In margine ad un recente parere dell’Ordine degli avvocati di Milano
(Articolo pubblicato su Diritto & Diritti)
1.- Premessa
2.- Internet luogo di incontro
3.- La pubblicità informativa su Internet (tra testo vecchio e nuovo dell’art.17 del codice deontologico forense)
4.- Le nuove frontiere della professione di avvocato
1.- Premessa
L’Ordine degli avvocati di Milano, nella seduta del 2 ottobre 2000, ha stabilito alcuni importanti principi, in materia di consulenze legali on line.
Internet è stato definito come “vero e proprio luogo di incontro cui ciascuno può accedere tramite il proprio computer”.
Su Internet, “tale contatto, così come l’eventuale successivo negozio che ne derivi (sia esso di compravendita, di mandato, di consulenza professionale), scaturisce sempre da un’iniziativa dell’utente”.
E dunque, “l’offerta di consulenza ‘via Internet’ deve essere tenuta distinta dalla pubblicità vietata dal codice deontologico, in quanto la pubblicità prevede un’esibizione del prodotto, del servizio reclamizzato, tramite manifesti o tramite mezzi di comunicazione di massa (giornali, radio, tv), esibizione che è imposta, spesso (come negli spot televisivi), in modo disturbante a chi su quel veicolo cerca tutt’altro”.
2. – Internet luogo di incontro
L’Ordine degli avvocati di Milano aderisce all’autorevole opinione di chi definisce Internet come “uno spazio sociale, uno spazio politico, uno spazio economico, uno spazio altamente simbolico, che permette nuove forme di rappresentazione di sé, incide sulle identità, consente nuove forme di espressione e di esperienza artistica” (Stefano Rodotà, Libertà, opportunità, democrazia, informazione, 8.5.98, convegno “Internet e privacy, quali regole?” (su Interlex, all’indirizzo www.interlex.com/675/rodotint.htm)
Ed invero “… noi non ci costruiamo in rete soltanto come consumatori, o come utenti di informazioni o produttori di informazioni … ci costruiamo come cittadini … Internet è un modo per modificare i processi di decisione democratica” (Rodotà, cit.)
Internet, in questo senso, è stato definito vero e proprio “modello di organizzazione sociale”. E ciò, “in due sensi: nel senso proprio, perché si propone alla società un suo modo di organizzarsi. Non più l’organizzazione piramidale, ma l’organizzazione a rete … non più un’organizzazione con una comunicazione a suo modo autoritaria, dall’altro verso il basso … ma davvero come una possibilità di rete di rapporti …tutti possono nello stesso tempo assumere il ruolo di produttori e consumatori delle informazioni” (Rodotà, cit.).
Di uguale tenore, la storica decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti, del 1998: “Internet non è intrusiva, vale a dire gli utenti, in via di principio, accedono solo ai contenuti che desiderano e non sono ‘aggrediti’ dal materiale diffuso, ma debbono richiedere attivamente le informazioni …. e dunque, i parametri della intrusività, utilizzati dalla dottrina americana per definire la televisione, non si applicano alle reti telematiche”.
Internet, dunque, è in linea di principio una forma di comunicazione orizzontale, e dunque democratica, a differenza della televisione, che comunicazione verticale, e dunque autoritaria.
3.- La pubblicità informativa su Internet (tra testo vecchio e nuovo dell’art.17 del codice deontologico forense)
Il parere dell’Ordine di Milano interviene successivamente alla modifica dell’art. 17 del codice deontologico (16 ottobre 1999: https://www.giurdanella.it/mainf.php?id=20&cat=mat_avv.
Il precedente testo, rubricato “Divieto di pubblicità”, è stato sostituito dal nuovo, ora intitolato “Informazioni sull’esercizio professionale”.
Il nuovo testo reca “è consentito all’avvocato dare informazioni sulla propria attività professionale …. attraverso opuscoli, carta da lettere, rubriche professionali e telefoniche, repertori, reti telematiche, anche a diffusione internazionale”, laddove il precedente conteneva “è vietata qualsiasi forma di pubblicità dell’attività professionale”.
E il Cdo prende atto che “… una volta entrato in vigore l’articolo 17 del codice deontologico … l’offerta di consulenze legali via Internet non rappresenti qualcosa di radicalmente diverso rispetto, per esempio, all’invio, certamente deontologicamente lecito … di brochures, posto che queste non sono altro che una vera e propria dichiarazione di disponibilità (e di volontà) del collega, che le invia, a essere contattato dai nuovi clienti, per offrire loro la propria consulenza. Che poi quest’ultima avvenga personalmente, a mezzo telefono, lettera, fax o e-mail, appare a questo consiglio assolutamente indifferente da un punto di vista deontologico”.
L’importanza della nuova versione dell’art.17, a parere del Cdo, non risulta sminuita dal raffronto con le successive previsioni, contenute negli articoli 18 e 19.
Secondo l’art.18, recante “Rapporti con la stampa”, “… costituisce violazione della regola deontologica, in ogni caso, perseguire fini pubblicitari anche mediante contributi indiretti ad articoli di stampa; enfatizzare le proprie prestazioni o i propri successi; spendere il nome dei clienti; offrire servizi professionali; intrattenere rapporti con gli organi di informazione e di stampa al solo fine di pubblicità personale”.
Il Cdo ha ritenuto a tal proposito che i divieti contenuti nella previsione citata siano da ricondurre alla particolarità del mezzo stampa – invasivo – e non ai contenuti dell’informazione, che dunque vengono ritenuti in sé leciti.
Lo stesso vale per il successivo art.19, recante “divieto di accaparramento di clientela”, laddove viene ritenuto illecito “il mezzo”, vale a dire “l’offerta di prestazioni professionali a mezzo agenzie, procacciatori o altri mezzi illeciti”.
E dunque, l’art.19 è correttamente interpretabile non come fonte di un generale divieto a offrire prestazioni professionali a terzi, ma come fonte di un divieto di svolgere tale attività “a mezzo di agenzie o procacciatori o altri mezzi illeciti”.
E’ utile a tal fine citare integralmente il passo decisivo del parere:
“Ritiene dunque il Consiglio che l’offerta di consulenze on-line non rientri nelle ipotesi disciplinate dall’art. 18 (che è riferito a offerte di servizi a mezzo “stampa o altri mezzi di diffusione”) e dall’art. 19 (“offerta di prestazioni professionali a mezzo agenzie, procacciatori o altri mezzi illeciti”): non occorre spendere parole per escludere Internet da questa definizione”.
4.- Le nuove frontiere della professione di avvocato
Il parere del 2 ottobre è coerente con l’attuale processo di trasformazione della professione forense, avviato dai recenti interventi normativi.
E’ a tutti nota la posizione dell’Unione europea sulle professioni intellettuali, ritenute assoggettate alla normativa sulle attività d’impresa nel settore dei servizi intellettuali.
E’ sufficiente a tal fine ricordare la Direttiva 92/50/CEE del 18.6.92 sugli appalti di servizi (https://www.giurdanella.it/mainf.php?id=259&cat=mat_avv).
Da ultimo, la Direttiva sul commercio elettronico, numero 2000/31/CE dell’8 giugno 2000, all’art.8, dedicato alle “Professioni regolamentate”, impegna gli Stati europei a provvedere “affinché l’impiego di comunicazioni commerciali che costituiscono un servizio della società dell’informazione o ne sono parte, fornite da chi esercita una professione regolamentata, siano autorizzate …”
A tal fine, potranno essere elaborati dei “codici di condotta a livello comunitario che precisino le informazioni che possono essere fornite a fini di comunicazioni commerciali …” (https://www.giurdanella.it/mainf.php?id=199&cat=dir_tec).
E il decreto legislativo 25 febbraio 2000 n.67 “in materia di pubblicità ingannevole e comparativa” ha assoggettato alla sua disciplina anche “i soggetti che esercitano un’attività … professionale” (art.2).
L’Antitrust italiano, a sua volta, sin dal 3 ottobre 1997, aveva ritenuto, già prima della modifica dell’art.17 citato, che: “le attuali forme di divieto della pubblicità appaiono difficilmente riconducibili alla tutela di un interesse di natura generale. Non può essere infatti sufficiente al riguardo asserire che la pubblicità contribuirebbe a svilire e mercificare le professioni e che potrebbe avvantaggiare i professionisti dotati di maggiori risorse finanziarie piuttosto che i migliori”.
Ed ancora: “La convinzione che la pubblicità rappresenti uno strumento utilizzato unicamente nella vendita di prodotti commerciali è oggi largamente superata dall’impiego di tale mezzo per conseguire obiettivi diversi, e in particolare per comunicare a un pubblico che sia il più vasto possibile informazioni che altrimenti rimarrebbero patrimonio di pochi. La pubblicità informativa, che già esiste ma in misura troppo limitata nelle modalità e nei contenuti (quella negli elenchi telefonici e nelle pagine gialle), costituirebbe un elemento di notevole importanza proprio per colmare parte di quelle asimmetrie informative che non consentono al consumatore di scegliere con maggiore cognizione di causa il servizio di cui necessita o di giudicarne la qualità resa”.
E viene sottolineato che: “Più in particolare, il consumatore avrebbe accesso facilmente, e non come avviene ora per vie informali o conoscenze, alle informazioni riguardanti le caratteristiche dei professionisti che operano sul mercato e le attività dove hanno maggiormente concentrato i propri sforzi professionali, nonché i prezzi dagli stessi praticati per prestazioni simili ed eventualmente le garanzie di successo che sono in grado di fornire”.
E dunque: “La pubblicità informativa è basata su elementi di fatto, prezzi, caratteristiche, risultati, e che eventuali elementi non rispondenti alla realtà potrebbero sempre essere sanzionati come forme di pubblicità ingannevole … Al riguardo si consideri che la possibilità di comunicare al pubblico i vantaggi delle proprie offerte e i propri successi, verosimilmente consentirà soprattutto ai giovani, più capaci e meritevoli, soprattutto se associati, che ancora non godono di una vasta fama di affermarsi in tempi più rapidi … Non stupisce pertanto che gli Ordini per mantenere i propri equilibri scoraggino qualunque strumento che determini una redistribuzione della domanda e, quindi, dei redditi fra i professionisti” (https://www.giurdanella.it/mainf.php?id=203&cat=mat_avv).
Ed è ancora l’Antitrust, il 4 febbraio 1999, a segnalare, nel contesto del parere espresso sul ddl delega di riforma delle professioni intellettuali, che la regolamentazione per le attività riservate “dovrebbe prevedere una serie di strumenti correttivi che, senza introdurre restrizioni nella concorrenza tra professionisti, siano idonei ad agevolare il cliente ex ante, nella scelta della prestazione e del professionista più adeguato, ed ex post, nella valutazione della prestazione erogata. Tra tali strumenti possono essere ricompresi: la pubblicazione e diffusione di standard qualitativi delle prestazioni e dei comportamenti che i professionisti devono rispettare; … l’eliminazione del divieto di pubblicità dell’attività professionale; la diffusione di informazioni quantitative sui prezzi dei servizi professionali, purché rilevati ex post e da soggetti terzi” (https://www.giurdanella.it/mainf.php?id=258&cat=mat_avv).
Da ultimo, il disegno di legge delega sulle professioni intellettuali, presentato dal Governo il 10 novembre scorso, ha previsto, all’art.2 (“Principi e criteri generali di disciplina delle professioni intellettuali”) che il Governo possa disciplinare “le modalità generali di esercizio delle professioni intellettuali, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
… d) consentire la pubblicità …” (https://www.giurdanella.it/mainf.php?id=225&cat=mat_avv).
Ed il Comunicato del Consiglio dei Ministri 10 novembre 2000, così recava: “… Approvato dal Consiglio dei Ministri un disegno di legge che conferisce delega al Governo per il riordino delle professioni … – trasparenza nella pubblicità delle caratteristiche delle prestazioni, a tutela del cliente …” (https://www.giurdanella.it/mainf.php?id=244&cat=mat_avv).
In definitiva, le consulenze on line e le informazioni sull’attività degli studi legali, contenute in uno strumento non invasivo qual è Internet, non costituiscono illecito disciplinare, sulla base dell’attuale codice deontologico.
Esse poi, si pongono in assoluta coerenza con l’evoluzione della professione forense, come risulta dalla normativa comunitaria e dalle ripetute prese di posizione dell’Antitrust italiano.
(18 dicembre 2000)
Avv. Carmelo Giurdanella avv@giurdanella.it