Il carattere informatico del file e del relativo algoritmo non fa venire meno la pretesa di parte che richiede l’accesso, con la conseguenza che la relativa richiesta deve trovare accoglimento. Infatti esiste un interesse all’accesso al software utilizzato per la gestione di un concorso pubblico, alla fine di verificare l’esistenza di malfunzionamenti.
Tar Lazio, sez. III bis, 6 giugno 2019, n. 7333
Un gruppo di aspiranti presidi chiedeva di accedere (e quindi di annullare il relativo diniego) al codice sorgente ovvero all’algoritmo di calcolo del software che ha gestito le prove scritte del concorso per la selezione dei dirigenti scolastici e del programma utilizzato in occasione della prova svolta in data 18.10.2018.
Com’è noto, infatti, il concorso per dirigenti scolastici ha visto l’utilizzo di un sistema informatico sviluppato dal CINECA, per la realizzazione delle prove scritte “computer based”, così come di quelle preselettive.
Il Tar Lazio, con la sentenza n. 7333 del 2019, ha riconosciuto l’esistenza di un diritto di accesso a tale software, cioè al suo codice sorgente e algoritmo, per la finalità di tutela dei candidati a contestare la prova, in particolare per valutare l’esistenza di malfunzionamenti.
L’interesse ad accedere a atti e documenti amministrativi che abbiano carattere informatico
Il Tar richiama l’art. 22 della legge n. 241/1990 sul diritto di accesso, che definisce interessati all’accesso tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso medesimo.
L’interesse che giustifica l’accesso ai documenti amministrativi può consistere in una qualunque posizione soggettiva, escluso il generico ed indistinto interesse al buon andamento dell’attività amministrativa, a condizione che possa ravvisarsi un rapporto di strumentalità tra detta posizione soggettiva e la documentazione di cui si chiede l’ostensione.
Da questo punto di vista, “il carattere informatico del file e del relativo algoritmo non fa venire meno la pretesa di parte ricorrente”, con la conseguenza che la relativa richiesta di accesso deve considerarsi legittima.
In particolare sussiste l’interesse degli aspiranti presidi a verificare eventuali malfunzionamenti dello stesso applicativo.
Il Tar, al contrario, ha ritenuto inesistente il pregiudizio alla P.A., la quale riteneva che un accesso al codice sorgente impedisse la futura utilizzabilità del software medesimo.
In allegato si riporta un estratto della sentenza Tar Lazio n. 7333/2019
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Con l’atto introduttivo del giudizio parte ricorrente chiedeva di accedere (e quindi di annullare il relativo diniego) al codice sorgente ovvero all’algoritmo di calcolo del software che ha gestito le prove scritte del concorso per la selezione dei dirigenti scolastici e del programma utilizzato in occasione della prova svolta in data 18.10.2018.
Si costituiva l’amministrazione resistente chiedendo rigettarsi il ricorso.
Il ricorso deve trovare accoglimento.
Com’è noto, l’art. 22 della legge n. 241/1990 definisce interessati all’accesso tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso medesimo.
L’interesse che giustifica l’accesso ai documenti amministrativi può consistere in una qualunque posizione soggettiva, escluso il generico ed indistinto interesse al buon andamento dell’attività amministrativa, a condizione che possa ravvisarsi un rapporto di strumentalità tra detta posizione soggettiva e la documentazione di cui si chiede l’ostensione.
È poi giurisprudenza costante e condivisa quella per cui possono formare oggetto di accesso tutti gli atti di gestione del personale dipendente delle amministrazioni, in quanto, pur avendo gli stessi acquisito la natura di atti di diritto privato a seguito della cosiddetta privatizzazione del rapporto di lavoro, rimangono assoggettati, così come gli atti della sfera pubblicistica, agli obblighi di buon andamento e di imparzialità dell’amministrazione ex art. 97 cost., di per sé sufficienti a giustificare l’obbligo di trasparenza e lo speculare diritto di accesso degli interessati (cfr. Cons. St., sez. VI, 3 febbraio 2011, n. 783).
È poi da rilevare che non si può <<prescindere dal recente rafforzamento del principio di trasparenza, operato col già richiamato d.lgs. n. 33 del 2013, in attuazione della delega contenuta nell’art. 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione). Nello stesso articolo, al quindicesimo comma, la trasparenza dell’attività amministrativa è definita come “livello essenziale….delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili”, anche con specifico riferimento, per quanto qui interessa (al comma 16), a “concorsi e prove selettive per l’assunzione di personale”, nonché alle “progressioni in carriera”, di cui all’art. 24 del d.lgs. n. 150 del 2009 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 , in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni)>> (Cons. St., Ad. plen., 28 giugno 2016, n. 13).
Il carattere informatico del file e del relativo algoritmo non fa venire meno la pretesa di parte ricorrente, con la conseguenza che la relativa richiesta deve trovare accoglimento. Si rappresenta che il Cineca non è controinteressato in senso tecnico nel presente giudizio e la ricorrente risulta aver impugnato gli atti di diniego all’accesso.
Con riferimento all’interesse all’accesso lo stesso deve ritenersi esistente in considerazione della natura dei ricorrenti e dell’interesse a verificare eventuali malfunzionamenti dello stesso, mentre non si ritiene che il pregiudizio allegato da parte resistente in ordine alla futura utilizzabilità del codice costituisca un parametro di riferimento per la valutazione della richiesta di accesso.