La legge 14 giugno 2019 n. 55, di conversione del Decreto Legge 32/2019 (Decreto Sblocca Cantieri)
Legge n. 55 del 14 giugno 2019 di conversione del Decreto Sblocca Cantieri
Decreto Sblocca Cantieri Testo Coordinato con modifiche
Legge di Conversione Sblocca Cantieri con tabella delle differenze con il decreto originario
Dopo l’approvazione alla Camera del 12 giugno, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 17 giugno della legge di conversione del D.L. 32/2019 (Decreto Sblocca Cantieri): legge n. 55 del 14 giugno 2019.
Rispetto al contenuto originale del decreto, in sede di conversione le modifiche sono state ampie e significative.
Per quanto riguarda le modifiche al Codice Appalti, l’articolo 1 è stato completamente riscritto.
In ogni caso la legge di conversione chiarisce che “restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell’articolo 1 del medesimo decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32“.
Le sospensioni parziali del Codice Appalti
In primo luogo sono state introdotte delle disposizioni che sospendono alcune norme del Codice Appalti, anche se in un numero minore rispetto a quelle che erano le originarie intenzioni degli autori dell’emendamento.
Si tratta degli articoli 1 e 2 del Decreto, che nella versione modificata nel corso dell’esame al Senato dispone che, a titolo sperimentale e fino al 31 dicembre 2020, non trovano applicazione:
- Le modalità di acquisto di lavori, servizi e forniture per i comuni non capoluogo di provincia tramite centrali di committenza (art. 37 comma 4 del Codice Appalti)
- Il divieto di appalto di integrato (di cui all’art. 59 comma 1 quarto periodo) cioè il divieto di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione lavori, fatte salve alcune eccezioni
- L’obbligo di scegliere i commissari nell’albo degli esperti tenuto dall’ANAC (art. 77 comma 3 del Codice), rimanendo l’obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza
L’effetto della norma è quello di un parziale retromarcia sugli obiettivi di qualificazione delle stazioni appaltanti che avevano accompagnato il Codice Appalti del 2016.
Nel caso dell’obbligo di scegliere i commissari nell’albo Anac, si tratta in realtà di un obbligo mai entrato in vigore, perché l’Anac ne ha più volte prorogato la scadenza.
A questo proposito, gli effetti di tale sospensione saranno oggetto di una futura relazione, tramite la quale il Parlamento deciderà se mantenere tale sospensione dopo il 31 dicembre 2019.
Sempre fino a tutto il 2020, è previsto che anche per i settori ordinari si applichi quanto disposto (all’art. 133, comma 8 del Codice) per i settori speciali, ovvero la possibilità per i bandi di prevedere l’operazione di esame delle offerte prima dell’operazione di verifica dell’idoneità degli offerenti.
Appalti sotto soglia e affidamento diretto
La legge di conversione 55/2019 non modifica la filosofia di fondo del Decreto Sblocca Cantieri, nel senso di una progressiva semplificazione delle procedure per gli appalti di valore più basso, in particolare per i lavori.
La nuova norma prevede (modificando l’art. 36 del Codice Appalti) che “per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti”.
Per ulteriori indicazioni, si rimanda all’approfondimento sugli appalti sotto soglia dopo lo sblocca cantieri e la legge di conversione.
Subappalto
Altre modifiche rilevanti, sempre nella legge di conversione, sono relative al subappalto. Le principali modifiche al subappalto diventano, tuttavia, di carattere provvisorio, perché si è passati dalla modifica del Codice Appalti alla sospensione per un anno e mezzo delle norme.
Così, se la regola generale del Codice è quella del limite del 30 per cento delle prestazione subappaltabili, il Decreto Sblocca Cantieri, come convertito, prevede che fino al 31 dicembre 2020 il limite è diventa del 40 per cento del valore complessivo dell’appalto, lasciando scegliere alle stazioni appaltanti la percentuale esatta.
Si ritiene, tuttavia, che un limite inferiore a quello previsto dalla legge richiederebbe, alla luce dei principi comunitari, delle esigenze specifiche e dimostrabili dell’amministrazione nel senso di obbligare l’affidatario all’esecuzione personale dell’appalto.
Fino al 31 dicembre 2020, sono altresì sospese l’applicazione del comma 6 dell’articolo 105 (obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori in gara) e del terzo periodo del comma 2 dell’articolo 174, nonché le verifiche in sede di gara, di cui all’articolo 80 del medesimo codice, riferite al subappaltatore.
Passando alle modifiche permanenti del Codice Appalti, sempre in materia di subappalto, è prevista adesso tra le cause di esclusione anche il grave inadempimento nei confronti del subappaltatore, se riconosciuto con sentenza passata in giudicato.
Per ulteriori indicazioni, si rimanda all’approfondimento sul Subappalto dopo lo Sblocca Cantieri.
Le disposizioni sul Regolamento unico e Linee Guida
La legge di conversione conferma l’impostazione del Decreto Sblocca cantieri originario, in particolare per quanto riguarda il Regolamento unico (che è definito di esecuzione, attuazione ed integrazione) in sostituzione delle Linee Guida Anac, che rimangono provvisoriamente in vigore.
Nella legge di conversione viene riportato l’elenco delle materie di cui si dovrà occupare il Regolamento:
a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento; b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto; c) sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali; d) procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie; e) direzione dei lavori e dell’esecuzione; f) esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali; g) collaudo e verifica di conformità; h) affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici; i) lavori riguardanti i beni culturali.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda allo speciale sul Regolamento Unico e sul regime transitorio delle Linee Guida.
L’esclusione per violazioni tributaria non definitivamente accertate
E’ sparito, nel nuovo testo, la disposizione in materia di esclusioni in caso di mancato pagamento di imposte tasse, anche se non definitivamente accertato.
Nella legge di conversione non viene convertita la norma secondo la quale “un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati”.
Documenti di approfondimento
Si riportano una serie di documenti di approfondimento sullo Sblocca Cantieri come convertito dalla legge 55/2019
Nota dell’Ufficio Parlamentare di Bilancio sul Decreto Sblocca Cantieri
Commento dell’ANCE sullo Sblocca Cantieri convertito
Nota ANCI alla legge di conversione del decreto Sbloccacantieri
Nota UPI Unione Province sullo Sblocca Cantieri
Il report dell’ANAC (sul Decreto prima della conversione)
Commento di Confindustria sullo Sblocca Cantieri (prima della conversione)
La relazione della Corte dei Conti (prima della conversione)
Il Dossier del Centro Studi del Parlamento (prima della conversione)