La Relazione di cui all’art. 34, c. 20, del d.l. n. 179/2012, con cui l’amministrazione deve illustrare le motivazioni della scelta di un particolare modello di gestione del servizio pubblico, mediante l’affidamento a privati o al pubblico, è essenziale per la legittimità della gestione del SPL: in mancanza di Relazione l’affidamento è annullabile.
Cons. Stato, sez. V, 8 aprile 2019, n. 2275
Ai sensi del c.d. Decreto Crescita (d.l. 18 ottobre 2012, n. 179) gli enti locali devono motivare mediante apposita relazione il modello di gestione scelto per i servizi pubblici locali, in particolare
Si legge all’art. 34, c. 20, del d.l. n. 179/2012 che “Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l’economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l’affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell’ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”.
Il Consiglio di Stato, nella sentenza 2275/2019, afferma l’essenzialità di questa Relazione, al punto da legittimare l’annullamento della procedura di gara di affidamento di un servizio, quando la decisione del Comune di rivolgersi al mercato per individuare un gestore privato non era stata motivata nell’apposita Relazione.
Si legge nella sentenza che nel contesto di sostanziale equiordinazione tra i vari modelli di gestione disponibili per la gestione dei servizi pubblici locali, l’amministrazione è chiamata ad effettuare una scelta per l’individuazione della migliore modalità di gestione del servizio rispetto al contesto territoriale di riferimento e sulla base dei principi indicati dalla legge. Le ragioni di tale scelta sul modello di gestione del servizio devono essere compiutamente illustrate nella relazione illustrativa ex art. 34, c. 20, del d.l. n. 179/2012.
E infatti nel momento in cui sceglie tra il ricorso al mercato, il c.d. partenariato pubblico- privato, società mista, ovvero l’affidamento diretto in house, l’amministrazione è chiamata ad effettuare una scelta per l’individuazione della migliore modalità di gestione del servizio rispetto al contesto territoriale di riferimento e sulla base dei principi indicati dalla legge: in definitiva, l’amministrazione è chiamata all’esercizio di poteri discrezionali al fine di tutelare l’interesse generale al perseguimento degli “obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e qualità del servizio”, e tali poteri discrezionali devono essere accompagnati da idonea motivazione.
L’annullamento degli atti del Comune in mancanza della Relazione con motivazione sulla scelta di una modalità di servizio pubblico
Il Comune, nel caso affrontato dal Consiglio di Stato, aveva annullato in autotutela tutti gli atti di gara per mancanza della relazione da predisporre ai sensi dell’art. 34, comma 20, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179.
La relazione di cui sopra, secondo il Consiglio di Stato, non assume il ruolo di mero orpello formale, ma è essenziale per la scelta del modello di gestione del servizio pubblico locale.
Tale impostazione è, secondo i giudici amministrativi, confermata dal quadro normativo di riferimento: in particolare, l’articolo 3 bis, comma 1 bis, del D.L. 13 agosto 2011 n. 138 (introdotto dall’art. 34, comma 23, del d.l. n. 179 del 2012, successivamente modificato dall’art. 1, comma 609, lett. a) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190) prevede che “gli enti di governo… devono effettuare la relazione prescritta dall’art. 34, comma 20, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179… Nella menzionata relazione, gli enti di governo danno conto della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e ne motivano le ragioni con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e qualità del servizio”.
Le ragioni di tale scelta sul modello di gestione del servizio devono essere compiutamente illustrate nella relazione illustrativa ex art. 34, essendo peraltro richiesto un onere motivazionale rafforzato e più incisivo solo nel caso in cui si opti per l’affidamento diretto mediante in house: in ogni caso, quale che sia la scelta di gestione del servizio pubblico locale a rilevanza economica adottata dall’ente, si tratta di valutazioni che, riguardando l’organizzazione del servizio e la praticabilità di scelte alternative da parte del Comune, devono essere svolte in concreto, con un’analisi effettuata caso per caso e nel complesso.
Secondo la sentenza detta relazione, non può essere degradata a mero orpello procedimentale allorquando la scelta dell’evidenza pubblica si configuri come opzione necessitata, in quanto anche in tal caso si tratta di valutazioni rimesse esclusivamente all’amministrazione, la quale dovrà in maniera congrua e adeguata motivare sull’assenza di alternative praticabili.
Alla luce di tali considerazioni, non è stata ritenuta dunque censurabile né illegittima la decisione della stazione appaltante la quale, rilevata la mancanza di un elemento essenziale nel procedimento decisionale e una lacuna che andava colmata, ha ritenuto preferibile procedere all’annullamento della gara in corso.