D.M. 6 aprile 2001

MINISTERO
DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO
6 aprile 2001

Oggetto:

Individuazione
del sito Internet
www.llpp.it 
per la pubblicazione di bandi ed avvisi di gara delle stazioni
appaltanti di ambito statale e/o di interesse nazionale, nonche’ dei
siti Internet predisposti dalle regioni e province autonome per la
pubblicazione di bandi ed avvisi di gara delle amministrazioni di cui
all’art. 2, comma 2, della legge n. 109/1994

(G.U. 2.5.2001
n. 100)

Visto
l’art. 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340, per effetto del quale
a decorrere dal 1o gennaio 2001, le amministrazioni pubbliche sono
tenute a pubblicare tutti i bandi e gli avvisi di gara su uno o piu’
siti internet individuati con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
Visto l’art. 5 del decreto ministeriale n. 6637/31
del 7 agosto 2000 che detta disposizioni in ordine alla diffusione
degli avvisi di gara dell’amministrazione centrale e periferica dei
lavori pubblici tramite la pubblicazione sul sito internet del
Ministero stesso, www.llpp.it
Considerato che:
si intendono di
interesse regionale tutti i lavori realizzati sul territorio delle
regioni ad esclusione di quelli strumentali allo svolgimento dei
compiti e delle funzioni mantenute allo Stato, ai sensi della legge
15 marzo 1997, n. 59;
molte amministrazioni regionali si sono gia’
attivate per la raccolta e la pubblicazione dei bandi e degli avvisi
di gara per le opere di loro interesse, come sopra enunciate;
in
attesa dell’emanazione del citato decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, si rende necessario ed urgente individuare
piu’ siti internet finalizzati ad adempiere agli oneri informativi
posti a carico delle stazioni appaltanti;
Ritenuto, a tal fine,
che:
per quanto attiene agli oneri delle amministrazioni dello
Stato, sia possibile utilizzare l’apposita sezione gia’ presente sul
sito internet www.llpp.it dedicata alla pubblicazione dei bandi e
degli avvisi di gara dell’amministrazione centrale e periferica dei
lavori pubblici, suddivisa per ufficio di competenza;
per quanto
attiene alle opere di interesse regionale, possono essere attivati
appositi siti internet presso ogni amministrazione regionale, cosi’
come sopra specificato;

Decreta

Art.
1

In
attesa dell’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui all’art. 24 della legge n. 340/2000, a decorrere dal
1o maggio 2001, le stazioni appaltanti di ambito statale e/o di
interesse nazionale pubblicano sul sito internet www.llpp.it i bandi
e gli avvisi di gara di loro competenza. Le amministrazioni di cui
all’art. 2, comma 2, della legge n. 109/1994, che realizzano opere di
interesse regionale, cosi’ come definite in premessa, pubblicano
sugli appositi siti internet, predisposti ed attivati dalle regioni
e
dalle province autonome, i bandi e gli avvisi di gara di loro
competenza.

Art.
2

Le
regioni e le provincie autonome, a decorrere dal 1o maggio 2001,
nell’ambito delle loro strutture, predispongono, nel rispetto della
loro autonomia organizzativa, appositi siti internet atti alla
pubblicazione di tutti i bandi e gli avvisi di gara in materia di
lavori pubblici e ne danno adeguata pubblicita’ alle amministrazioni
di cui all’art. 1 del presente decreto, indicando anche le modalita’
e le specifiche di trasmissione telematica.
In caso di mancata
attivazione, da parte delle regioni e delle province autonome del
sito di loro rispettiva competenza, le amministrazioni obbligate
all’assolvimento degli oneri informativi sopra specificati
trasmetteranno direttamente i suddetti bandi ed avvisi di gara al
Ministero dei lavori pubblici per la pubblicazione sul sito
www.llpp.it

Art.
3

Le
modalita’ di trasmissione dei suddetti bandi ed avvisi di gara di
competenza statale saranno specificate sul sito internet www.llpp.it

Art.
4

L’ufficio
per la regolazione dei lavori pubblici provvede, con l’ausilio della
redazione internet di questo Ministero, alla pubblicazione, sul
suddetto sito.

Art.
5

Il
suddetto ufficio e le analoghe strutture regionali, a cui e’
demandato il compito di gestione e mantenimento, periodicamente
elaborano e rendono disponibile, negli stessi siti, un rapporto
statistico sui bandi e gli avvisi pubblicati.

Art.
6

L’adempimento
tempestivo da parte dei soggetti obbligati per legge alla
pubblicazione dei bandi e degli avvisi in materia di lavori pubblici
assolve a quanto prescritto dal disposto della legge 24 novembre
2000, n. 340, sino a quando non verra’ promulgato il provvedimento
definitivo del Presidente del Consiglio dei Ministri e, per quanto
attiene alle opere di interesse nazionale, costituisce obiettivo
permanente dell’Ufficio per la regolazione dei lavori pubblici, che
svolgera’, altresi’, la funzione di coordinamento e promozione di
tutti i siti regionali.

Roma,
6 aprile 2001
Il Ministro: Nesi

Redazione

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