L’accertamento di conformità è diretto a sanare le opere solo formalmente abusive, cioè eseguite senza il previo rilascio del titolo ma nella sostanza conformi alla disciplina urbanistica applicabile per la loro area. Occorre avere riguardo sia alla disciplina vigente al momento della loro realizzazione che a quella applicabile al momento della presentazione dell’istanza di conformità.
Tar Palermo, sez. III, 25 febbraio 2019, n. 553
Il Tar Sicilia -Palermo si pronuncia sulla natura e sul funzionamento dell’istituto dell’accertamento di conformità previsto dall’art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001, già disciplinato dall’art. 13 della l. n. 47 del 1985.
Le opere solo formalmente abusive
L’accertamento di conformità è diretto a sanare le opere solo formalmente abusive, in quanto eseguite senza il previo rilascio del titolo, ma conformi nella sostanza alla disciplina urbanistica applicabile per l’area su cui sorgono.
Da questo punto di vista occorre avere riguardo sia alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della loro realizzazione che al momento della presentazione dell’istanza di conformità (c.d. doppia conformità).
La conseguenza è che si esclude la possibilità di una legittimazione postuma di opere originariamente abusive che solo successivamente, in applicazione della c. d. sanatoria giurisprudenziale, o impropria, siano divenute conformi alle norme edilizie ovvero agli strumenti di pianificazione urbanistica.
Natura vincolata del provvedimento ex art. 36 del Testo Unico Edilizia
Il provvedimento di accertamento di conformità assume, pertanto, una connotazione eminentemente oggettiva e vincolata, priva di apprezzamenti discrezionali, dovendo l’autorità procedente valutare l’assentibilità dell’opera eseguita sulla base della normativa urbanistica ed edilizia vigente, in relazione ad entrambi i momenti considerati dalla norma.