Nelle procedure ad evidenza pubblica l’avvalimento ha la funzione di consentire al concorrente sfornito di alcuni requisiti di ammissione alla gara, di parteciparvi ugualmente acquisendo i requisiti mancanti da altro operatore economico che li possieda, ma non può tramutarsi in uno strumento volto a conseguire una più elevata valutazione dell’offerta
Tar Toscana, sez. II, 6 febbraio 2019, n. 185
Il Tar Toscana (sentenza n. 185/2019) si pronuncia in materia dell’utilizzo dell’istituto dell’avvalimento, in questo caso della certificazione ISO, per l’ottenimento di un maggiore punteggio
In questo caso la certificazione ISO è stata considerata dal bando non tra i requisiti di ammissione (che sono certamente “avvalibili”) ma tra quelli di valutazione della offerta: erano attribuiti 3 punti in caso di possesso da parte del concorrente della “certificazione ambientale ISO 14001”. .
Secondo l’impresa ricorrente sarebbe stato possibile fare ricorso all’avvalimento, anche al fine di ottenere il punteggio corrispondente.
Avvalimento per i requisiti, non per il punteggio
Il Tar ha fatto propria l’interpretazione della stazione appaltante, nel senso dell’impossibilità di utilizzare l’istituto dell’avvalimento per dimostrare il possesso non già di un requisito di ammissione alla gara bensì di un requisito per avere punteggio ai fini dell’aggiudicazione.
È vero, premette il Tar Toscana, che il possesso di una certificazione ambientale, sulla base del disposto dell’art. 95, comma 6, d.lgs. n. 50 del 2016, può ben essere considerato in un gara pubblica non già come requisito per ammettere la concorrente alla gara, ma come elemento di valutazione dell’offerta.
Tuttavia ciò non comporta l’utilizzabilità dell’avvalimento della certificazione ambientale per aumentare il punteggio dell’offerta. Secondo la sentenza è sufficiente il dato testuale dell’art. 89, comma 1, del d.lgs n. 50 del 2016 ove l’istituto dell’avvalimento è costruito sull’esigenza dell’operatore economico di “soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara”.
Da tale è stata elaborata la giurisprudenza, condivisa dai giudici toscani, secondo cui nelle procedure ad evidenza pubblica l’avvalimento ha la funzione di consentire al concorrente sfornito di alcuni requisiti di ammissione alla gara, di parteciparvi ugualmente acquisendo i requisiti mancanti da altro operatore economico che li possieda, ma non può tramutarsi in uno strumento volto a conseguire una più elevata valutazione dell’offerta (Cons. Stato, Sez. V, 8/11/2012, n. 5692; Sez. VI, 19/3/2015 n. 1422 e 18/9/2009, n. 5626).