Diritto di accesso ad un software

Deve essere riconosciuto il diritto accedere a un software di terza parte utilizzato in una procedura informatica, allo scopo di verificare se esistono dei malfunzionamenti, e in particolare una discrasia tra il momento di invio del file e quello della ricezione da parte dell’amministrazione

In una procedura per l’assegnazione di contributi comunitari un’impresa non si classificava in posizione utile e, ritenendo che il mancato ottenimento del finanziamento derivasse dalla discrasia tra il momento di invio della domanda e quello della ricezione, faceva richiesta di accesso al software, di terza parte, utilizzato per la procedura telematica di protocollazione e gestione delle domande di finanziamento.

In seguito alla mancata ostensione di quanto richiesto, l’interessato faceva ricorso al Tar, invocando il diritto di accesso di cui agli artt. 22, 24 e 25 della legge 241/90.

I giudici amministrativi siciliani hanno quindi riconosciuto il diritto di accesso al software, di proprietà della società regionale deputata allo svolgimento di tutte le attività informatiche di competenza delle amministrazioni regionali.

Con riguardo agli elementi del software, la loro ostensione, si legge nella sentenza, deve essere consentita alla parte istante in modo parziale, perché la loro conoscenza appare infatti funzionale alla successiva ipotetica tutela giurisdizionale della posizione dell’impresa, al fine di far valere il preteso diritto ad un utile inserimento nella graduatoria stilata per l’erogazione dei contributi PO FESR. Si tratta, quindi, dell’accesso autorizzato nell’art. 24, co. 7 della L. 241/1990, a norma del quale “Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”.

L’accesso al software è, come si è detto, parziale. Il Tar ha infatti precisato che  la ricorrente non ha interesse alla intera conoscenza del software utilizzato (che potrebbe, peraltro, essere protetto da diritti di privativa), ma solo delle modalità con le quali è stata registrata informaticamente la domanda di partecipazione al bando, allo scopo di verificare se sussista realmente la dedotta discrasia temporale fra il momento dell’invio del file e quello di ricezione da parte del sistema informatico.

Redazione

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