Insegnanti diplomati, niente inserimento in graduatoria

Con le due sentenze gemelle, la n. 4 e la n. 5 del 27 febbraio 2019, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato chiarisce la vicenda degli insegnanti diplomati prima del 2001-2002, stabilendo che il possesso del solo diploma magistrale non costituisce titolo sufficiente per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) del personale docente ed educativo istituite dall’articolo 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Cons. St., A.P. 27 febbraio 2019, n. 4

Cons. St., A.P. 27 febbraio 2019, n. 5

Il Consiglio di Stato, (Cons. St., A.P. 27 febbraio 2019, n. 4 e Cons. St., A.P. 27 febbraio 2019, n. 5) si pronuncia sull’ordinanza della Sesta Sezione la quale, non convinta dell’orientamento assunto dall’Adunanza Plenaria con sentenza 20 dicembre 2017, n. 11 sull’impossibilita’ di inserimento dei diplomati magistrali (ove il diploma sia conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002) nelle graduatorie ad esaurimento.

L’insufficienza del diploma magistrale ai fini dell’inserimento in graduatoria

Le due sentenze gemelle hanno l’art. 26, comma 6, d.lgs. 13 aprile 2017, n. 62, e l’art. 4, decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, non hanno superato il principio già espresso dall’Adunanza Plenaria 11 del 2017.

Pertanto l possesso del solo diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 non costituisce titolo sufficiente per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo istituite dall’articolo 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Gli effetti delle sentenze che riconosceva il diritto degli insegnanti diplomati ad essere inseriti nella GAE: solo gli insegnanti con ricorso accolto possono essere inseriti

L’Adunanza Plenaria chiarisce il tema degli effetti derivanti dalla sentenza della Sesta Sezione n. 1973 del 2015 che ha annullato il d.m. n. 235 del 2014, accogliendo il ricorso proposto da alcuni diplomati magistrali (ante a.s. 2001/2002) ai fini dell’inserimento nelle GAE.

Questa sentenza non ha prodotto effetti erga omnes, perché è lo stesso dispositivo della sentenza di annullamento che si premura di specificare che gli effetti dell’annullamento operano solo a vantaggio di coloro che hanno proposto il ricorso.

Lo stesso deve dirsi delle sei sentenze che hanno dato seguito all’indirizzo inaugurato dalla pronuncia n. 1973 del 2015, e hanno sempre, in dispositivo, annullato il d.m. n. 235 del 2014, e sempre specificando che l’annullamento era circoscritto ai ricorrenti.

Peraltro  le (sette) sentenze del Consiglio di Stato che hanno accolto i ricorsi contro il d.m. n. 235 del 2014, sebbene rechino un dispositivo formalmente di annullamento, in realtà non annullano alcunché, ma accertano la pretesa dei ricorrenti all’inserimento nelle GAE, con i conseguenti effetti conformativi nei confronti del MIUR.

Si tratta, secondo l’Adunanza Plenaria, di sentenze non propriamente caducatorie, ma additive/ordinatorie, fondate sull’accertamento della fondatezza della pretesa di ottenere l’iscrizione in graduatoria.

Redazione

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