Il Tar Torino ha ammesso l’intervento delle associazioni di categoria degli avvocati amministrativisti – tra le quali Amministrativisti.it difesa dallo Studio Giurdanella – in un procedimento laddove era stata sollevata in precedenza la questione di pregiudiziale compatibilità comunitaria, con rinvio alla Corte di Giustizia della questione del rito appalti.
Nel giudizio dal quale è scaturita la questione della legittimità comunitaria del rito superaccelerato appalti, si è discusso della legittimità dell’intervento di diverse associazioni di categoria, che hanno proposto atto di intervento dopo l’emissione dell’Ordinanza di rimessione alla Corte di Giustizia, e quindi durante la sospensione del processo, durante la quale in teoria non sarebbero ammessi ulteriori atti.
Cosa dice la normativa comunitaria e quella italiana sull’intervento dopo la sospensione del procedimento principale
Gli articoli 96 e 97 del Regolamento di procedura della Corte di Giustizia contemplano la astratta possibilità della sopravvenienza di nuove parti nel giudizio in seguito alla sospensione del processo disposta dal giudice del rinvio e, in attuazione del principio di autonomia procedurale, rimettono ad esso la individuazione delle stesse secondo le norme di procedura nazionali.
Tuttavia, in apparente contrasto, nell’ordinamento interno l’articolo 79, comma 1, del c.p.a. disciplina la sospensione del processo mediante rinvio al codice di procedura civile il quale, all’articolo 298, dispone che “durante la sospensione non possono essere compiuti atti del procedimento”. E’ prevista solamente l’eccezione degli atti che il giudice ritiene urgenti, che possono essere ammessi durante la sospensione.
Il Tar Torino, pur ritenendo che non ci si trovi dinnanzi a una situazione di “urgenza”, ha ritenuto che la disciplina generale processual-civilistica deve essere, tuttavia, interpretata alla luce dei principi euro-unitari di effettività della tutela, dell’effetto utile e della leale cooperazione tra i soggetti: da ciò il superamento del dato letterale la cui rigida interpretazione condurrebbe a precludere ad un soggetto interessato, sino ad allora rimasto estraneo al giudizio del rinvio, la possibilità di intervenire.
L’interpretazione letterale dell’articolo 298 c.p.c. sarebbe, infatti, priva di effetto utile dal momento che l’esigenza per le associazioni di categoria di intervenire nel giudizio si manifesta proprio a causa del rinvio pregiudiziale che ha dato origine alla sospensione del processo.
Ne consegue, secondo l’Ordinanza, la possibilità di interventi di ulteriori parti anche dopo la rimessione della questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia, durante la sospensione del processo.
La questione della legittimazione delle associazioni di categoria degli avvocati amministrativisti
Passando alla questione della legittimazione all’intervento delle associazioni di categoria in rappresentanza degli avvocati amministrativisti, il Collegio richiama i principi espressi dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9 del 2015.
Secondo quest’ultima, la legittimazione delle associazioni di categoria richiede, in primo luogo, che la questione dibattuta attenga in via immediata al perimetro delle finalità statutarie dell’associazione e, cioè, che la produzione degli effetti del provvedimento controverso si risolva in una lesione diretta del suo scopo istituzionale e che l’intervento tuteli un interesse comune a tutti gli appartenenti alla categoria.
Il Tar Torino, a questo proposito, ha ritenuto che queste associazioni abbiano un interesse concreto a partecipare al giudizio dinanzi alla Corte di Giustizia per contribuire, in virtù del principio di leale collaborazione, alla formazione di un autorevole precedente di immediata e diretta applicazione nell’ordinamento interno che investe direttamente, “i fondamentali principi di efficacia, celerità, non discriminazione ed accessibilità” della tutela (così come posto in luce dall’ordinanza di rimessione alla Corte del T.A.R. Piemonte del 17 gennaio 2018, n. 88).
Da questo punto di vista, il Tar ha riconosciuto che le associazioni esponenziali dell’interesse della categoria degli avvocati amministrativisti rivestano un ruolo di primaria importanza nella elaborazione delle buone regole per la predisposizione di un ricorso efficace nella materia dei contratti pubblici.
Il rito superaccelerato appalti di cui all’art. 120 comma 2 bis e suoi rapporti con il diritto di difesa
Secondo l’Ordinanza del Tar Torino, questione sollevata dal giudice a quo ed oggetto del giudizio dinanzi alla Corte di Giustizia ha delle ricadute concrete e potenzialmente pregiudizievoli sull’esercizio della professione forense ed interferisce con il diritto di difesa riconosciuto dall’articolo 24 della Costituzione:
“La previsione di un termine così esiguo, quale quello di cui all’articolo 120, comma 2 bis, c.p.a. per elaborare una difesa tecnicamente complessa, senza l’ausilio di tutta la documentazione utile e per la tutela di un interesse procedimentale del singolo operatore economico alla corretta formazione ed alla certezza della platea dei concorrenti, in una fase prodromica in cui non è stata ancora definita la loro posizione in graduatoria per cui lo stesso potrebbe non concretizzarsi mai nell’interesse legittimo ad ottenere l’aggiudicazione, contribuisce a rendere più oneroso l’accesso alla giustizia promosso dall’articolo 47 C.D.F.U.E. e dagli articoli 6, 13 e 35 C.E.D.U..”
Pertanto il Tar Torino ha ammesso l’intervento delle associazioni di categoria degli avvocati amministrativisti – tra le quali Amministrativisti.it – in un procedimento laddove era stata sollevata in precedenza la questione di pregiudiziale compatibilità comunitaria in materia di rito appalti, e del rito superaccelerato in particolare.