Approvato dall’Assemblea Regionale Siciliana il nuovo testo di legge regionale sul procedimento amministrativo “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa”
Lavori Parlamentari Assemblea Regionale Siciliana 14 maggio 2019
D.D.L. procedimento amministrativo Sicilia, Delibera Giunta 346/18 e Relazione
Il Parlamento della Regione Sicilia ha approvato una nuova legge in materia di procedimento amministrativo, che sostituisce, abrogandola, la vecchia l.r. 30 aprile 1991, n. 10.
Si tratta in gran parte del recepimento delle previsioni del legislatore statale, in particolare recependo le disposizioni della Legge Madia (L. 124/2015) e i relativi decreti attuativi, ma anche il Codice dell’Amministrazione Digitale (d.lgs 82/2005), il Decreto Trasparenza (d.lgs 33/2013) e le altre riforme legislative intervenute, dando al contempo un assetto più intellegibile alla normativa regionale.
Inoltre, nelle intenzioni del Governo della Regione, la nuova disciplina dovrà valorizzare maggiormente la responsabilità della dirigenza, garantendo tempi brevi e la responsabilità del soggetto che è rimasto colpevolmente inerte in presenza del dovere di provvedere, facendo anche riferimento alla responsabilità all’immagine dell’amministrazione.
Sono previste anche delle disposizioni che si differenziano rispetto a quelle generali. Per esempio all’art. 7 si introduce il principio esame degli atti di competenza secondo l’ordine cronologico, con la possibilità di attribuire la priorità ad alcuni procedimenti in casi tassativamente indicati (per esempio in caso di valutazione di iniziative nell’ambito dei Programmi cofinanziati dai Fondi strutturali e di investimento europei).
Altra peculiarità, non presente nella disciplina nazionale, è quella del diritto, per i partecipanti al procedimento, oltre che di presentare memorie e documenti, di ottenere un’audizione personale, della quale viene redatto verbale scritto allegato al fascicolo istruttorio, della quale l’amministrazione ha l’obbligo di valutare i risultati in sede di decisione.
Campo di applicazione e rapporti con la disciplina statale del procedimento amministrativo
La nuova norma si applica all’attività amministrativa della Regione, degli enti, istituti e aziende dipendenti dalla Regione e/o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza della medesima, oltre che degli enti locali territoriali e/o istituzionali nonché degli enti, istituti e aziende da questi dipendenti o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza.
Le disposizioni della presente legge si applicano, inoltre, alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all’esercizio delle funzioni amministrative. I soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei principi generali dell’attività amministrativa, previsti all’art. 1 della legge.
Rimane un rinvio generale alla disciplina prevista dalla normativa statale, la l. 241/1990, per quanto non disciplinato dalla norma regionale.
Peraltro gran parte delle disposizioni della predetta legge statale è stata riconosciuta quale espressione dei livelli essenziali delle prestazioni o della competenza statale in materia di ordinamento civile, con la conseguenza della loro diretta applicazione anche in Sicilia.