Le linee guida del Ministero dell’istruzione sugli Appalti Pubblici servono a orientare le istituzioni scolastiche nelle fasi di ideazione, affidamento ed esecuzione di contratti pubblici di lavori, servizi o forniture.
La normativa applicabile agli appalti delle istituzioni scolastiche
Nella guida si spiega che in aggiunta alla disciplina generale prevista dal Codice Appalti e dalle varie disposizioni attuative, per le Istituzioni Scolastiche trova applicazione anche la normativa speciale di settore, contenuta principalmente nel recentissimo Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto il “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo‐contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”, pubblicato in G.U.R.I. GU n. 267 del 16 novembre 2018 (a seguire, anche il “Regolamento”), che tiene conto delle caratteristiche organizzative e dimensionali del settore dell’istruzione scolastica e delle singole Istituzioni, nonché delle specificità e delle peculiarità delle funzioni esercitate dalle medesime.
In particolare, ai sensi dell’art. 55 del D.I. 129/2018, le previsioni relative agli acquisti contenute nel Regolamento si applicheranno alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore (cfr. 17 novembre 2018), ovvero in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del Regolamento, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
Gli appalti delle scuole: forniture, servizi e lavori
La guida rileva che la gran parte degli affidamenti delle Istituzioni riguardano forniture e/o servizi, pertanto, nelle presenti Linee guida si forniranno prevalentemente istruzioni per questa tipologia di appalti, mentre i contratti d’opera intellettuale saranno oggetto di successiva pubblicazione.
Per ciò che concerne i lavori, si precisa la differenza tra i lavori in edifici di proprietà degli enti locali e quelli in edifici acquisiti dalle istituzioni scolastiche.
Con riferimento agli edifici scolastici di proprietà degli Enti Locali:
– compete agli Enti Locali provvedere alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria (art. 3, comma 4°, della Legge 11 gennaio 1996, n. 23);
– le Istituzioni Scolastiche possono effettuare interventi di manutenzione ordinaria, previa delega dell’ente territoriale competente, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 3, comma 4°, della Legge 11 gennaio 1996, n. 23 (art. 39, comma 1° del Regolamento);
– le Istituzioni Scolastiche possono procedere all’affidamento di interventi, indifferibili ed urgenti, di piccola manutenzione e riparazione, nella misura strettamente necessaria a garantire lo svolgimento delle attività didattiche. In tali casi, le Istituzioni Scolastiche anticipano i fondi necessari all’esecuzione degli interventi, dandone immediata comunicazione all’ente locale competente, ai fini del rimborso (art. 39, comma 2° del Regolamento).
Con riferimento agli edifici scolastici acquisiti dalle Istituzioni Scolastiche con fondi derivanti da attività proprie, ovvero per effetto di eredità, legati e donazioni, le medesime Istituzioni procedono all’affidamento di lavori e alla manutenzione degli immobili (art. 39, comma 3° del Regolamento).
In allegato la Guida integrale del Miur agli appalti pubblici.