Tatuaggio visibile ed esclusione dai concorsi pubblici

Tenendo conto della possibilità che l’immagine del poliziotto sia deturpata dalla presenza di un tatuaggio visibile, esso è sufficiente per giustificare l’esclusione del candidato dal concorso, indipendentemente dal fatto che il tatuaggio in questione possa risultare indicativo di personalità abnorme.

Tuttavia non è possibile escludere un candidato per via della cicatrice derivante dalla rimozione di un tatuaggio prima visibile sull’avambraccio.

Tar Lazio, sez I Quater, 25 febbraio 2019, n. 2548

Il Tar Lazio torna sulla questione dei tatuaggi visibili nei concorsi per Polizia, e in particolare sulla questione del tatuaggio rimosso con operazione chirurgica.

Nel caso di specie, il ricorrente era stato ritenuto non idoneo per via degli esiti cicatriziali da rimozione di tatuaggio all’avambraccio sinistro.

Il tatuaggio visibile come causa di inidoneità nei concorsi di polizia

Ai sensi dell’articolo 123, comma 1, lettera C del decreto legislativo numero 443 del 1992, costituiscono cause di non idoneità per l’ammissione ai concorsi di polizia penitenziaria, “le seguenti imperfezioni e infermità: (…) I tatuaggi sono motivo di non idoneità quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice di personalità abnorme”.

Il Tar Lazio, a questo proposito, richiama i propri precedenti nel senso che  la presenza di un tatuaggio in zona visibile sia sufficiente per giustificare l’esclusione del candidato dal concorso, indipendentemente dal fatto che il tatuaggio in questione possa risultare indicativo di personalità abnorme.

E questo perché vi è la possibilità che l’immagine del poliziotto sia deturpata dalla presenza di un tatuaggio visibile indossando l’uniforme.

Le cicatrici derivanti dalla rimozione di un tatuaggio

Nel caso di specie, tuttavia, il tatuaggio risultava essere stato completamente rimosso con un adeguato trattamento sanitario.

Pertanto il tatuaggio non era più visibile all’atto della visita di idoneito: ne deriva che non sussistevano i presupposti per la valutazione di non idoneità, non essendo contemplata fra le cause di esclusione la cicatrice derivante dalla rimozione di un tatuaggio.

 

Redazione

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