PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Decreto
P.C.M. 8 marzo 2001
Oggetto:
Criteri
per la valutazione, ai fini dell’inquadramento nei ruoli della
dirigenza sanitaria, del servizio prestato dagli specialisti
ambulatoriali, medici e delle altre professionalità sanitarie,
dai medici della guardia medica, dell’emergenza territoriale e della
medicina dei servizi in regime convenzionale.
(G.U.
5.5.2001 n. 103)
Visto
l’art. 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni, che dispone che con atto di
indirizzo e coordinamento, emanato ai sensi dell’art. 8 della legge
15 marzo 1997, n. 59, sono individuati i criteri per la valutazione
del servizio prestato in regime convenzionale dagli specialisti
ambulatoriali, medici e delle altre professionalità sanitarie,
al fine dell’attribuzione del trattamento giuridico ed economico ai
soggetti inquadrati in ruolo ai sensi dell’art. 34 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e, per lo stesso fine, del servizio prestato
in regime convenzionale dei medici della guardia medica,
della
emergenza territoriale e della medicina dei servizi;
Visto
il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato ed
integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, che
all’art. 8, comma 1-bis, prevedeva che le regioni potessero
individuare aree di attività della guardia medica e della
medicina dei servizi che, ai fini del miglioramento del servizio,
richiedevano l’instaurarsi di un rapporto d’impiego e che, a quei
fini, i medici addetti a tali attività che al 31 dicembre 1992
risultavano titolari di incarico a tempo indeterminato da almeno
cinque anni potessero essere inquadrati a domanda, previo giudizio di
idoneità, nel primo livello dirigenziale del ruolo
medico;
Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,
concernente norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario
nazionale;
Visto l’art. 8, comma 1-bis, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, come modificato
e integrato dal citato decreto legislativo n. 229 del 1999 che
dispone che entro un anno dalla sua entrata in vigore, le regioni
possono individuare aree di attività della emergenza
territoriale e della medicina dei servizi che, al fine del
miglioramento dei servizi, richiedono l’instaurarsi di un rapporto
d’impiego e che, a questi fini, i medici in servizio alla data di
entrata in vigore del decreto medesimo, addetti a tali attività,
i quali al 31 dicembre 1998 risultavano titolari di un incarico a
tempo indeterminato da almeno cinque anni, o comunque al compimento
del quinto anno d’incarico a tempo indeterminato, sono inquadrati a
domanda nel ruolo sanitario, nei limiti dei posti delle dotazioni
organiche definite ed approvate nel rispetto dei principi di cui
all’art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, e previo giudizio di idoneità
secondo le procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 12 dicembre 1997, n. 502;
Visto l’art. 8, comma 8,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni che conferma le disposizioni di cui all’art. 34 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto l’art. 34 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, che prevede l’inquadramento nei ruoli della
dirigenza del Servizio sanitario nazionale degli specialisti
ambulatoriali operanti presso le aziende sanitarie in regime
convenzionale, purchè in possesso dei requisiti stabiliti
nell’art. 34 medesimo;
Visto il decreto del Ministro della sanità
23 marzo 2000, n. 184, recante il "regolamento relativo ai
criteri per la valutazione del servizio prestato in regime
convenzionale ai fini della partecipazione ai concorsi per l’accesso
al secondo livello dirigenziale del personale del Servizio sanitario
nazionale ai sensi dell’art. 72, comma 13, della legge 23 dicembre
1998, n. 448", con cui sono stabiliti i criteri per la
valutazione dell’attività svolta a rapporto orario nelle
strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie con riferimento
all’orario settimanale svolto rapportato a quello dei medici delle
aziende medesime;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
10 dicembre 1997, n. 484, che rende esecutivo il "regolamento
recante la determinazione dei requisiti per l’accesso alla direzione
sanitaria aziendale e dei
requisiti e dei criteri per l’accesso al
secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del
Servizio sanitario nazionale", che all’art. 5, lettera b),
prevede il possesso degli specifici requisiti di anzianità di
servizio;
Visto l’art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista
l’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano espresso nella
seduta del 22 febbraio 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, nella
seduta del 2 marzo 2001;
A d o t t a
il seguente decreto:
Art.
1
Anzianità di servizio
1.
Ai fini del riconoscimento dell’anzianità di servizio prestato
in regime convenzionale dagli specialisti ambulatoriali, medici e
delle altre professionalità sanitarie, dai medici della
guardia medica, dell’emergenza territoriale e della medicina dei
servizi, inquadrati nei ruoli della dirigenza sanitaria del Servizio
sanitario nazionale si dispone che:
a)
agli specialisti ambulatoriali, medici e delle altre professionalità
sanitarie, ai medici dell’emergenza territoriale e della medicina dei
servizi per i quali le aziende sanitarie abbiano provveduto, o
provvedano, ad instaurare il rapporto di impiego, ed ai medici della
guardia medica per i quali le aziende medesime abbiano già
provveduto ad instaurare il rapporto d’impiego, è riconosciuto
come salario di anzianità (retribuzione individuale di
anzianità), ai fini giuridici ed economici, ed a valere
dall’atto dell’inquadramento, quanto già individualmente
maturato allo stesso titolo nel rapporto di provenienza;
b) agli
stessi professionisti viene riconosciuta una anzianità di
servizio e di esperienza professionale nell’ambito dell’attività
svolta nel Servizio sanitario nazionale così calcolata:
1)
il servizio prestato in regime convenzionale è valutato con
riferimento all’orario settimanale svolto, rapportandolo
percentualmente a quello della dirigenza medica del Servizio
sanitario nazionale (38 ore settimanali);
2)
il servizio prestato, con o senza carattere di contemporaneità,
nell’ambito dei diversi rapporti orari di lavoro convenzionale fra
loro compatibili, è cumulabile nei limiti del massimale
previsto in convenzione ai fini della determinazione dell’impegno
orario settimanale complessivo ed è valutato ai fini del
calcolo dell’anzianità;
c) i certificati di servizio
rilasciati dall’organo competente devono contenere l’indicazione
dell’orario di attività settimanale complessivamente svolta
per le attività di cui si tratta;
d) l’anzianità di
servizio, come individuata nel presente articolo, è
utilizzabile anche ai fini dell’accesso all’incarico di direzione di
struttura complessa del Servizio sanitario nazionale.
2. Le
province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la materia
nell’ambito delle attribuzioni derivanti dallo Statuto e dalle
relative norme di attuazione.
Roma,
8 marzo 2001
Il Presidente del Consiglio dei Ministri: Amato
Il
Ministro della sanità: Veronesi
Registrato alla Corte dei
conti il 10 aprile 2001