Il Ministero delle Infrastrutture ha pubblicato il Report conclusivo della consultazione sul Codice dei Contratti, avviata nell’estate 2018.
L’obiettivo della consultazione, che ha coinvolto amministrazioni, associazioni di categoria, privati, liberi professionisti, è stato quello di ascoltare la pluralità degli stakeholders ai fini di una riforma dello stesso Codice.
In particolare i temi predefiniti che hanno destato il maggior interesse tra chi ha partecipato alla consultazione, con richieste di modifica, sono stati: il subappalto; i criteri di aggiudicazione; la disciplina dell’anomalia; i dati oggetto di pubblicazione e i termini di decorrenza anche ai fini dell’impugnativa; la nomina e i requisiti del RUP; i motivi di esclusione; gli incentivi per le funzioni tecniche.
Di seguito si riportano le conclusioni del report.
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A chiusura di questo report appare opportuno evidenziare i principali trend emersi.
In particolare i temi predefiniti che hanno destato il maggior interesse, con richieste di profonda modifica degli istituti, sono stati:
a) il subappalto (art. 105);
b) i criteri di aggiudicazione (art. 95 commi 4 e 5);
c) la disciplina dell’anomalia (art. 97 commi 2 e 3);
d) i dati oggetto di pubblicazione e i termini di decorrenza anche ai fini dell’impugnativa (art. 29 commi 1 e 2);
e) la nomina e i requisiti del RUP (art. 31 comma 1);
f) i motivi di esclusione (art. 80);
g) gli incentivi per le funzioni tecniche (art. 113).
Inoltre, soprattutto le pubbliche amministrazioni hanno chiesto profonde modifiche degli istituti di cui alle lettere a), d),e), f), g). Esse hanno anche proposto la riforma della disciplina delle commissioni giudicatrici e dell’albo dei commissari presso l’ANAC (art. 77, commi 1 e 3).
Sui medesimi temi si è registrata la sostanziale convergenza delle aziende private e dei liberi professionisti, con un maggior interesse rispetto alla riforma dei criteri di aggiudicazione (art. 95, commi 4 e 5), di quelli di nomina dei Responsabili Unici del Procedimento (RUP) e dei relativi requisiti (art. 31, comma 1).
Una netta presa di posizione con richiesta di abrogazione, sia pur con contributi numericamente meno ampi dei precedenti, ha riguardato:
a) la soft law e le linee guida (art. 213), con una sostanziale richiesta di superamento dell’esperienza che avrebbe determinato incertezza e instabilità del quadro normativo;
b) il rito c.d. super speciale, ritenuto inidoneo sul piano processuale a raggiungere l’obiettivo di deflazionare il contenzioso (come emerge dall’analisi congiunta dei contributi pervenuti sull’art. 204, comma 1, lett. b e d, e sull’ art. 29, comma 1);
c) l’avvalimento (art. 89, commi 2 e 4), per evitare che imprese non adeguatamente qualificate partecipino alle gare.
Si segnalano, infine, le richieste di modifica sui temi: dell’elenco delle stazioni appaltanti qualificate (art. 38), rispetto al quale si chiede di tener conto della natura dei soggetti e degli ambiti di operatività; dell’appalto integrato (art. 59, commi 1 e 1-bis), articolo commentato in prevalenza da soggetti privati, con richiesta di modifica volta a limitare, in senso più o meno ampio, l’utilizzo dell’istituto; del rating d’impresa (art. 83), per il quale le varie richieste di modifica hanno segnato visioni riformatrici dell’istituto completamente antitetiche (es.: abolizione o previsione di obbligatorietà); della qualificazione delle imprese (art. 84, comma 4), per il quale si registrano, accanto alle prevalenti richieste di modifica dell’istituto, anche proposte di conferma dello stesso; dei costi della manodopera (art. 95, comma 10), con necessità di precisazioni sul tenore della disposizione, anche a maggior tutela dei lavoratori; del punteggio massimo all’offerta economica (art. 95, comma 10-bis), per il quale sono risultate numericamente quasi equivalenti le richieste di abrogazione e di modifica, queste ultime antitetiche rispetto alla previsione della discrezionalità della stazione appaltante, per taluni da limitare per altri da ampliare