Il TAR Lazio ha annullato l’istituzione del numero chiuso, in un corso di laurea in psicologia, per problemi di “numerosità degli iscritti”, non legati ai requisiti di cui alla Legge n. 264/1999 per l’istituzione di nuove lauree a numero chiuso.
Un gruppo di studenti ha contestato l’istituzione del numero chiuso per l’accesso ad un corso di laurea magistrale (in Psicologia applicata, clinica e della salute)
Il numero chiuso o programmato può essere istituito solo alle condizioni previste dalla legge
Il TAR Lazio conferma che le Università non posso programmare gli accessi se non sussistono le condizioni ex art. 2 della legge n. 264\1999, ossia
a) corsi di laurea per i quali l’ordinamento didattico preveda l’utilizzazione di laboratori ad alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici o comunque di posti studio personalizzati;
b) corsi di diploma universitario per i quali l’ordinamento didattico preveda l’obbligo di tirocinio come parte integrante del percorso formativo, da svolgere presso strutture diverse dall’ateneo;
c) corsi o scuole di specializzazione individuate dai decreti attuativi delle disposizioni di cui all’art. 17, comma 95, L. 15.05.1997 n. 127 e successive modificazioni.
L’alto numero degli studenti non è sufficiente a giustificare il numero chiuso
Ritiene il Collegio che l’istituzione del numero programmato non potrebbe essere legittimato dall’eventuale necessità didattica di limitare il numero dei discenti che possono accedere alle lezioni in questione, al dichiarato fine di garantire adeguati standard formativi.
E’ vero, concede il TAR Lazio, che in questa fattispecie il diritto allo studio viene in considerazione sotto due aspetti, potenzialmente confliggenti tra di loro: da un lato, rispetto alla posizione degli aspiranti che, a causa del numero di accessi programmato, non possono liberamente immatricolarsi al predetto corso di laure; e, d’altro lato, rispetto a coloro che, già immatricolati, avrebbero diritto ad ottenere una formazione del livello più elevato che l’Ateneo possa loro assicurare con riferimento a standard predeterminati.
E tuttavia, sussistendo la necessità di operare un bilanciamento dei due contrapposti interessi di cui si è detto, le misure attuate sul piano applicativo mediante i provvedimenti di chiusura dell’accesso al corso di laurea, risultano penalizzare soltanto uno dei due detti poli di interesse, ovvero quello di coloro che aspirerebbero a fare ingresso nel corso di laurea in questione al fine di assicurarsi il futuro professionale cui –al pari di coloro che già vi sono immatricolati- ambiscono.
Questa unilateralità della scelta, conclude la sentenza, non può dirsi conforme alla disposizione dell’art. 34 comma III della Costituzione, per cui il raggiungimento dei gradi più alti degli studi è riservato ai “capaci e meritevoli” con le modalità conformate (in questo caso) dall’art. 2 della legge n. 264 del 1999.
La materia dell’accesso allo studio e ai corsi universitari è riservata alla legge, e non alle Università
I giudici del Tar Lazio fondano le proprie conclusioni sulla giurisprudenza della Corte Costituzionale, in materia di diritto allo studio e accesso ai corsi universitari.
E’ con la sentenza n. 383 del 1998 che la Corte Costituzionale ha espressamente affermato che “L’accesso ai corsi universitari è materia di legge”.
Si legge nella sentenza citata della Consulta che “secondo la Costituzione, l’ordinamento della pubblica istruzione è dunque unitario ma l’unità è assicurata, per il sistema scolastico in genere, da “norme generali” dettate dalla Repubblica; in specie, per il sistema universitario, in quanto costituito da “ordinamenti autonomi”, da “limiti stabiliti dalle leggi dello Stato”. Gli “ordinamenti autonomi” delle università, cui la legge, secondo l’art. 33 della Costituzione, deve fare da cornice, non possono considerarsi soltanto sotto l’aspetto organizzativo interno, manifestantesi in amministrazione e in normazione statutaria e regolamentare. Per l’anzidetto rapporto di necessaria reciproca implicazione, l’organizzazione deve considerarsi anche sul suo lato funzionale esterno, coinvolgente i diritti e incidente su di essi. La necessità di leggi dello Stato, quali limiti dell’autonomia ordinamentale universitaria, vale pertanto sia per l’aspetto organizzativo, sia, a maggior ragione, per l’aspetto funzionale che coinvolge i diritti di accesso alle prestazioni.”
Ed è innegabile che ciò limita l’autonomia delle Università in materia di accesso. E infatti “…l’organizzazione dell’università, come servizio pubblico, da una parte, coinvolge diritti costituzionali della persona umana come il diritto alla propria formazione culturale (art. 2 della Costituzione) e quello alle proprie scelte professionali (art. 4 della Costituzione), a sua volta mezzo essenziale di sviluppo della personalità (sentenza n. 61 del 1965) e, dall’altra parte, implica decisioni pubbliche d’insieme, inerenti alla determinazione delle risorse necessarie per il funzionamento delle istituzioni scolastiche in genere e universitarie in specie, che influisce sulle prestazioni da esse erogabili. La conclusione che ne deriva è che i criteri di accesso all’università, e dunque anche la previsione del numerus clausus, non possono legittimamente risalire ad altre fonti, diverse da quella legislativa”.