto per la sua legittimità (Cons. Stato, sez. VI, 19 ottobre 2018, n. 5983)
La definizione di interventi di ristrutturazione edilizia e il suo regime giuridico
Costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia quegli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possano portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.
Quindi la ristrutturazione ha per finalità il recupero del patrimonio edilizio esistente.
Il Consiglio di Stato pertanto passa in rassegna le disposizioni del Testo Unico dell’Edilizia sul regime giuridico di tale attività.
Ai sensi dell’art. 10, comma l, lettera c), del TUE, le opere di ristrutturazione edilizia necessitano di permesso di costruire se consistenti in interventi che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino, modifiche del volume, dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso (ristrutturazione edilizia).
In via residuale, la SCIA assiste invece i restanti interventi di ristrutturazione c.d. «leggera» (compresi gli interventi di demolizione e ricostruzione che non rispettino la sagoma dell’edificio preesistente). In relazione, invece, agli immobili sottoposti a vincolo ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004 sono soggetti a SCIA solo gli interventi che non alterano la sagoma dell’edificio.
L’art. 22, comma 3, del TUE prevede tre diverse tipologie di interventi edificatori ‒ di cui la prima è costituita proprio da quelli di ristrutturazione – sottoposti al regime del permesso di costruire, per i quali, per ragioni di carattere acceleratorio, si consente all’interessato di optare per la presentazione della DIA (c.d. “super DIA”). Tale facoltà di opzione esaurisce i propri effetti sul piano prettamente procedimentale, atteso che su quello sostanziale (dei presupposti), penale e contributivo resta ferma l’applicazione della disciplina dettata per il permesso di costruire.
Il caso della realizzazione di una tettoia
La sentenza premette che, secondo la giurisprudenza amministrativa, il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di una tettoria è necessario solo quando, per le sue caratteristiche costruttive, essa sia idonea ad alterare la sagoma dell’edificio (Consiglio di Stato, sez. VI, 16 febbraio 2017, n. 694).
Al contrario, l’installazione della tettoia è invece sottratta al regime del permesso di costruire ove la sua conformazione e le ridotte dimensioni ne rendano evidente e riconoscibile la finalità di mero arredo e di riparo e protezione dell’immobile cui accedono (Consiglio di Stato, sez. V, 13 marzo 2014 n. 1272).
Nel caso oggetto della decisione, conclude il Consiglio di Stato, la realizzazione di una tettoia di rilevanti dimensioni e di un nuovo volume (il bagno), avendo innovato il preesistente fabbricato, sia dal punto di vista morfologico che funzionale, era soggetta al regime autorizzatorio, e quindi presupponeva il permesso.
In allegato la sentenza integrale Cons. Stato, sez. VI, 19 ottobre 2018, n. 5983.