Gli ordini di trasferimento dei militari non richiedono particolari garanzie di partecipazione dell’interessato e in generale l’applicazione delle regole generali sul procedimento amministrativo o l’obbligo di motivazione.
Tar Sicilia, 16 aprile 2019, n. 1082
Il Tar Sicilia ha rigettato il ricorso del militare che limitava la mancata applicazione nei confronti degli istituti partecipativi di cui alla legge 241/90 sul procedimento amministrativo, ma in particolare la violazione dell’art. 3 L. 241/90 in materia di motivazione.
Secondo l’ormai consolidato ordinamento della giurisprudenza amministrativa, citato dalla sentenza (T.A.R., Roma, sez. I , 1° ottobre 2018 , n. 9654) nell’ambito delle Forze Armate i provvedimenti di trasferimento d’autorità possono essere qualificati come ordini, rispetto ai quali l’interesse del militare a prestare servizio in una determinata sede assume, generalmente, una rilevanza di mero fatto, per la quale non sono necessarie particolari garanzie di partecipazione preventiva, né una specifica motivazione, considerato che l’interesse pubblico al rispetto della disciplina ed allo svolgimento del servizio prevale sugli altri eventuali interessi del subordinato.
A ciò si aggiunge che, comunque, per la categoria militare non è configurabile una situazione giuridica tutelabile in ordine alla sede di servizio.
A tale proposito si era pronunciato il Consiglio di Stato con sentenza della sez. IV , 31/05/2018 , n. 3255: i trasferimenti di autorità, del tutto parificati agli ordini, sono di regola sottratti all’applicazione della normativa generale sul procedimento amministrativo, in conformità a quanto ora testualmente dispone l’ art. 1349, comma 3, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, e non richiedono nemmeno una particolare motivazione, atteso che l’interesse pubblico al rispetto della disciplina ed allo svolgimento del servizio è prevalente sugli altri eventuali interessi del subordinato.