Con Decreto Legge n. 32 del 18 aprile 2019 (c.d. Sblocca Cantieri), anticipando la futura riforma degli appalti, si intende superare il sistema del c.d. soft law, cioè delle Linee Guida Anac, in particolare quelle vincolanti, che dovevano integrare la disciplina del Codice Appalti, a favore di un ritorno al passato, cioè al Regolamento Unico Appalti.
Aggiornamento: le modifiche della legge di conversione n. 55/2019 dello Sblocca Cantieri in materia di Regolamento Unico e Linee Guida
Il ritorno del Regolamento Unico di attuazione del Codice Appalti
Da un punto di vista sistematico, quella del ritorno al Regolamento unico e del superamento del sistema fondato sulle Linee Guida ANAC è la novità più importante del c.d. Decreto Sblocca Cantieri, entrato in vigore il 19 aprile 2019.
Si vuole così superare quell’impostazione che aveva contraddistinto il Codice Appalti del 2016, e che evidentemente non ha attecchito nel sistema, per via dei diversi dubbi sollevati da imprese e funzionari pubblici.
Si tratta di una modifica volta a soddisfare esigenze di maggiore certezza e prevedibilità nelle gare pubblica, anche alla luce dei dubbi sull’effettiva vincolatività delle Linee Guida rispetto alle stazioni appaltanti.
La procedura e la tempistica per l’approvazione del nuovo DPR e il regime transitorio per le Linee Guida esistenti
Nel D.L. 32/2019 è previsto che un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sostituisca le Linee Guida ANAC in una serie di materie previste dal Codice.
Tale decreto conterrà un regolamento unico recante le disposizioni attuative ed esecutive del codice appalti, le medesime linee guida, e i decreti attuativi già adottati in esecuzione del Codice Appalti.
E’ previsto che tale D.P.R. venga adottato entro 180 giorni dall’entrata in vigore del Decreto Legge.
Per quanto riguarda il regime transitorio, nelle more dell’adozione del Regolamento, rimarranno in vigore le Linee Guida. Nella versione definitiva del provvedimento è scomparso il limite di 180 giorni per la validità delle Linee Guida, che quindi rimangono in vita indefinitamente, fino all’adozione del Regolamento Unico.
In ogni caso è estremamente difficile che i 180 giorni vengano rispettati: basti pensare che il precedente Regolamento Unico Appalti, il D.P.R. 207/2010 , è stato adottato ben 4 anni dopo il Codice Appalti del 2006, il c.d. Codice De Lise.
E ciò perché il Decreto del Presidente della Repubblica è un provvedimento dalla procedura di approvazione estremamente complessa, che richiede una grande quantità di interventi (dalle competenti commissioni parlamentari fino al parere del Consiglio di Stato). E questo senza considerare che le Linee Guida Anac vigenti sono ormai superate dal medesimo Decreto Sblocca Cantieri, e non è chiaro se verrano aggiornate nelle more dell’adozione del Regolamento.
In particolare il problema si pone in materia di appalti sottosoglia, oggetto di revisione molto incisiva nel Decreto Sblocca Cantieri.
Il nuovo art. 216 del Codice Appalti, al comma 27-octies, ora prevede che “Nelle more dell’adozione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettere a) e b) , della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice, le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2, rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma”.
Le Linee Guida non vincolanti dell’ANAC
Il Decreto Sblocca-Cantieri non dispone nulla in materia del potere dell’ANAC di predisporre Linee Guida, non vincolanti, allo scopo di garantire “la promozione dell’efficienza, della qualità dell’attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche” (l’art. 213 comma 2 Codice Appalti).
Ne consegue che rimane intatto il potere dell’ANAC di regolamentare, seppure mediante provvedimenti non vincolanti, alcuni settori ritenuti particolarmente sensibili, seppure mediante dei “consigli” sulle prassi ritenute migliori.
E, a maggior ragione, rimangono valide le Linee Guida non vincolanti già approvate.