La Direttiva 1/2019 del Ministro della Pubblica Amministrazione riguarda la gestione delle categorie protette nel pubblico impiego, con una guida sulle azioni a tutela delle diverse categorie prese in considerazione: i disabili ma anche i congiunti di vittime della mafia e criminalità organizzata e soggetti equiparati, come le vittime del lavoro e del dovere.
Direttiva_1_2019 – Categorie protette nella PA
In contemporanea alla Direttiva in materia di pari opportunità e discriminazioni, il Ministro della Pubblica amministrazione ha adottato la Direttiva n. 1/2019 avente come oggetto “Chiarimenti e linee guida in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette. Articoli 35 e 39 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – Legge 12 marzo 1999, n. 68 – Legge 23 novembre 1998, n. 407 – Legge 11 marzo 2011, n. 25”
Si tratta di una vera e propria guida alla normativa in materia di assunzione ed azioni a tutela delle categorie di lavoratori protetti, tra i quali i soggetti affetti da disabilità, ai fini di di dettare indirizzi applicativi e linee guida per una corretta ed omogenea applicazione della normativa di riferimento.
Oggetto di particolare attenzione sono gli obblighi e le procedure delle assunzioni obbligatorie.
Si tratta di un obbligo che comporta l’assunzione di sette per cento dei lavoratori occupati, se le amministrazioni occupano più di 50 dipendenti, di due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti, un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.
Le categorie protette: i soggetti affetti da disabilità
La direttiva prende in considerazione, in primo luogo, i disabili, nei confronti dei quali è previsto una norma generale di favore all’articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 secondo cui occorre favorire la promozione dell’inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato.
Le altre categorie protette: vittime di terrorismo e criminalità organizzata e soggetti equiparati
La direttiva affronta altresì le tematiche delle misure in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e dei loro familiari (legge 23 novembre 1998 n. 407), ad altre categorie di beneficiari, quali i congiunti delle vittime del dovere e di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro.
In particolare, con riferimento alle vittime del dovere, si tratta dei soggetti di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 1980 n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che riportino un’invalidità permanente in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi particolari indicati nella normativa.
Per cui la trattazione è nelle seguenti tre diverse Sezioni, all’interno delle quali si vanno a trattare le specificità e le modalità di assunzioni obbligatorie consentite:
- Sezione prima: Legge 12 marzo 1999, n. 68. Norme per il diritto al lavoro dei disabili e congiunti superstiti di cui all’articolo 18, comma 2;
- Sezione seconda: Legge 23 novembre 1998, n. 407. Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;
- Sezione terza: Le categorie protette equiparate alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata dell’articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407.
L’applicazione al lavoro pubblico e al lavoro privato
Nella Direttiva si evidenzia che Si evidenzia che la legge 68/1999 si applica sia al lavoro privato, sia al lavoro pubblico.
Pertanto sono stati richiamati gli orientamenti interpretativi elaborati per il settore privato laddove compatibili con il settore pubblico, in assenza di una diversa e specifica disciplina per le pubbliche amministrazioni, anche se la direttiva fornisce indicazioni solo per quanto riguarda il datore di lavoro pubblico.
In allegato la Direttiva_1_2019 – Categorie protette nella PA
Di seguito si riporta il testo integrale della Direttiva n. 1/2019 del Ministro della Funzione Pubblica.
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la Pubblica Amministrazione
DIRETTIVA N.1 /2019
Oggetto: Chiarimenti e linee guida in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette. Articoli 35 e 39 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – Legge 12 marzo 1999, n. 68 – Legge 23 novembre 1998, n. 407 – Legge 11 marzo 2011, n. 25.
PREMESSA
DISPOSIZIONI GENERALI
1 RUOLO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI
2 MISURE DI SOSTEGNO ALLE CATEGORIE PROTETTE
3 RESPONSABILE DEI PROCESSI DI INSERIMENTO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ
SEZIONE PRIMA: LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68. NORME PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI E DELLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL’ARTICOLO 18, COMMA 2
4 LE CATEGORIE PROTETTE DELL’ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68
4.1 SOGGETTI BENEFICIARI
4.2 QUOTA D’OBBLIGO, BASE DI COMPUTO, MOBILITÀ E COMPENSAZIONE TERRITORIALE
4.3 ACCESSIBILITÀ DELLE POSTAZIONI DI LAVORO
4.4 SANZIONI E TUTELA GIURISDIZIONALE
4.5 IL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO DEI DISABILI
4.5.1 L’assunzione mediante avviamento, la chiamata nominativa e il concorso con riserva
4.5.2 Convenzioni ai sensi dell’articolo 11 della legge 68/1999 – Intesa C.U. del 16 novembre 2006. Svolgimento di tirocini formativi o di orientamento
4.6 ASSUNZIONI OBBLIGATORIE E SERVIZI DI POLIZIA E DELLA PROTEZIONE CIVILE
5 LE CATEGORIE PROTETTE DELL’ARTICOLO 18, COMMA 2, DELLA LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68
5.1 SOGGETTI BENEFICIARI
5.2 QUOTA D’OBBLIGO
5.3 SANZIONI
5.4 MODALITÀ DELLE ASSUNZIONI OBBLIGATORIE
SEZIONE SECONDA: LEGGE 23 NOVEMBRE 1998, N. 407. NUOVE NORME IN FAVORE DELLE VITTIME DEL TERRORISMO E DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
6 LE CATEGORIE PROTETTE DELL’ARTICOLO 1, COMMA 2, DELLA LEGGE 23 NOVEMBRE 1998, N. 407
6.1 SOGGETTI BENEFICIARI
6.2 QUOTA D’OBBLIGO
6.3 MODALITÀ DELLE ASSUNZIONI OBBLIGATORIE
6.3.1 Ministeri
6.3.2 Altre Amministrazioni pubbliche
SEZIONE TERZA: LE CATEGORIE PROTETTE EQUIPARATE ALLE VITTIME DEL TERRORISMO E DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DELL’ARTICOLO 1, COMMA 2, DELLA LEGGE 23 NOVEMBRE 1998, N. 407
7 LE VITTIME DEL DOVERE
7.1 MODALITÀ DELLE ASSUNZIONI OBBLIGATORIE
8 I CADUTI SUL LAVORO
9 I TESTIMONI DI GIUSTIZIA
CONCLUSIONI
Premessa
Disposizioni generali.
1 Ruolo del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni
Si ricorda che a seguito delle modifiche normative apportate dalla legge 183/2010 all’articolo 57, comma 01, del d.lgs. 165/2001, le amministrazioni istituiscono il “Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”, che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni.
Il Comitato contribuisce all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l’efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei princìpi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori.
La mancata costituzione del Comitato unico di garanzia comporta responsabilità dei dirigenti incaricati della gestione del personale, da valutare anche al fine del raggiungimento degli obiettivi.
2 Misure di sostegno alle categorie protette
L’articolo 39-quater del d.lgs. 165/2001 detta una nuova disciplina in materia di “Monitoraggio sull’applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68”.
Con nota prot. n. 7571 del 10 luglio 2018 il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l’Agenzia nazionale politiche attive del lavoro hanno fornito chiarimenti per la corretta ed omogenea attuazione della predetta disciplina, richiamando le amministrazioni pubbliche destinatarie degli obblighi di cui agli articoli 3 e 18 della legge 68/1999 all’invio, ai sensi dell’articolo 39-quater, comma 1, d.lgs. 165/2001, del prospetto informativo di cui all’articolo 9, comma 6, della legge 68/1999.
Nella medesima nota sono stati chiariti gli effetti della mancata osservanza delle disposizioni contenute nell’articolo 39-quater o del mancato rispetto dei tempi concordati ai fini della copertura delle quote d’obbligo.
È in corso di adozione, anche in ragione delle nuove disposizioni sopra richiamate, il nuovo decreto interministeriale, previsto dall’articolo 9, comma 6, della citata legge 68/1999, per la definizione del modulo per l’invio del prospetto informativo, nonché per la definizione della periodicità e delle modalità di trasferimento dei dati.
In esito alla compilazione dei prospetti informativi e del modello di comunicazione, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvederanno ad attivare monitoraggi annuali sull’adempimento degli obblighi previsti dalla legge 68/1999.
3 Responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità
L’articolo 39-ter del d.lgs. 165/2001, introduce la figura del responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità.
In base al disposto normativo, le amministrazioni pubbliche con più di 200 dipendenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, hanno l’obbligo di nominare il predetto responsabile, al fine di garantire un’efficace integrazione nell’ambiente di lavoro delle persone con disabilità.
L’obbligo per le predette amministrazioni tiene conto dell’esigenza di garantire misure adeguate in contesti organizzativi di maggiore dimensione. Resta fermo che le amministrazioni pubbliche con meno di 200 dipendenti possono comunque procedere alla nomina del predetto responsabile.
Il responsabile dei processi di inserimento, collaborando con le strutture organizzative competenti sulle rispettive materie e ferme restando le relative attribuzioni, svolge, con poteri di impulso e verifica, le seguenti funzioni:
a) cura i rapporti con il centro per l’impiego territorialmente competente per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità, nonché con i servizi territoriali per l’inserimento mirato;
b) predispone, sentito il medico competente della propria amministrazione ed eventualmente il comitato tecnico di cui alla legge 68/1999, gli accorgimenti organizzativi e propone, ove necessario, le soluzioni tecnologiche per facilitare l’integrazione al lavoro anche ai fini dei necessari accomodamenti ragionevoli. Si ricorda che, secondo l’articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, i datori di lavoro pubblici e privati, al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità, sono tenuti ad adottare accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro, per assicurare alle persone con disabilità la piena eguaglianza con gli altri lavoratori. Secondo l’articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, per “accomodamento ragionevole” si intendono “le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali”. I datori di lavoro pubblici devono provvedere all’attuazione delle richiamate misure senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
c) verifica l’attuazione del processo di inserimento, recependo e segnalando ai servizi competenti eventuali situazioni di disagio e di difficoltà di integrazione. Il riferimento della previsione normativa ai “servizi competenti” richiama la necessità di segnalare le predette situazioni ai servizi per il collocamento mirato e, prima ancora, ai responsabili della gestione delle risorse umane e dell’organizzazione ovvero ai servizi che le amministrazioni individuano nell’ambito del proprio assetto organizzativo.
Al fine di assicurare piena attuazione al disposto normativo, tenuto anche conto dei profili di responsabilità connessi con l’espletamento delle predette funzioni, è opportuno che il responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità sia individuato dalle amministrazioni nell’ambito del personale con qualifica dirigenziale ovvero, relativamente alle pubbliche amministrazioni in cui non siano previste posizioni dirigenziali, tra i dipendenti in posizione apicale. Per l’individuazione del responsabile, da nominare con apposito provvedimento, le amministrazioni privilegiano il personale in possesso di adeguate competenze in materia di collocamento delle persone con disabilità e di politiche di inclusione e, in ogni caso, personale con spiccate capacità organizzative. Con riferimento alle figure dirigenziali, le funzioni di responsabile dei processi di inserimento possono essere conferite mediante attribuzione di incarico aggiuntivo.
È utile che:
• le amministrazioni pubblichino sul proprio sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, il provvedimento di nomina, i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale del responsabile;
• per garantire la piena attuazione delle previsioni normative a tutela delle persone con disabilità, il responsabile rediga una relazione annuale sull’attività svolta anche al fine di segnalare la necessità o l’opportunità di interventi correttivi a fronte delle eventuali criticità riscontraste per facilitare l’integrazione al lavoro delle persone con disabilità.
Con riferimento alla figura del responsabile dei processi di inserimento delle persone e dello svolgimento dei compiti assegnati, si richiamano le disposizioni normative in materia di responsabilità dei dipendenti pubblici e, con riferimento alla dirigenza, anche l’articolo 21, del d.lgs. 165/2001 ritenendo opportuno attribuire obiettivi specifici in relazione al ruolo assegnato.
Sezione prima: Legge 12 marzo 1999, n. 68. Norme per il diritto al lavoro dei disabili e delle categorie protette di cui all’articolo 18, comma 2.
4 Le categorie protette dell’articolo 1 della Legge 12 marzo 1999, n. 68
4.1 SOGGETTI BENEFICIARI
L’articolo 1 della legge 68/1999 individua le categorie protette destinatarie della relativa disciplina che i datori di lavoro pubblici hanno l’obbligo di assumere nei limiti percentuali fissati dal successivo articolo 3 e con le modalità previste dagli articoli 7, 11 e 16 della stessa legge.
Si richiama sinteticamente l’elenco dei soggetti interessati, come individuato dal predetto articolo 1, evidenziando che i requisiti richiesti dal legislatore, e accertati dagli organi competenti 1, si configurano come necessari per poter vantare il diritto soggettivo al collocamento obbligatorio nell’ambito della quota d’obbligo prevista esclusivamente per le persone con disabilità:
a) persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile nonché alle persone nelle condizioni di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 12 giugno 1984, n. 222 2 ossia gli assicurati la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle loro attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo. Rientrano in quest’ultima categoria i soggetti che percepiscono l’assegno ordinario di invalidità e ai quali, pertanto, è stata accertata dall’INPS una riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro, a causa di infermità o di un difetto fisico o mentale;
b) persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in base alle disposizioni vigenti;
c) persone non vedenti o sordomute 3 di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni. Restano ferme le norme speciali vigenti in materia, così come richiamate dall’articolo 1, comma 3, della predetta legge 68/1999 per i
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centralinisti telefonici non vedenti 4 , per i massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti, per i terapisti della riabilitazione non vedenti, per gli insegnanti non vedenti ed, infine, per i sordi;
d) persone invalide di guerra (a seguito di fatto di guerra o per servizio durante la guerra), invalide civili di guerra (menomazioni o infermità causate dalla guerra) e invalide per servizio (lavoratori in servizio presso amministrazioni pubbliche che hanno riportato lesioni o infermità dipendenti da causa di servizio) con minorazioni ascritte dalla prima all’ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.
Le persone beneficiarie, come sopra individuate, che risultano disoccupate 5 e aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, si iscrivono nell’apposito elenco tenuto dai servizi per il collocamento mirato nel cui ambito territoriale si trova la residenza dell’interessato, il quale può, comunque, iscriversi nell’elenco di altro servizio nel territorio dello Stato, previa cancellazione dall’elenco in cui era precedentemente iscritto 6.
Il requisito dell’iscrizione nel predetto elenco, che richiede il possesso dello stato di disoccupazione – e quindi aver rilasciato la dichiarazione di disponibilità al lavoro (DID) -, è presupposto necessario ai fini del diritto al collocamento obbligatorio.
Possono ottenere l’iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio le persone in età lavorativa, che abbiano cioè compiuto i sedici anni di età e che non abbiano raggiunto l’età pensionabile prevista dall’ordinamento per il settore pubblico 7.
Rimangono fermi i requisiti generali di accesso all’impiego pubblico di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487 8, nonché quelli specifici eventualmente previsti dal bando di concorso, con le precisazione che seguono. In particolare, l’età minima necessaria per l’accesso al pubblico impiego è fissata a 18 anni. Tale limite è da ritenere vigente e si deve escludere che sia stato abrogato. Ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (secondo cui “la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età,
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salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell’amministrazione”), il limite di età abolito è da intendere solo come il limite massimo, non anche come il limite minimo 9.
Per quanto concerne l’età massima, infatti, pur restando confermato quanto detto ai fini dell’iscrizione nell’elenco, occorre puntualizzare che si considerano superate le limitazioni poste dal citato dPR 487/1994 sul limite massimo, che erano state riprese dall’abrogata legge del 2 aprile 1968, n. 482 e poi disapplicate a seguito del citato articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Dunque, il limite massimo di età per l’assunzione coincide, per queste categorie, con il limite ordinamentale previsto dai rispettivi settori.
Sempre in tema di requisiti generali si ricorda la necessità di avere assolto l’obbligo scolastico e con riferimento alla cittadinanza la disciplina dell’articolo 38 d.lgs. n. 165 del 2001.
Si sottolinea che, alla data di scadenza del bando, l’iscrizione nell’elenco dei centri per l’impiego e, conseguentemente, lo stato di disoccupazione è presupposto necessario, per il riconoscimento del titolo alla riserva di posti, nei limiti della complessiva quota d’obbligo, calcolata in senso più favorevole alle categorie protette all’atto dell’emanazione del bando o dell’assunzione effettiva, ove non siano state avviate altre procedure di copertura della quota, e fino ad un massimo del cinquanta per cento dei posti messi a concorso 10 computando anche le altre riserve previste dalla legge 11.
Si ricorda poi che l’articolo 16, comma 2, della legge 68/1999 prevede che i disabili che abbiano conseguito l’idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 3, anche oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso.
Detto comma persegue l’obiettivo di garantire il necessario adempimento da parte delle pubbliche amministrazioni dell’obbligo imposto dall’articolo 3. Le ipotesi che possono verificarsi, all’atto della definizione della graduatoria finale, sono le seguenti:
1. non vi sono sufficienti disabili, collocati in posizione utile, che possano coprire la quota di riserva in quanto iscritti negli appositi elenchi alla data di scadenza del bando. In tal caso ferma restando l’assunzione dei vincitori secondo il merito, al fine di coprire la quota d’obbligo l’amministrazione può ricorrere all’assunzione degli idonei prescindendo dal loro stato di iscrizione alla data di scadenza del bando;
2. all’atto dell’assunzione o nell’arco di vigenza della graduatoria vi siano ulteriori scoperture della quota d’obbligo 12.
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In entrambe le ipotesi, per rispondere alla ratio della norma, l’amministrazione potrà assumere i predetti soggetti anche senza rispettare l’ordine della graduatoria di merito del concorso e rispettando tale graduatoria con riferimento alle categorie protette.
4.2 QUOTA D’OBBLIGO, BASE DI COMPUTO, MOBILITÀ E COMPENSAZIONE TERRITORIALE
Al fine di garantire l’inserimento delle persone disabili nel mondo del lavoro, l’articolo 3 della legge 68/1999 prevede l’obbligo per i datori di lavoro pubblici di avere alle loro dipendenze un certo numero di lavoratori appartenenti alla categoria.
Come già detto, una quota di assunzioni obbligatorie è altresì prevista dalla legge a favore dei soggetti (congiunti, superstiti di caduti o di invalidi) di cui all’articolo 18, comma 2.
La disciplina della quota d’obbligo disposta dalla legge 68/1999 realizza un intervento sulle aliquote fissate dalla previgente normativa 13, che prevedeva criteri e modalità diverse di assunzioni obbligatorie dei soggetti appartenenti alle categorie protette. La vecchia disciplina, tra l’altro, non definiva criteri puntuali di distribuzione del collocamento obbligatorio sul territorio nazionale, a discapito di un’omogenea applicazione geografica dei benefici contemplati dalla normativa.
Al fine di assicurare l’effettività del collocamento obbligatorio con la definizione di livelli standard ed omogenei di reclutamento nonché di garantire la funzionalità delle amministrazioni, la legge 68/1999 è intervenuta fissando un sistema di quote dedicate al reclutamento delle categorie protette che si fonda sul carattere dimensionale della struttura datoriale.
In particolare, in base all’articolo 3 della legge 68/1999, i datori di lavoro sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie sopra richiamate nella seguente misura:
– sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
– due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
– un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.
L’obbligo del rispetto della quota si applica a prescindere dalla necessità di procedere a nuove assunzioni.
È bene ricordare che, secondo il comma 4 del predetto articolo 3, per i servizi di polizia e della protezione civile, il collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi amministrativi (v. paragrafo 4.5).
In base all’articolo 5, comma 8, della legge 68/1999, gli obblighi di cui agli artt. 3 e 18 della medesima legge 68/1999 devono essere rispettati a livello nazionale. Inoltre, secondo quanto precisato dall’articolo 2, comma 1, del dPR 333/2000, per i datori di lavoro pubblici l’obbligo di assunzione ai sensi dell’articolo 3 della legge 68/1999 prende a riferimento, quale base di computo, il personale complessivamente occupato dall’amministrazione. La quota d’obbligo si ripartisce, ove possibile in modo omogeneo, nell’ambito delle singole aree o categorie e, pertanto, le dotazioni organiche, definite in relazione al fabbisogno ed alle esigenze organizzative, ne devono tenere adeguatamente conto. L’obbligo di copertura si configura, in ogni caso, come vincolo cogente, nel rispetto del regime del collocamento obbligatorio.
Dunque, rispetto alle amministrazioni pubbliche che hanno un’articolazione sul territorio, la quota deve essere computata a livello nazionale facendo sempre riferimento al totale dei dipendenti in servizio presso l’Amministrazione complessivamente intesa, ferma restando la ripartizione per aree o categorie.
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Secondo quanto disposto dall’articolo 7, comma 6, del d.l. 101/2013 (l. 125/2013), le amministrazioni pubbliche procedono, esclusivamente nel caso in cui si trovino in situazioni di soprannumerarietà rispetto alla dotazione organica complessivamente considerata, a rideterminare il numero delle assunzioni obbligatorie delle categorie protette sulla base delle quote e dei criteri di computo previsti dalla normativa vigente, tenendo conto, in questa circostanza, della dotazione organica e non dei presenti in servizio, che nella fattispecie sono maggiori, al fine di evitare un costante incremento delle posizioni soprannumerarie. All’esito della rideterminazione del numero delle assunzioni di cui sopra, ciascuna amministrazione è obbligata ad assumere a tempo indeterminato un numero di lavoratori pari alla differenza fra il numero come rideterminato sulla base della dotazione organica e quello allo stato esistente di categorie protette in servizio. La disposizione introdotta deroga, infatti, ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, anche nel caso in cui l’amministrazione interessata sia in situazione di soprannumerarietà.
Così come chiarito dalla circolare n. 5 del 21 novembre 2013 del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, per effetto dell’articolo 7, comma 6, del d.l. 101/2013 (legge 125/2013) le assunzioni delle categorie protette, nel limite della quota d’obbligo, non sono da computare nel budget assunzionale e vanno garantite sia in presenza di posti vacanti, sia in caso di soprannumerarietà, nel limite della quota calcolata sulla base di computo di cui all’articolo 4 della legge 68/1999.
In considerazione del fatto che non si può procedere alla compensazione interregionale, di cui meglio si dirà più avanti, tali datori di lavoro devono garantire un’omogeneità geografica delle assunzioni obbligatorie a livello nazionale, affinché la quota complessiva delle relative assunzioni sia il più possibile distribuita in modo omogeneo tra le regioni e le province.
Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 9, comma 6, della l. 68/1999, i datori di lavoro pubblici sono tenuti ad inviare in via telematica agli uffici competenti un prospetto informativo 14 dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all’articolo 3, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili. Si rimanda, a tal proposito, alla Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 22 gennaio 2010, n. 2 in tema di “Assunzioni obbligatorie. Prospetto informativo di cui al novellato articolo 9, comma 6, della legge 12 marzo 1999, n. 68. Indicazioni operative”, nonché alla richiamata nota DFP prot. n. 7571 del 10 luglio 2018.
Inoltre, l’articolo 4 della legge 68/1999, che detta, tra l’altro, disposizioni sui criteri di computo della quota di riserva, e l’articolo 3 del dPR 333/2000, sulle modalità di computo della quota di riserva e sulle esclusioni, individuano i lavoratori che non costituiscono base di computo (categorie escluse) per la determinazione della quota di riserva e, tra questi, quelli che sono computabili nella quota d’obbligo.
L’articolo 4, comma 1, della legge 68/1999 prevede che, agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, sono da considerare nella base di computo, di norma, tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato.
I lavoratori esclusi dalla base di calcolo per la determinazione del numero di soggetti disabili da assumere sono: i lavoratori occupati ai sensi della medesima legge 68/1999 (quindi tanto le persone con disabilità quanto le categorie dell’articolo 18, comma 2, nei limiti della percentuale prevista dalla legge), quelli con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi, i soci di cooperative di produzione e lavoro, nonché i dirigenti, i lavoratori assunti con contratto di inserimento (per il settore di lavoro pubblico il riferimento è al contratto di formazione e lavoro), i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore, i lavoratori assunti per attività da svolgersi all’estero per la durata di tale attività, i soggetti impegnati in lavori socialmente utili assunti ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, i lavoratori a domicilio, i lavoratori che aderiscono al programma di emersione, ai sensi dell’articolo 1, comma 4-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni. Restano salve le ulteriori esclusioni previste dalle discipline di settore.
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Per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale si applicano le norme contenute nell’articolo 18, comma 9, della legge 20 maggio 1970, n. 300, come sostituito dall’articolo 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108, e pertanto i dipendenti in regime di part-time sono computati per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto che il computo delle unità lavorative fa riferimento all’orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore (articolo 4, comma 1, della legge 68/1999).
I dipendenti a tempo determinato sono computati ai fini della determinazione della quota di riserva se titolari di contratto a termine di durata superiore a sei mesi. La fissazione di un termine minimo di durata del contratto di lavoro evidenzia la necessità di computare l’aliquota d’obbligo sul personale stabile dell’amministrazione. Il riferimento al personale stabile come base di computo dell’aliquota assume rilievo ai fini delle modalità di copertura della quota d’obbligo che, in base ad un criterio di ragionevole corrispondenza, deve necessariamente essere assolta con assunzioni a tempo indeterminato 15. Ciò è del resto in linea con le finalità del collocamento obbligatorio, come inserimento stabile dei soggetti disabili nel mondo del lavoro, e con l’obbligo permanente delle amministrazioni di avere alle proprie dipendenze soggetti appartenenti alla categoria tutelata. In considerazione di ciò si determinerebbe, peraltro, una violazione dell’articolo 36 del d.lgs. 165/2001 che individua, quale presupposto necessario per la stipula di rapporti di lavoro con contratto a termine, la temporaneità o l’eccezionalità dell’esigenza.
La possibilità di assumere personale con disabilità a tempo determinato, in ogni caso, non è del tutto esclusa dalla legge 68/1999, fermo restando che ai fini dell’adempimento dell’obbligo occupazionale la durata del contratto non può essere inferiore ai sei mesi. In particolare, l’articolo 11 prevede che i datori di lavoro possano stipulare convenzioni con i Centri per l’impiego che abbiano ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali previsti dalla legge e che possono tra l’altro prevedere l’assunzione con contratto di lavoro a termine dei soggetti disabili. Nella fattispecie il ricorso al tempo determinato appare giustificato dalla procedura prevista per la stipula della convenzione che, richiamando la competenza del Centro per l’impiego, assicura la tutela e garanzia della persona con disabilità come contraente debole del rapporto di lavoro, nel rispetto dell’obiettivo primario della convenzione che rimane quello dell’inserimento lavorativo e del conseguimento dell’occupazione stabile 16.
In ogni caso, per effetto dell’articolo 36, comma 2, del d.lgs. 165/2001, nonché dell’articolo 7, comma 6, del d.l. 101/2013, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nei limiti della quota d’obbligo, per cui coloro che sono stati assunti come persone con disabilità con contratto di lavoro a tempo determinato, usufruiscono del diritto di precedenza qualora abbiano prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, in caso di assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine, purché il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso.
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Qualora l’assunzione a tempo determinato della persona con disabilità sia stata effettuata prescindendo dalla disabilità si usufruisce comunque del diritto di precedenza, nei termini sopra descritti, per l’assunzione a tempo indeterminato con possibilità di computo nella quota d’obbligo.
Resta fermo, quanto chiarito dall’articolo 1 dell’Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, e gli Enti locali, concernente “Problematiche interpretative in materia della legge 12 marzo 1999, n. 68 recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” – Repertorio atti n. 184/CU – del 21 dicembre 2017 ovvero nel caso di lavoratori a tempo determinato, con oneri su fondi esterni, con contratto di lavoro di durata superiore a 6 mesi, di contemplarli nella base di computo per assunzioni a tempo indeterminato, ove rientranti nella consistenza della dotazione organica dell’ente.
Sempre in virtù del principio di corrispondenza tra base di computo e tipologia delle assunzioni, secondo cui i criteri per definire la base di computo soccorrono per la definizione della riserva e delle modalità di copertura della stessa, dall’esclusione della dirigenza dalla base di calcolo deriva che il collocamento obbligatorio delle categorie protette, previsto dalle vigenti disposizioni normative, non possa riguardare i posti di qualifica dirigenziale.
A ciò si aggiunga che, secondo la giurisprudenza costituzionale, l’articolo 38, comma 3, Cost. consente un regime di favore nei confronti delle persone con disabilità, derogando al principio di uguaglianza e buon andamento degli uffici pubblici previsti dagli artt. 3 e 97 della Costituzione, solo per favorire l’accesso delle persone con disabilità agli uffici pubblici. Nel bilanciare gli interessi in gioco, la Costituzione consente la prevalenza del principio di solidarietà su quelli di uguaglianza e merito per quanto riguarda il diritto al lavoro, ma non anche per la progressione in carriera delle persone con disabilità già occupate 17.
Relativamente, poi, al personale dipendente in regime di part-time, si richiama l’articolo 9 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 che, nel definire i criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale, prevede che, ai fini della applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro – e quindi ragionevolmente anche ai fini della individuazione della regolare copertura della quota di riserva -, i lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno. A tal fine, l’arrotondamento opera per le frazioni di orario che eccedono la somma degli orari a tempo parziale corrispondente a unità intere di orario a tempo pieno.
Nel computo le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono arrotondate per eccesso (ad esempio per un lavoratore che ha un orario pari al 45,52% dell’intero si conteggia 46%, se l’orario di lavoro è pari a 54,23% si conteggia 54%). Quando occorre ricondurre il valore delle quote ad unità a tempo pieno, si precisa che l’arrotondamento all’unità della frazione di orario superiore alla metà di quello normale si effettua sul resto delle frazioni di orario, che residua dalla somma degli orari a tempo parziale ricondotta ad unità intere di orario a tempo pieno. (Es.: si sommano tutte le percentuali di part-time. Ove il valore della somma sia pari a 357/100 le unità intere da computare sono 3+1 (arrotondamento per eccesso di 57)=4, laddove la somma sia di 340/100 le unità da computare sarebbero 3 (senza arrotondamento)).
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Altresì, per ragioni di omogeneità tra i criteri di computo e quelli necessari per verificare il rispetto della quota d’obbligo, si ritiene ammissibile l’assunzione di categorie protette in regime di part-time nonché il conteggio della percentuale di prestazione lavorativa ai fini della copertura della predetta quota, secondo le modalità specificate dal citato l’articolo 9 del d.lgs. 81/2015 18. La circolare n. 41 del 26/6/2000 del MLPS stabilisce che per quanto riguarda il computo dei lavoratori disabili occupati part-time a copertura della quota di riserva dovrà considerarsi singolarmente l’orario prestato da ciascun lavoratore rapportato al normale orario a tempo pieno con arrotondamento ad unità qualora l’orario prestato sia superiore al 50% dell’orario ordinario. Ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del dPR 333/2000 i datori di lavoro pubblici o privati che occupano da 15 a 35 dipendenti, che assumono un lavoratore disabile, con invalidità superiore al 50 per cento o ascrivibile alla quinta categoria, in base alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246, con contratto a tempo parziale, possono computare il lavoratore medesimo come unità, a prescindere dall’orario di lavoro svolto. Ciò appare una deroga all’articolo 9 del d.lgs. 81/2015 in favore degli enti di piccole dimensioni.
Si ricorda, altresì, che ai sensi dell’articolo 3, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 “Per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta.”
La trasformazione a tempo pieno del rapporto per le categorie protette è fuori dai limiti assunzionali se è correlata alla disponibilità della quota d’obbligo.
Si passano ora in rassegna i lavoratori che sono esclusi dalla base di calcolo e che sono computabili nella quota d’obbligo, anche se non assunti tramite collocamento obbligatorio.
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Essi sono i:
a) lavoratori assunti al di fuori delle procedure di collocamento obbligatorio dei disabili che, in costanza di rapporto di lavoro, divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia, con riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 60 per cento (invalidi civili), a meno che l’inabilità non sia stata determinata da violazione, da parte del datore di lavoro delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (articolo 4, comma 4, legge 68/1999 e articolo 3, comma 2, dPR 333/2000). Si veda l’articolo 2 dell’Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, e gli Enti locali concernente “Problematiche interpretative in materia della legge 12 marzo 1999, n. 68 recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” – Repertorio atti n. 184/CU – del 21 dicembre 2017. Rientrano in tale categoria anche i militari giudicati non idonei al servizio con riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 60 per cento accertata dalla competente Commissione di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001 n. 461 19;
b) lavoratori assunti al di fuori delle procedure di collocamento obbligatorio relativo ai disabili che, successivamente all’assunzione, divengono invalidi per infortunio sul lavoro o malattia professionale (invalidi del lavoro) con un grado di invalidità superiore al 33 per cento (articolo 3, comma 4, dPR 333/2000);
c) i lavoratori, già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, nel caso in cui abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, o con disabilità intellettiva e psichica, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dagli organi competenti (articolo 4, comma 3-bis, legge 68/1999 20). Si veda l’articolo 2 dell’Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, e gli Enti locali concernente “Problematiche interpretative in materia della legge 12 marzo 1999, n. 68 recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” – Repertorio atti n. 184/CU – del 21 dicembre 2017.
Relativamente all’istituto della mobilità del personale si ricorda che la circolare n. 5 del 21 novembre 2013 del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione con oggetto “Indirizzi volti a favorire il superamento del precariato. Reclutamento speciale per il personale in possesso dei requisiti normativi. Proroghe dei contratti. Articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni” e articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” ha chiarito che gli adempimenti previsti dall’articolo 34-bis del d.lgs. 165/2001 sono esclusi con riferimento alle procedure e alle assunzioni delle categorie protette. Lo stesso può ritenersi con riferimento agli adempimenti di mobilità di cui all’articolo 30, comma 2-bis, del d.lgs. 165/2001 in caso di avvio di procedure di reclutamento per la copertura della quota d’obbligo.
Inoltre, si ricorda che l’articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 21 dispone che i soggetti con disabilità con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunti presso gli enti pubblici come vincitori di concorso o ad altro titolo, hanno diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili. La previsione normativa disciplina la mobilità del personale con disabilità all’interno della stessa amministrazione, prevedendo che le persone con disabilità, come sopra individuate, hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda.
Altresì, relativamente alla quota d’obbligo riservata alle persone con disabilità ed alla tipologia di soggetti da farvi rientrare, si ricorda che la legge 25 marzo 2011, n. 25 22, all’articolo unico prevede, tra l’altro, che le quote di riserva e le assunzioni obbligatorie di cui al suddetto articolo 3 della legge 68/1999 debbano essere destinate esclusivamente a beneficio dei lavoratori disabili, senza possibilità di computo nella predetta quota di assunzioni obbligatorie riferite ad altre categorie protette, non rientranti tra i disabili.
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19 Recante “Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio,
per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell’equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le
pensioni privilegiate ordinarie”.
2° Comma inserito dall’articolo 4, comma 1, d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151, a decorrere dal24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto
dall’articolo 43, comma l del medesimo d.lgs. 151/2015 e, successivamente, così modificato dall’articolo 5, comma l, lett. a), d.lgs. 24
settembre 2016, n. 185, a decorrere dall’8 ottobre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 6, comma l del medesimo d.lgs. 185/2016.
21 La legge reca la “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”.
2z La legge 25 marzo 2011, n. 25, recante “Interpretazione autentica del comma 2 dell’articolo l della legge 23 novembre 1998, n. 407, in
materia di applicazione delle disposizioni concernenti le assunzioni obbligatorie e le quote di riserva in favore dei disabili”.
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Inoltre, sulle assunzioni in esame, si fa rinvio a quanto già chiarito da questo Dipartimento con nota circolare del 22 febbraio 2011, n. 11786 e, da ultimo, con la richiamata circolare n. 5 del 2013, relativamente agli effetti della copertura della quota d’obbligo sul regime assunzionale dell’amministrazione procedente. In particolare, in caso di disciplina limitativa delle assunzioni, non rientrano nelle predette limitazioni le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette, nel solo limite della copertura della quota d’obbligo. Va da sé che le cessazioni di personale appartenente alle categorie protette non vanno computate ai fini della determinazione delle risorse utili per le nuove assunzioni. In sostanza le dinamiche inerenti a questa categoria di soggetti vanno neutralizzate tanto in uscita quanto in entrata.
Le predette assunzioni vanno effettuate anche in deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, ferme restando le disposizioni speciali limitative che scaturiscono da criticità della situazione economico-finanziaria in cui versa l’amministrazione.
Si ricorda che l’articolo 22, comma 5, lettera b) della legge 12 novembre 2011, n. 183 dispone che, al fine di facilitare l’inserimento dei lavoratori disabili mediante il telelavoro, gli obblighi di cui al comma 1 dell’articolo 3 della legge 68/1999, in tema di assunzioni obbligatorie e quote di riserva, possono essere adempiuti anche utilizzando la modalità del telelavoro.
Relativamente alle quote d’obbligo, va infine richiamato l’articolo 5, commi 8, 8-bis, 8-ter e 8-quater, della legge 68/1999 che prevedono il meccanismo della compensazione. La disciplina è stata oggetto di recente modifica normativa: l’articolo 9 del decreto-legge 138/2011, convertito con modificazioni dalla legge 148/2011, ha sostituito il previgente comma 8 ed ha anche aggiunto i successivi commi 8-bis, 8-ter e 8-quater. Relativamente al settore pubblico, il comma 8-ter della previsione normativa, così come sostituito dall’articolo 5, comma 1, lett. c), d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151, dispone che “I datori di lavoro pubblici possono assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive della medesima regione. I datori di lavoro pubblici che si avvalgono di tale facoltà trasmettono in via telematica a ciascuno degli uffici competenti, il prospetto di cui all’articolo 9, comma 6.”. Dunque, differentemente dai datori di lavoro privati, i datori di lavoro pubblici possono effettuare la compensazione limitatamente al territorio regionale.
Ciò detto, si precisa che anche in base alla formulazione dell’articolo 5, comma 8-ter, della legge 68/1999, l’istituto della compensazione regionale si configura come ipotesi eccezionale rispetto al principio generale dell’omogenea distribuzione della quota sul territorio nazionale.
In base alla normativa richiamata e secondo quanto precisato, si evidenzia che la compensazione territoriale su base interregionale si potrebbe, invece, giustificare nel solo caso in cui la disomogeneità di assunzioni obbligatorie tra regioni sia la conseguenza della fase transitoria che ha segnato il passaggio dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 alla legge 68/1999. Si ricorda, infatti, che l’articolo 18, comma 1, della legge 68/1999 prevede che “I soggetti già assunti ai sensi delle norme sul collocamento obbligatorio sono mantenuti in servizio anche se superano il numero di unità da occupare in base alle aliquote stabilite dalla presente legge e sono computati ai fini dell’adempimento dell’obbligo stabilito dalla stessa.”
Solo per questa fattispecie è ammessa, in via eccezionale, la compensazione interregionale.
Nella suddetta ipotesi, le amministrazioni interessate dovranno, in ogni caso, poter dimostrare che la situazione di anomalia nella distribuzione delle assunzioni obbligatorie sul territorio nazionale dipende dalla richiamata circostanza ed altresì di aver posto in essere ogni opportuna iniziativa, tra cui la mobilità volontaria, volta a sanare la disomogeneità rilevata.
Il decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” all’articolo 54 stabilisce qual è il contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni. Tra le altre informazioni che i siti delle pubbliche amministrazioni devono necessariamente contenere vi sono i seguenti dati pubblici: l’organigramma, l’articolazione degli uffici, le attribuzioni e l’organizzazione di ciascun ufficio anche di livello dirigenziale non generale e i bandi di concorso.
In ragione poi di quanto previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, secondo cui, in base al comma 1, la trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, è plausibile ritenere che le amministrazioni debbano pubblicare sul proprio sito istituzionale i dati relativi alla quota d’obbligo e alle procedure attivate per la copertura della stessa, fermo restando quanto previsto dall’articolo 39-quater, comma 2, del d.lgs. 165/2001.
In particolare, le amministrazioni dovranno indicare:
– la dotazione organica necessariamente distinta per aree o categorie;
– il numero delle persone con disabilità da assumere in base alle previsioni dell’articolo 3 della legge 68/1999;
– il numero delle persone con disabilità già reclutati a copertura della quota obbligatoria;
– le procedure avviate per il collocamento obbligatorio, con indicazione del tipo di avviamento al lavoro, comprese le eventuali convenzioni ai sensi dell’articolo 11 della legge 68/1999, finalizzate al completamento della quota obbligatoria.
Si ricorda, infatti, che il rispetto degli obblighi di trasparenza è di grande rilevanza in materia di collocamento obbligatorio a garanzia dell’effettività della tutela del diritto al lavoro delle categorie protette e secondo la cultura del bilancio sociale.
4.3 ACCESSIBILITÀ DELLE POSTAZIONI DI LAVORO
Come noto, la legge 9 gennaio 2004, n. 4, “Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”, aggiornata dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 106 “Attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 relativa all’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici”, introduce disposizioni per favorire e semplificare l’accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici.
L’articolo 1 della suddetta legge afferma, infatti:
[…] 1. La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici.
2. É tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone con disabilità, in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell’articolo 3 della Costituzione. […]
Si fa riferimento, inoltre, alla Convenzione delle nazioni Unite, art. 27 “Lavoro e occupazione”, comma 1 lettera 1) e alla legge del 7 agosto 2015, n.124 per quanto riguarda gli “accomodamenti ragionevoli”, da mettere in atto in un’ottica di garanzia all’inclusione delle persone con disabilità. Per quanto riguarda l’accomodamento relativo all’accessibilità digitale, l’obbligo previsto dall’art. 4, comma 4, della legge 4/2004 recita: “[…] I datori di lavoro pubblici e privati pongono a disposizione del dipendente disabile la strumentazione hardware e software e la tecnologia assistiva adeguata alla specifica disabilità, anche in caso di telelavoro, in relazione alle mansioni effettivamente svolte […]”.
Le tecnologie assistive, ovvero i dispositivi e il relativo software che rendono accessibili e usabili i comuni strumenti informatici di lavoro, consentono la rimozione e la riduzione delle barriere digitali, che le persone con disabilità possono incontrare nell’uso di strumenti informatici e possono essere proposte dal Responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità, di cui al paragrafo 3 della presente direttiva, laddove presente. A mero titolo di esempio, un elenco di dispositivi tecnologici che devono essere messi a disposizione del lavoratore ricomprendono quelli elencati nell’allegato 5, in particolare alla Classe 22 “Ausili per comunicazione e informazione”, del decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017.
Sulla base di tale classificazione, le amministrazioni possono procedere allo svolgimento di autonome procedure di acquisto, laddove i prodotti assistivi non siano disponibili nell’ambito degli strumenti messi a disposizione dalle centrali di acquisto pubbliche.
4.4 SANZIONI E TUTELA GIURISDIZIONALE
Il datore di lavoro è tenuto a presentare la richiesta di avviamento di lavoratori disabili all’ufficio provinciale entro 60 giorni dal momento in cui sorge l’obbligo di assunzione (articolo 9, comma 1, legge 68/1999). La richiesta di avviamento al lavoro si intende presentata anche attraverso l’invio agli uffici competenti dei prospetti informativi di cui al successivo comma 6 dello stesso articolo 9. Ai fini dell’assolvimento degli obblighi di legge, i datori di lavoro pubblici – come previsto dall’articolo 7, comma 2, della legge 68/1999 e ribadito dall’articolo 39 del d.lgs. 165/2001 – possono altresì stipulare con i competenti uffici provinciali “convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali”.
Al fine di garantire l’effettività della copertura delle quote d’obbligo, la legge 68/1999 prevede specifiche sanzioni in caso di inadempimento del datore di lavoro privato e pubblico. In particolare, per le imprese private e gli enti pubblici economici è prevista la sanzione amministrativa per il mancato invio in via telematica agli uffici competenti del prospetto informativo di cui al citato articolo 9, comma 6, della predetta legge.
Per quanto riguarda, invece, le misure sanzionatorie delle amministrazioni pubbliche, l’articolo 15, comma 3, della legge 68/1999 prevede che ai responsabili del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, che compiano inadempienze, riferite non solo alla fattispecie dell’invio del prospetto informativo, ma relative a tutte le disposizioni della medesima legge 68/1999, si applichino le sanzioni penali, amministrative e disciplinari previste dalle norme sul pubblico impiego. Emerge, quindi, che l’ambito sanzionatorio è di ampio spettro e può ricomprendere anche la mancata verifica della presenza dell’autodichiarazione del datore di lavoro che partecipa alle gare di appalto (articolo 17 della legge).
Nella disciplina del settore pubblico non si riscontrano sanzioni tipiche previste per le inadempienze in argomento. Il tutto, perciò va ricondotto alla disciplina generale della responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile richiamata dall’articolo 55, comma 2, del d.lgs. 165/2001.
Tuttavia, in base al comma 4 dell’articolo 15, legge 68/1999 23, trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l’obbligo di assumere soggetti appartenenti alle categorie protette, per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta, per cause imputabili al datore di lavoro, la quota dell’obbligo di cui all’articolo 3, il datore di lavoro stesso è tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa, al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili dell’articolo 14, di una somma pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo di cui all’articolo 5, comma 3-bis, della richiamata legge, al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata.
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23 Comma così modificato dall’articolo 5, comma 1, lett. b), n. 1, d.lgs. 24 settembre 2016, n. 185.
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Si aggiunge che l’articolo 9, comma 8, della legge 68/1999 prevede che “qualora l’azienda rifiuti l’assunzione del lavoratore invalido (…), la Direzione provinciale del lavoro redige un verbale che trasmette agli uffici competenti ed all’autorità giudiziaria».
L’invio all’autorità giudiziaria, che assume significato solo con riferimento alle pubbliche amministrazioni, può costituire presupposto, oltre che per le sanzioni amministrative, anche per la fattispecie dell’abuso e dell’omissione di atti d’ufficio ex artt. 323 e 328 c.p., laddove ricorrano tutti gli elementi necessari richiesti per la configurazione dei reati citati. Si ha quindi il caso della responsabilità penale, ove ne sussistano i presupposti.
Relativamente alla procedura, l’articolo 8 del dPR 333/2000, che dispone in materia di sistema sanzionatorio, prevede che l’attività ispettiva in materia di assunzioni obbligatorie e l’irrogazione delle sanzioni siano esercitate dagli ispettorati territoriali del lavoro, anche su segnalazione del servizio preposto al collocamento.
I servizi per il collocamento, ai fini dell’accertamento e dell’eventuale irrogazione delle sanzioni, trasmettono gli atti al servizio ispettivo della direzione provinciale territorialmente competente, attivando la procedura prevista dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “Modifiche al sistema penale”.
Occorre poi evidenziare che ogni ufficio pubblico territoriale è obbligato a trasmettere il prospetto informativo di competenza relativo alla provincia. La responsabilità dell’adempimento dovrebbe essere in capo al Direttore del personale della sede centrale, salvo che questi non abbia delegato i dirigenti degli uffici periferici per i prescritti adempimenti.
Ai fini del rafforzamento del sistema di verifica degli adempimenti sul collocamento obbligatorio, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche in considerazione dei dati risultanti dal prospetto informativo di cui all’articolo 9, comma 6, della legge 1999, n. 68, monitorano, mediante verifiche a campione, il rispetto degli obblighi dell’articolo 3 della legge 68/1999 da parte delle pubbliche amministrazioni, ferme restando le previsioni contenute nell’articolo 39-quater del d.lgs. 165/2001.
Inoltre, sulla tutela e l’azionabilità delle posizioni giuridiche soggettive riconosciute dalla legge 68/1999, appare necessario richiamare l’attenzione sull’azione a tutela giurisdizionale dei diritti avverso gli atti e i comportamenti di discriminazione a causa, tra l’altro, della condizione di handicap prevista dall’articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, di attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. Il richiamato articolo 4 prevede che i giudizi civili avverso gli atti e i comportamenti discriminazioni a causa degli handicap sono regolati dall’articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 e che in caso di accertamento di atti o comportamenti discriminatori, come definiti dall’articolo 2 del predetto decreto, si applica, altresì, l’articolo 44, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), che introduce un procedimento giudiziario celere e privo di formalismi.
4.5 IL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO DEI DISABILI
L’articolo 7 della legge 68/1999 definisce le modalità delle assunzioni obbligatorie per i datori di lavoro pubblici e privati. I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni dei soggetti con disabilità in conformità a quanto previsto dall’articolo 35, comma 2, del d.lgs. 165/2001, salva l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 11 della stessa legge 68/1999. L’articolo 16 della legge 68/1999 disciplina poi l’assunzione dei predetti soggetti mediante concorso pubblico.
L’ordinamento prevede, quindi, tre diverse modalità di assunzione dei soggetti con disabilità:
1. la chiamata numerica (mediante avviamento) per le categorie e i profili per cui è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo in base all’articolo 35, comma 2, del d.lgs. 165/2001;
2. il concorso (con riserva di posti) per le altre qualifiche secondo l’articolo 16 della legge 68/1999;
3. le convenzioni ai sensi dell’articolo 11 della medesima legge 68/1999.
Così come chiarito dalla richiamata circolare n. 5 del 21 novembre 2013, per effetto dell’articolo 7, comma 6, del d.l. 101/2013 (legge 125/2013) le assunzioni delle categorie protette, nel limite della quota d’obbligo, non sono da computare nel budget assunzionale e vanno garantite sia in presenza di posti vacanti, sia in caso di soprannumerarietà, nel limite della quota calcolata sulla base di computo di cui all’articolo 4 della legge 68/1999.
I criteri di computo della quota di riserva rimangono quelli indicati dall’articolo 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68, fermo restando che, secondo quanto disposto dal richiamato articolo 7, comma 6, del d.l. 101/2013 (l. 125/2013), le amministrazioni pubbliche procedono a rideterminare il numero delle assunzioni obbligatorie delle categorie protette sulla base delle quote e dei criteri di computo previsti dalla normativa vigente, tenendo conto, ove necessario, della dotazione organica come rideterminata secondo la legislazione vigente. All’esito della rideterminazione del numero delle assunzioni di cui sopra, ciascuna amministrazione è obbligata ad assumere a tempo indeterminato un numero di lavoratori pari alla differenza fra il numero come rideterminato è quello allo stato esistente. La disposizione introdotta deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, anche nel caso in cui l’amministrazione interessata sia in situazione di soprannumerarietà.
I lavoratori delle categorie protette di cui all’articolo 1 della citata legge 68/1999, assunti a tempo determinato nel rispetto dell’articolo 7, comma 2, della medesima legge, possono essere assunti a tempo indeterminato, con diritto di precedenza, nel rispetto della quota d’obbligo, quando, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa amministrazione abbiano prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, purché l’assunzione a tempo indeterminato sia effettuata dalla stessa amministrazione entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine. Il diritto di precedenza può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Le disposizioni sulle categorie protette trovano diretta applicazione per tutte le amministrazioni pubbliche tenuto conto dell’articolo 117, comma secondo, lettere l) ed m), della Costituzione.
In base a quanto detto, ne deriva che le amministrazioni non possono addurre, come giustificazione alla mancata copertura della quota d’obbligo, l’assenza di posti in pianta organica; le stesse amministrazioni devono adottare le misure utili alla copertura della quota d’obbligo ricorrendo in maniera complementare e fattiva alle modalità assunzionali sopra esplicate, mediante programmazione del fabbisogno e tenuto conto dei vincoli temporali previsti dalla legge.
Ai fini della copertura della quota d’obbligo, le amministrazioni sono obbligate a ricorrere anche ai concorsi con riserva, all’utilizzo delle graduatorie di idonei, nonché alle convenzioni che si prestano maggiormente per realizzare il collocamento mirato di queste categorie di beneficiari.
È fondamentale, per un uso corretto, trasparente ed imparziale delle forme di reclutamento prescritte, che le amministrazioni individuino secondo il proprio fabbisogno del personale i posti da coprire con la quota d’obbligo dettagliandoli, ove possibile, nelle varie aree o categorie e posizioni economiche. In base alla disciplina normativa vigente, il piano triennale dei fabbisogni, come strumento programmatico, modulabile e flessibile, per le esigenze di reclutamento e di gestione delle risorse umane necessarie all’organizzazione, è adottato annualmente Si rinvia, con riferimento ai riflessi della materia sul piano dei fabbisogni delle amministrazioni, ai contenuti nel D.M. 8 maggio 2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018. Come meglio evidenziato nel paragrafo 4.4 si ricordano le sanzioni e i profili di responsabilità connessi con il mancato adempimento degli obblighi previsti dalla legge 68/1999. Resta fermo, per le qualifiche per cui è richiesto il titolo di studio della scuola dell’obbligo, di reclutare tramite avviamento e tramite convenzione, e per le altre qualifiche di utilizzare il concorso pubblico con riserva di posti ed in via residuale la convenzione come meglio si va a dire. Può accadere che gli strumenti dell’avviamento abbiano esaurito le disponibilità di posti nelle qualifiche basse ed il concorso con riserva non consenta, seppure temporaneamente, di sopperire alle necessità di copertura di quota.
Il datore di lavoro pubblico non può, però, avvalersi della disposizione che prevede la facoltà di un esonero parziale attraverso il versamento di un contributo esonerativo al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili.
Perciò si ritiene che compatibilmente con le esigenze datoriali e quelle di una distribuzione della quota sulle aree, lo strumento a cui ricorrere sia quello della convenzione anche per i posti per i quali è previsto un titolo di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo. In tale ultima circostanza il ricorso alla convenzione deve essere concepito in via residuale, ovvero una volta che sia stato accertato che non sia possibile comprimere la quota d’obbligo ricorrendo all’utilizzo di graduatorie concorsuali, e la convenzione deve essere strutturata secondo criteri concorsuali della più ampia selettività in ragione delle abilità e delle competenze, nonché del titolo di studio richiesto.
Si richiamano, al riguardo, alcuni principi basilari espressi nella sentenza della Cassazione civile sez. lav., 16/06/2016, n. 12441: “In altri termini il legislatore, consapevole della necessità di conciliare la tutela della disabilità con il principio dell’accesso al pubblico impiego mediante concorso, ha voluto restringere al massimo le ipotesi in cui la regola della selezione pubblica potrebbe costituire ostacolo alla necessaria copertura delle quote ed ha, quindi, sostanzialmente voluto affermare con l’articolo 16 (della l.68/1999), nel testo applicabile alla fattispecie ratione temporis, che queste ultime possono rimanere non attribuite solo qualora non ci siano né riservisti in senso stretto, né altri disabili idonei ma non vincitori.”
Nel rinviare ai paragrafi successivi per maggiori dettagli sui concorsi e sulle convenzioni, si ribadisce che l’articolo 16, comma 2, della legge 68/1999 prevede che i disabili che abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 3 della stessa legge, anche oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso.
In materia di quota d’obbligo, come già detto, la legge 25 marzo 2011, n. 25, recante “Interpretazione autentica del comma 2 dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di applicazione delle disposizioni concernenti le assunzioni obbligatorie e le quote di riserva in favore dei disabili”, all’articolo unico, prevede che le quote di riserva e le assunzioni obbligatorie di cui al suddetto articolo 3 della legge 68/1999 debbano essere destinate esclusivamente a beneficio dei lavoratori disabili, senza possibilità di computo nella predetta quota di assunzioni obbligatorie riferite ad altre categorie protette, non rientranti tra i disabili.
Rimane, altresì, confermato quanto già detto circa il fatto che il regime assunzionale vincolato o il blocco delle assunzioni in via sanzionatoria, non incide sul collocamento obbligatorio la cui efficacia deve essere in ogni caso garantita.
Infine, si richiama l’obbligo di sottoporre il soggetto disabile alla visita sanitaria di controllo della permanenza dello stato invalidante preliminarmente all’assunzione così come previsto dall’articolo 32, comma 7, del dPR n. 487 del 1994.
In particolare, anche dopo l’entrata in vigore del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, del 2 agosto 2007 recante “Individuazione delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante”, la predetta visita dovrà essere richiesta, prima del reclutamento, nei confronti di tutti i lavoratori invalidi, qualunque sia il tipo e il grado di invalidità. L’obbligo di richiedere la predetta visita prima dell’assunzione è da ritenere attuale in considerazione della vigenza dell’articolo 32, comma 7, del DPR 487/1994. Peraltro con la stessa visita medica l’amministrazione verifica l’effettivo possesso del requisito soggettivo dell’appartenenza alle categorie protette di cui all’articolo 1 della legge 68/1999 che, unitamente allo stato di disoccupazione e all’iscrizione nelle apposite liste di collocamento, legittima l’accesso al reclutamento obbligatorio nella forma dell’avviamento o in quella del concorso con riserva. Del resto, dal mancato controllo potrebbe derivare che posti riservati agli appartenenti alle categorie protette, in attuazione dei doveri di solidarietà sociale dell’articolo 2 della Costituzione e del diritto degli inabili all’avviamento di cui all’articolo 38 della Costituzione, siano occupati da soggetti non più in possesso del requisito soggettivo richiesto per averne diritto 24.
Si rinvia, inoltre, alla disciplina introdotta dal decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2011, n. 171, recante “Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti pubblici nazionali in caso di permanente inidoneità psicofisica, a norma dell’articolo 55-octies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.
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24 V. TAR Brescia, Lombardia, 11 gennaio 2000, n. 4, Consiglio di Stato V, 18 settembre 32003, n. 5297.
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4.5.1 L’ASSUNZIONE MEDIANTE AVVIAMENTO, LA CHIAMATA NOMINATIVA E IL CONCORSO CON RISERVA
Come detto l’assunzione mediante avviamento è prevista per le categorie ed i profili per cui è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo. Avviene, in base all’articolo 35, comma 2, del d.lgs. 165/2001, mediante chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità dell’interessato con le mansioni da svolgere e facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.
Per le assunzioni mediante avviamento si applicano le diposizioni dell’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante “Norme sull’organizzazione del mercato del lavoro”.
La richiesta di avviamento deve essere effettuata entro 60 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui insorge l’obbligo di assunzione, previa verifica della sussistenza delle condizioni di assunzione nel settore pubblico. Qualora il datore di lavoro pubblico intenda adempiere agli obblighi di assunzione mediante le convenzioni di cui all’articolo 11 della legge n. 68 del 1999, il predetto termine è riferito alla trasmissione al servizio competente di una proposta di convenzione.
La richiesta di avviamento al lavoro si intende presentata anche attraverso l’invio agli uffici competenti del prospetto informativo dal quale risultino tutte le informazioni utili a verificare l’applicazione della legge 68/1999. L’obbligo dell’invio del prospetto deve essere assolto entro il 31 gennaio di ogni anno. Tuttavia se l’obbligo di ricoprire la quota d’obbligo è sopravveniente, la richiesta di avviamento va effettuata nei termini sopra detti.
Le richieste di avviamento da parte delle amministrazioni devono essere rese pubbliche mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4^ serie speciale – “Concorsi ed esami”.
I centri per l’impiego competenti possono determinare procedure e modalità di avviamento mediante chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro; la chiamata per avviso pubblico può essere definita anche per singoli ambiti territoriali e per specifici settori.
Come chiarito dall’articolo 7, comma 2, della legge 68/1999 i lavoratori disabili devono essere iscritti nell’elenco di cui all’articolo 8, comma 2, della stessa legge.
I centri per l’impiego, avviano i soggetti aventi titolo all’assunzione obbligatoria alla prova tendente ad accertare l’idoneità a svolgere le mansioni, secondo l’ordine di graduatoria di ciascuna categoria, in misura pari ai posti da ricoprire.
In merito alle graduatorie, si ricorda che le persone con disabilità richiedono l’iscrizione in relazione alle loro capacità lavorative. Per ogni persona l’ufficio competente redige una scheda che descrive le capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni, nonché la natura e il grado della minorazione, analizzando i possibili posti da assegnare al fine di favorire l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro.
Le prove selettive devono essere espletate, dall’amministrazione o ente interessati, entro quarantacinque giorni dalla data di avviamento a selezione ed il loro esito deve essere comunicato anche ai centri per l’impiego entro cinque giorni dalla conclusione della prova. Il lavoratore può essere avviato ad altra selezione soltanto dopo che è trascorso il suddetto periodo di cinquanta giorni, anche se la precedente selezione non è stata ancora espletata.
Le prove selettive non comportano valutazione comparativa e sono preordinate ad accertare solamente l’idoneità a svolgere le mansioni del profilo nel quale avviene l’assunzione.
Si applica, ove compatibile, l’articolo 32 del dPR 487/1994 sulle modalità di assunzione.
Per le categorie ed i profili per cui è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo è consentita la chiamata nominativa – tramite lo strumento delle convenzioni stipulate ex articolo 11 della legge n. 68/1999 – per l’assunzione dei disabili psichici 25, nei termini sotto indicati. Si richiama l’attenzione sull’importanza di favorire l’inserimento anche di questa categoria di persone con disabilità.
Si ricorda, altresì, che secondo l’articolo 6, comma 2, dell’intesa del 16 novembre 2006, che riguarda le convenzioni con oggetto lo svolgimento di tirocini formativi o di orientamento finalizzati all’assunzione dei disabili, la convenzione può prevedere l’inserimento con chiamata nominativa, fino ad un massimo del quaranta per cento dei posti disponibili, quale ulteriore modalità di scelta, dei lavoratori disabili che presentano una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 67% o invalidità ascritta dalla prima alla quarta categoria del testo unico delle pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1978 e successive modificazioni ed integrazioni, o invalidi del lavoro, o lavoratori disabili con handicap intellettivo psichico, indipendentemente dalle percentuali di invalidità, da avviare al tirocinio finalizzato all’assunzione.
In base all’articolo 7, comma 2, della legge 68/1999, per le assunzioni relative alle qualifiche per cui è richiesto un titolo di studio superiore alla scuola dell’obbligo i lavoratori disabili hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della quota d’obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso. Resta fermo, in caso di concorrenza di riserve destinate a tipologie di beneficiari diverse, il limite previsto dal decreto del presidente della Repubblica 487/1994, che al comma 1 dell’articolo 5, in materia di categorie riservatarie e preferenze, dispone che nei pubblici concorsi le riserve di posti, già previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.
Dunque, secondo le disposizioni dell’articolo 7, comma 2, della legge 68/1999 e come anticipato in precedenza, nei pubblici concorsi la riserva dei posti può essere prevista solo dalle pubbliche amministrazioni che non hanno coperto la quota d’obbligo e nei limiti di completamento della stessa, fermo restando che nella singola procedura di reclutamento la riserva non può essere superiore al cinquanta per cento dei posti messi a concorso.
Per questo, per poter configurare un vero e proprio obbligo di assunzione della persona con disabilità disoccupato, è comunque necessario che la quota di riserva non sia già esaurita 26.
Altresì, come detto, ai fini del diritto alla riserva di posti è presupposto necessario l’iscrizione nell’elenco dei centri per l’impiego e, pertanto, lo stato di disoccupazione (articolo 7, comma 2, l. 68/1999).
Non si computano nella riserva dei posti prevista nel concorso gli appartenenti alle categorie delle persone con disabilità vincitori del concorso 27.
Relativamente alla riserva si ricorda, inoltre, che la disciplina sul collocamento dei disabili è sempre stata interpretata dalla giurisprudenza alla luce di due canoni fondamentali, quali rispettivamente quello del favor disabilis, che è diretto a tutelare quanto più possibile il diritto al lavoro dei disabili, e quello del carattere auto esecutivo della disciplina, che si applica in ogni caso indipendentemente dalla formula contenuta nel bando di concorso 28. Anche in questo caso vale il limite della quota d’obbligo per cui la riserva non prevista dal bando si applica ex lege alla procedura concorsuale nei limiti degli adempimenti assunzionali di cui all’articolo 3 della legge 68/1999.
Nei concorsi pubblici ad un solo posto, ferma restando la partecipazione aperta a tutti, il posto unico bandito rimane riservato al disabile 29 che risulti idoneo, atteso l’obbligo di copertura della quota.
Si rinvia all’articolo 5, in materia di “Categorie riservatarie e preferenze”, del dPR 487/1994 e al paragrafo 6.3 dove si chiariscono le modalità delle assunzioni obbligatorie con riferimento alle persone appartenenti a diverse categorie protette.
Ciò detto, secondo le previsioni dell’articolo 16 della stessa legge 68/1999, i disabili possono partecipare a tutti i concorsi per il pubblico impiego, da qualsiasi amministrazione pubblica siano banditi, con la sola eccezione di quei profili professionali, da individuare con D.P.C.M. (non ancora emanato), che non ne permettono l’utilizzazione e dei i servizi di polizia e della protezione civile, nell’ambito dei quali il collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi amministrativi (articolo 3, comma 4, della legge n. 68/1999).
A tutela dei disabili i bandi di concorso devono prevedere speciali modalità di svolgimento delle prove di esame per consentire ai soggetti suddetti di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri.
Come più volte detto, la norma dispone, altresì, che i disabili che abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini dell’adempimento della quota d’obbligo, oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso.
Pertanto, le amministrazioni che non abbiano coperto la quota d’obbligo, nei limiti necessari a garantirne il completamento, possono assumere le persone con disabilità idonee nella graduatoria di merito, secondo quanto già precedentemente specificato 30.
In termini generali, secondo l’articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 31, così come modificato dall’articolo 14-ter, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le graduatorie possono essere utilizzate anche per effettuare – entro i limiti percentuali previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero a copertura della quota d’obbligo, e, comunque, in via prioritaria rispetto alle convenzioni di cui all’articolo 11 della legge 68/1999 – le assunzioni obbligatorie di cui agli articoli 3 e 18 della legge 68/1999, nonché quelle dei soggetti titolari del diritto al collocamento obbligatorio di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 407/1998, sebbene collocati oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso.
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30 V. T.A.R. Catanzaro Calabria, Sez. II, 9 febbraio 2010, n. 127: “La disposizione è stata letta dalla giurisprudenza amministrativa nel senso di
ritenere superflua la permanenza del requisito della disoccupazione fino alla data di assunzione, ferma rimanendo la necessità del possesso e
della documentazione dello stesso con riguardo alla scadenza del termine finale per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso (in questo senso, tra le altre, Consiglio Stato, VI, 23 febbraio 2004, n. 712; Cds), secondo una valutazione assiologia di bilanciamento dei
diversi interessi coinvolti condiviso dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 190/2006).”
31 Secondo cui: “Fermo quanto previsto dall’articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le graduatorie dei concorsi
per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo l, comma 2, del medesimo decreto legislativo sono
utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso.::.,
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4.5.2 CONVENZIONI AI SENSI DELL’ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 68/1999 – INTESA C.U. DEL 16 NOVEMBRE 2006.
SVOLGIMENTO DI TIROCINI FORMATIVI O DI ORIENTAMENTO
In base a quanto previsto dall’articolo 7 della legge 68/1999, una terza modalità di assunzione volta a realizzare l’obiettivo del collocamento obbligatorio è quella dell’articolo 11 in materia di convenzioni e convenzioni di integrazione lavorativa.
Per superare le problematiche legate al vecchio sistema di avviamento al lavoro delle persone con disabilità, con la legge 68/1999, il legislatore ha introdotto il principio del collocamento mirato, passando da una teoria impositiva ad una concezione consensuale e flessibile.
Come detto in premessa, infatti, già nell’articolo 1 si legge che finalità della normativa è la promozione dell’inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato, inteso “quale serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione” (articolo 2, legge 68/1999).
In relazione a ciò il legislatore, oltre alle modalità di reclutamento mediante avviamento e con concorso pubblico, ha previsto un ulteriore canale assunzionale che, rappresenta una delle misure che più rispondono alla finalità di collocamento mirato della legge 68/1999, consentendo il superamento dei limiti oggettivi che l’amministrazione potrebbe riscontrare con il ricorso alle altre modalità assunzionali.
La convenzione può essere utilizzata come doppio canale per:
– sostituire il reclutamento mediante avviamento per le qualifiche più basse, in un’ottica di adempimento programmato della copertura della quota cadenzato a seconda degli obblighi occupazionali, oppure in ragione delle qualifiche diversificate da assumere in funzione del fabbisogno.
– effettuare un reclutamento mirato, con modalità selettive, riconducibili al concorso, per le qualifiche per le quali è richiesto un titolo di studio superiore alla scuola dell’obbligo. In tal senso interviene l’articolo 3, comma 9, lettera c) della legge 19 giugno 2019, n. 56, recante “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo”, che, nel modificare l’articolo 39, comma 1, del d.lgs. 165/2001, prevede che “Le amministrazioni pubbliche promuovono o propongono, anche per profili professionali delle aree o categorie previste dai contratti collettivi di comparto per i quali non è previsto il solo requisito della scuola dell’obbligo e nel rispetto dei princìpi di cui all’articolo 35, comma 3, del presente decreto, programmi di assunzioni ai sensi dell’articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, destinati ai soggetti titolari del diritto al collocamento obbligatorio previsto dagli articoli 3 e 18 della medesima legge n. 68 del 1999 e dall’articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407”. In questa circostanza si richiama l’attenzione dell’amministrazione a ricorrere a questo strumento come soluzione ultima e dunque residuale, attesa la sua straordinarietà e l’esigenza di salvaguardare l’interesse dell’amministrazione al buon andamento ed all’imparzialità, a valle quindi della verifica della possibilità di coprire la quota d’obbligo mediante utilizzo delle graduatorie relative a concorsi pubblici.
Infatti, come già detto, l’amministrazione chiamata ad assolvere agli obblighi assunzionali potrebbe non disporre in dotazione organica di posti vacanti per la cui copertura è sufficiente il requisito della scuola dell’obbligo e, pertanto, la stessa non trovarsi nella possibilità di avviare richieste di collocamento al centro per l’impiego. Per la copertura dei posti vacanti per cui è richiesto un titolo di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo l’amministrazione potrebbe procedere allo strumento del concorso con riserva ma, anche in tal caso, potrebbe rilevare l’assenza di partecipazione alla procedura o di superamento del concorso da parte di soggetti con disabilità.
La modalità dell’articolo 11 della legge 68/1999, contemplata, come detto, anche dall’articolo 39 del d.lgs. 165/2001, consente di superare i limiti oggettivi riscontrabili con gli altri canali assunzionali, una volta che questi siano stati tutti esperiti senza successo, atteso il meccanismo di avviamento mediante convenzione che potrà essere utilizzato per la copertura di posti anche con titolo di studio superiore alla scuola dell’obbligo, nei limiti dei posti che possono essere destinati allo strumento della convenzione, e ferma restando la necessità di un’accurata selezione in ragione delle professionalità da acquisire. Non si manca di sottolineare che le amministrazioni dovranno valutare le professionalità da rendere disponibili per la copertura mediante lo strumento della convenzione. Si tratta, in sostanza, di una forma di reclutamento assimilabile al concorso riservato (nella fattispecie alle persone con disabilità), fermi restando i requisiti di accesso, che deve passare, per ragioni di trasparenza ed imparzialità, attraverso lo strumento delle convenzioni e, pertanto, in ragione dei criteri oggettivi individuati d’intesa con i centri per l’impiego.
In tale circostanza è sottintesa la necessità di una procedura comparativa il più possibile aperta e quindi con un numero di candidati senz’altro superiore – almeno il doppio ove possibile – a quello dei posti da coprire.
Fermo restando quanto detto, in considerazione del percorso e delle soluzioni prospettate dal legislatore occorre considerare l’esigenza di contemperare la necessità di garantire il particolare favor riconosciuto alle categorie protette con quella di funzionalità dell’organizzazione amministrativa e dei fabbisogni professionali dei datori di lavoro obbligati all’assunzione. In un’ottica di buona amministrazione, infatti, le esigenze andranno contemperate nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno che dovrà contenere l’indicazione dei posti da destinare alle categorie protette ai fini della copertura della quota d’obbligo e le modalità di copertura degli stessi.
Le convenzioni di cui all’articolo 11 della legge 68/1999 hanno ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali previsti dalla legge. Il comma 2 del predetto articolo prevede che nella convenzione siano stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare, tenendo conto del fabbisogno, della programmazione di altri percorsi assunzionali, della quota d’obbligo.
Essa, in un contesto di collocamento mirato, può prevedere:
– la facoltà di scelta nominativa;
– lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento;
– l’assunzione con contratto di lavoro a termine;
– lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo.
Accanto alle predette convenzioni, possono altresì essere stipulate dagli uffici competenti con i datori di lavoro convenzioni di integrazione lavorativa per l’avviamento di disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.
L’articolo 39 del decreto legislativo 165/2001 dispone che le amministrazioni pubbliche promuovano programmi di assunzione per portatori di handicap ai sensi dell’articolo 11 della legge 68/1999, sulla base delle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali. In attuazione di detta norma, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, con nota n. 7206/U/GAB del 21 marzo 2006, ha trasmesso alla Conferenza unificata uno schema di direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente il diritto al lavoro dei disabili. Rispetto al predetto schema le regioni e gli enti locali, nel condividere la necessità di dare corso alle procedure che diano attuazione al diritto al lavoro dei disabili, hanno chiesto che, in luogo della direttiva in argomento, si facesse ricorso allo strumento dell’intesa prevista dall’articolo 8, comma 6, della legge n. 131/2003.
Nelle more dell’adozione di ulteriori linee guida da emanarsi con riferimento alle convenzioni di cui all’articolo 11 della legge 68/1999, in sede di Conferenza unificata, il 16 novembre 2006 è stata adottata l’intesa in materia di diritto al lavoro dei disabili in attuazione dell’articolo 11 della legge 68/1999 e dell’articolo 39 del d.lgs. 165/2001 con oggetto lo svolgimento di tirocini formativi o di orientamento finalizzati all’assunzione dei disabili.
Il percorso per la definizione dei contenuti di tale tipologia di convenzione è definito dalla predetta intesa che secondo l’articolo 1 si applica, in coerenza con la normativa regionale in materia, per favorire l’inserimento dei lavoratori disabili nelle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001.
Dalla formulazione della legge e dell’intesa emerge chiaramente che la convenzione non può essere utilizzata per finalità dilatorie, avendo quale scopo puntuale quello dell’inserimento nel mondo del lavoro. Al termine del periodo di tirocinio, infatti, compiute le verifiche previste, occorre disporre l’immissione in ruolo dei soggetti che hanno terminato positivamente il periodo di tirocinio.
Le persone con disabilità, dichiarate idonee allo svolgimento delle mansioni relative, sono inquadrati, previa sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, nei ruoli dell’amministrazione, nella area e profilo professionale per il quale si è svolto il tirocinio.
Si rinvia al contenuto della predetta intesa per quanto concerne la disciplina di dettaglio.
Si afferma l’importanza delle convenzioni quali strumento di politica attiva che consente il collocamento mirato dei soggetti con disabilità e che, secondo quanto disposto dall’articolo 39 del d.lgs. 165/2001, i datori di lavoro pubblici hanno l’obbligo di applicare. Si ricorda, infatti, che in base al sopra richiamato articolo le amministrazioni pubbliche “promuovono o propongono” programmi di assunzione per portatori di handicap ai sensi dell’articolo 11 della legge 68/1999.
A proposito dell’individuazione del numero dei posti da destinare a detta modalità assunzionale, l’articolo 2 dell’intesa dispone che, ferme restando le quote di riserva di cui all’articolo 3 della legge 68/1999, le amministrazioni pubbliche individuano, entro il mese di febbraio di ciascun anno, una percentuale di posti, comunque non inferiore al trenta per cento e non superiore all’ottanta per cento di quelli non coperti e da coprire con i lavoratori disabili, attraverso l’attivazione dei percorsi di tirocinio.
Il quaranta per cento delle percentuali di cui sopra può essere destinato all’’inserimento con chiamata nominativa, dei lavoratori disabili di cui all’articolo 6, comma 2, dell’intesa che sono:
– i lavoratori disabili che presentano una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 67% o invalidità ascritta dalla prima alla quarta categoria del testo unico delle pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1978 e successive modificazioni ed integrazioni;
– gli invalidi del lavoro;
– i lavoratori disabili con handicap intellettivo psichico, indipendentemente dalle percentuali di invalidità.
Da un’interpretazione sistematica si evince che la chiamata nominativa è complementare a quella numerica per avviamento e può interessare solo qualifiche per le quali è richiesta la scuola dell’obbligo come titolo di studio. Inoltre deve essere effettuata nel pieno rispetto di principi di trasparenza, in particolare dando pubblicità sul sito istituzionale ai criteri specifici seguiti per l’individuazione dei beneficiari e dell’esito della procedura.
Per la copertura della quota restante di posti riservati ai lavoratori disabili, l’amministrazione utilizza, ai fini del totale adempimento degli obblighi di assunzione, gli ordinari istituti previsti dalla legge n. 68/1999 ovvero attiva procedure concorsuali con riserva di posti per le qualifiche alte o procede a richieste numeriche da effettuare presso gli uffici competenti per le qualifiche basse. Si evidenzia che, definire ordinari gli altri istituti, attribuisce alle convenzioni una valenza di strumento straordinario per favorire forme di collocamento mirato e soluzioni atte a rendere effettiva la copertura della quota d’obbligo. Un’attenzione particolare va rivolta alle categorie di disabili per le quali l’intesa destina il quaranta per cento dei posti oggetto della convenzione, invitando le parti che devono sottoscrivere l’accordo a tenere in considerazione l’apposita tutela concessa nell’intesa per i predetti soggetti, al fine di favorire l’inserimento mirato anche degli stessi.
Rimane fermo ogni altro intervento regionale sulla materia volto a favorire l’integrazione dei disabili, anche per quanto concerne quelli psichici il cui percorso di inserimento richiede un accompagnamento particolare.
Si ricorda che l’articolo 22, comma 5, lettera c) della già richiamata legge 183/2011 prevede che, fra le modalità di assunzioni che possono costituire oggetto delle convenzioni e delle convenzioni di integrazione lavorativa di cui all’articolo 11 della legge 68/1999 sono incluse le assunzioni con contratto di telelavoro.
4.6 ASSUNZIONI OBBLIGATORIE E SERVIZI DI POLIZIA E DELLA PROTEZIONE CIVILE
Come già detto, il comma 4 dell’articolo 3 della legge 68/1999 dispone che per i servizi di polizia e della protezione civile il collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi amministrativi. Ciò, evidentemente, in considerazione della specialità delle attività che esulano da quelle di tipo esclusivamente amministrativo.
Si evidenzia che, in base ad una lettura coerente e ragionevole delle disposizioni contenute negli artt. 3 e 4 della legge 68/1999 che tenga conto dell’esigenza di garantire la corrispondenza tra la base di calcolo e la quota d’obbligo, le amministrazioni interessate dovranno computare il numero delle assunzioni da effettuare in riferimento al solo personale occupato in attività amministrative, così come individuato nell’ambito della propria dotazione organica. Sul punto, si rimanda alle indicazioni formulate nel punto 4.2 della presente direttiva. Si ritiene che la limitazione prevista dalla norma sia da riferire anche ai servizi di polizia locale, fermo restando l’obbligo delle amministrazioni interessate di computare il numero delle assunzioni da effettuare in riferimento agli operatori del servizio di polizia locale adibiti allo svolgimento di attività amministrative e la possibilità di accesso del personale disabile in tali posizioni professionali.
Si precisa inoltre che, in base al disposto del comma 4 dell’articolo 3 della legge 68/1999, la limitazione ai soli servizi amministrativi previsti dal predetto articolo riguarda il collocamento dei disabili e non anche quello dei soggetti appartenenti alla categoria dell’articolo 18, comma 2, della stessa legge 68/1999.
5 Le categorie protette dell’articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68
5.1 SOGGETTI BENEFICIARI
L’articolo 18, comma 2, della legge 68/1999 individua un’ulteriore categoria di riservatari che, a differenza di quelli di cui all’articolo 1 della stessa legge, non sono in condizioni di disabilità ma che, in quanto congiunti di soggetti deceduti per causa di invalidità ovvero congiunti di grandi invalidi e di profughi italiani rimpatriati, sono considerati dal legislatore meritevoli di tutela sotto il profilo del collocamento al lavoro.
Nell’ambito del predetto comma 2 distinguiamo i seguenti gruppi di riservatari:
A) orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro diretta ovvero in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per la medesima causa;
B) orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di guerra e di servizio 32, diretta ovvero in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per la medesima causa;
C) coniugi e figli di soggetti che sono riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro;
D) profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763, recante “Normativa organica per i profughi”.
Gli orfani e i coniugi superstiti di coloro che siano morti per causa (alias fatto) di lavoro (punto A) rientrano tra i riservatari dell’articolo 18, comma 2, della legge 68/1999 ma anche tra le categorie equiparate alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ai sensi dell’articolo 3, comma 123, della legge 244/2007.
Per i coniugi e i figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di servizio, di guerra o di lavoro (punto C), l’iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio è consentita esclusivamente in via sostitutiva dell’avente diritto a titolo principale. Tuttavia, il diritto all’iscrizione negli elenchi per le predette categorie sussiste qualora il dante causa sia stato cancellato dagli elenchi del collocamento obbligatorio senza essere mai stato avviato ad attività lavorativa, per causa al medesimo non imputabile.
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32 Si ricorda che l’articolo 6, del decreto·legge 6 dicembre 2011, n. 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
“Ferma la tutela derivante dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sono abrogati gli istituti
dell’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell’equo
indennizzo e della pensione privilegiata. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti del personale
appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non
si applica, inoltre, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai procedimenti per i quali, alla predetta
data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonché ai procedimenti instaurabili d’ufficio per eventi occorsi prima
della predetta data”.
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Tra i soggetti beneficiari delle assunzioni obbligatorie gravanti sulla quota dell’articolo 18, comma 2, della legge 68/1999 rientrano i testimoni di giustizia, come evidenziato nel paragrafo 9.
Ai beneficiari sopra descritti, si aggiungono gli orfani per crimini domestici, secondo quanto previsto dall’articolo 6 della legge 11 gennaio 2018, n. 4, recante “Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici”: la disposizione, in particolare, prevede che la quota di riserva di cui all’articolo 18, comma 2, della legge 68/1999 è attribuita anche ai figli orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno del genitore medesimo dal coniuge, anche se legalmente separato o divorziato, dall’altra parte dell’unione civile, anche se l’unione civile è cessata, o dalla persona legata da relazione affettiva e stabile convivenza, condannati ai sensi dell’articolo 577, primo comma, numero 1), ovvero secondo comma, del codice penale.
Pertanto, gli orfani per crimini domestici rientrano tra i riservatari dell’articolo 18, comma 2, della legge 68/1999 ma non anche tra le categorie equiparate alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ai sensi dell’articolo 3, comma 123, della legge 244/2007.
Si aggiungono altresì gli orfani di Rigopiano in base a quanto previsto dall’articolo 11-septies, comma 2, del d.l. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, secondo cui, con riferimento al disastro di Rigopiano del 18 gennaio 2017, sono considerati orfani tutti coloro i cui genitori, o anche un solo genitore, ovvero la persona che li aveva a proprio totale o principale carico, siano deceduti, dispersi o divenuti permanentemente inabili a qualsiasi proficuo lavoro a causa del predetto evento. In base alla disposizione, ai predetti orfani sono riconosciute le seguenti forme di protezione, assistenza e agevolazione:
a) attribuzione agli orfani di un genitore o di entrambi della quota di riserva di cui all’articolo 7, comma 2, della legge 68/1999. Per effetto dell’articolo 7, comma 2, della legge 68/1999, per le assunzioni relative alle qualifiche per cui è richiesto un titolo di studio superiore alla scuola dell’obbligo i lavoratori appartenenti alle categorie protette hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della quota d’obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso. Si rinvia al paragrafo 4.4.1;
b) riconoscimento della condizione di orfano, ai sensi della medesima disposizione, quale titolo di preferenza nella valutazione dei requisiti prescritti per le assunzioni nelle amministrazioni dello Stato e negli enti pubblici non attuate tramite concorso. Ai medesimi orfani si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, relativamente all’iscrizione negli elenchi al collocamento obbligatorio. Sotto tale ultimo aspetto si ricorda che, in base all’articolo 1, comma 2, del dPR 333/2000 i soggetti di cui alla legge 407/1998 possono ottenere l’iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio anche se non in possesso dello stato di disoccupazione.
Le persone beneficiarie rientranti nella quota di riserva di cui all’articolo 18, comma 2, della legge 68/1999, come sopra individuate, che risultano disoccupate e aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, si iscrivono nell’apposito elenco tenuto dai servizi per il collocamento mirato nel cui ambito territoriale si trova la residenza dell’interessato, il quale può, comunque, iscriversi nell’elenco di altro servizio nel territorio dello Stato, previa cancellazione dall’elenco in cui era precedentemente iscritto.
Il requisito dell’iscrizione nel predetto elenco, che richiede il possesso dello stato di disoccupazione – e quindi aver rilasciato la dichiarazione di disponibilità al lavoro (DID) -, è presupposto necessario ai fini del diritto al collocamento obbligatorio.
Resta fermo che i soggetti appartenenti alla categoria delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata 33, alle categorie a queste equiparate e alla categoria degli orfani di Rigopiano possono essere iscritti al predetto elenco anche se non in possesso dello stato di disoccupazione.
Sul punto si rinvia alle previsioni del citato articolo 1 del dPR 333/2000 nonché a quanto già detto nel paragrafo 4.1.
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33 V. art. 1 del dPR 333/2000 e art. 1, comma 2, legge 407/1998.
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5.2 QUOTA D’OBBLIGO
L’articolo 18, comma 2, della legge 68/1999 prevede che, in attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763, è attribuita in favore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale e determinata secondo la disciplina di cui all’articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all’articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota è, dunque, pari ad un’unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti.
Come meglio spiegato in seguito, resta fermo che, anche rispetto alla quota di riserva dell’articolo 18, comma 2, della legge 68/1998, le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché le categorie equiparate, godono del diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli.
Sul punto, come già detto, le vittime del dovere, gli orfani e i coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, così come i testimoni di giustizia, rientrano tra i riservatari dell’articolo 18, comma 2, della legge 68/1999 ma anche tra le categorie equiparate alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ai sensi dell’articolo 3, comma 123, della legge 244/2007 e, pertanto, al pari di queste coprono la quota di riserva con precedenza rispetto ad ogni altra categoria dell’articolo 18, comma 2, e con preferenza a parità di titoli.
Da quanto detto deriva che, nel considerare i soggetti dell’articolo 18, comma 2, della legge 68/1998, ai fini della copertura della quota d’obbligo si procede prioritariamente con l’assunzione delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e dei soggetti a queste equiparate. Poiché non sussiste un criterio di priorità tra le suddette categorie, occorre che le amministrazioni lo prevedano in maniera oggettiva ed imparziale, adottando a tal fine appositi bandi per la copertura dei posti disponibili.
Inoltre, sulla quota d’obbligo dell’articolo 18, comma 2, della legge 68/1999 sono importanti le indicazioni della legge 25/2011 che, interpretando l’articolo 1, comma 2, della legge 407/1998, chiarisce che il superamento della quota deve in ogni caso avvenire nel rispetto dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativa vigente per l’anno di riferimento, ferma restando l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 68/1999, in quanto ad esclusivo beneficio dei lavoratori disabili.
Dunque, in base all’equiparazione, gli orfani di caduti sul lavoro, così come le vittime del dovere e i testimoni di giustizia, possono essere assunti anche superando la quota dell’1%, fermo restando che, oltre le prescritte percentuali di riserva, l’assunzione è sottoposta al regime assunzionale di riferimento.
Per gli orfani e i coniugi superstiti di caduti per servizio nonché per gli orfani per crimini domestici, che come rilevato non rientrano nelle categorie equiparate alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, non è invece consentito il superamento della quota dell’articolo 18, comma 2, della l. 68/1999 se non nella forma del reclutamento ordinario.
Ciò detto, relativamente alle modalità di computo della quota di riserva e ai criteri di calcolo della stessa in caso di comando o mobilità del personale di cui all’articolo 18, comma 2, della legge 68/1999 si rinvia alle precisazioni formulate in materia di disabili nel paragrafo 4.2 della sezione prima della presente direttiva.
Ugualmente, sotto il profilo della trasparenza, si rimanda alle indicazioni fornite per i disabili nel paragrafo 4.2 della presente direttiva, cosicché, nei termini sopra precisati, anche rispetto a tale categoria di riservatari le amministrazioni dovranno pubblicare sul proprio sito istituzionale i dati relativi alla quota d’obbligo e alle procedure attivate per la copertura della stessa.
5.3 SANZIONI
Il dPR 333/2000, all’articolo 8, comma 4, prevede che la sanzione di cui all’articolo 15, comma 4, della legge 68/1999, deve intendersi applicabile, in via transitoria, anche in caso di inadempienza rispetto agli obblighi di assunzione di cui all’articolo 18, comma 2, della citata legge.
5.4 MODALITÀ DELLE ASSUNZIONI OBBLIGATORIE
In base al richiamato articolo 18, comma 2, della legge 68/1999, le assunzioni dei predetti soggetti sono effettuate con le modalità di cui all’articolo 7, comma 1, della stessa legge e, dunque, mediante richiesta di avviamento ai centri per l’impiego, per le qualifiche e i profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, ovvero attraverso la stipula di convenzioni ai sensi dell’articolo 11, anche per le qualifiche e i profili per i quali è richiesto un requisito superiore alla scuola dell’obbligo. In tal senso interviene l’articolo 3, comma 9, lettera c) della legge 19 giugno 2019, n. 56, recante “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo”.
Per il dettaglio si rimanda alle precisazioni dei paragrafi precedenti, relative alle modalità di reclutamento delle categorie protette di cui all’articolo 1 della medesima legge 68/1999.
È altresì possibile il reclutamento mediante riserva nei concorsi pubblici. Difatti, relativamente alle modalità di collocamento obbligatorio dei soggetti appartenenti alla categoria dell’articolo 18, comma 2, della legge 68/1999, l’articolo 5, comma 3, del dPR 487/1994, nel fissare l’ordine di preferenza dei riservatari nei concorsi, richiama al punto 1) la “riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni”. Il riferimento alle categorie riservatarie disciplinate dalla legge sul collocamento obbligatorio consente di ritenere che anche i soggetti dell’articolo 18, comma 2, della legge 68/1999 possano essere reclutati mediante lo strumento della riserva di posti nei concorsi pubblici banditi per la copertura delle qualifiche per le quali è richiesto un titolo di studio superiore alla scuola dell’obbligo. Il meccanismo di reclutamento mediante riserva è quello descritto per i soggetti con disabilità, anche in riferimento alle previsioni dell’articolo 16 della legge 68/1999 sulla possibilità per le amministrazioni di assumere soggetti appartenenti alla categoria riservataria che risultino idonei nella procedura concorsuale, alle condizioni e con i limiti indicati dalla disposizione.
Dalla lettura sistematica delle disposizioni in materia di collocamento obbligatorio, come già detto, si evince che gli orfani e i coniugi superstiti di coloro che siano morti per fatto di lavoro rientrano tra i riservatari dell’articolo 18, comma 2, della legge 68/1999 ma anche tra le categorie equiparate alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ai sensi dell’articolo 3, comma 123, della legge 244/2007. Ciò comporta che i predetti soggetti possono essere assunti mediante chiamata nominativa secondo le previsioni dell’articolo 1, comma 2, della legge 407/1998, come illustrate nella sezione seconda della presente direttiva, con la precisazione, formulata dal comma 123 dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che il reclutamento degli orfani e del coniuge superstite è alternativa. Quanto detto è da riferire anche alla categoria dei testimoni di giustizia, ferme restando le specifiche modalità di assunzione.
Non si tralascia di evidenziare che in base alle considerazioni precedentemente svolte relativamente ai disabili, cui si rimanda, anche il collocamento obbligatorio dei soggetti di cui all’articolo 18, comma 2, della legge 68/1999 riguarda esclusivamente le qualifiche non dirigenziali 34.
Sezione seconda: Legge 23 novembre 1998, n. 407. Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata
6 Le categorie protette dell’articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407
6.1 SOGGETTI BENEFICIARI
Si tratta delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ed, in particolare dei soggetti di cui all’articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 35, cui fa rinvio l’articolo 1, comma 2, della suddetta legge 407/1998, nonché il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi per il verificarsi delle fattispecie di cui al primo articolo 36.
Si ricorda che, in base all’articolo 1, comma 2, del dPR 333/2000 possono essere iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio i soggetti di cui alla legge 407/1998 anche se non in possesso dello stato di disoccupazione. Per i coniugi e i figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di servizio, di guerra o di lavoro, nonché per i soggetti di cui alla citata legge n. 407 del 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, l’iscrizione nei predetti elenchi è consentita esclusivamente in via sostitutiva dell’avente diritto a titolo principale. Tuttavia, il diritto all’iscrizione negli elenchi per le predette categorie sussiste qualora il dante causa sia stato cancellato dagli elenchi del collocamento obbligatorio senza essere mai stato avviato ad attività lavorativa, per causa al medesimo non imputabile.
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6.2 QUOTA D’OBBLIGO
In base all’ultimo periodo dell’articolo l, comma 2, della legge 407/1998, aggiunto dall’articolo 5, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, alle assunzioni delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata non si applica la quota di riserva di cui all’articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 nei termini illustrati di seguito che chiariscono che non è vincolante il limite della predetta quota.
Prima che intervenisse il decreto legge 102/2010, secondo quanto precisato dal dPR 333/2000 e dalla circolare del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2/2003, nella quota di riserva dell’1 per cento dell’articolo 18, comma 2, della legge 68/1999, rientravano anche le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
Con l’esclusione dei predetti soggetti dalla quota di riserva dell’1 per cento della legge 68/1999, per le assunzioni delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata veniva a mancare una quota di riserva. Né questa poteva essere quella dell’articolo 3 della legge 68/1999 dedicata ai soli soggetti disabili. Infatti, la legge 11 marzo 2011, n. 25, di “Interpretazione autentica del comma 2 dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di applicazione delle disposizioni concernenti le assunzioni obbligatorie e le quote di riserva in favore dei disabili”, nell’unico articolo, prevede che “Il quarto periodo del comma 2 dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, introdotto dall’articolo 5, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, si interpreta nel senso che il superamento della quota di riserva di cui all’articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, ivi richiamata, deve in ogni caso avvenire, per le amministrazioni pubbliche, nel rispetto dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativa vigente per l’anno di riferimento e che resta comunque ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni, in materia di assunzioni obbligatorie e quote di riserva in quanto ad esclusivo beneficio dei lavoratori disabili.”. Come meglio precisato in seguito, quanto previsto non esclude che, in ogni caso, i soggetti appartenenti alla categoria delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata o equiparati, in possesso dei requisiti di invalidità dell’articolo 1 della legge 68/1999, rientrino tra i destinatari delle quote di collocamento obbligatorio dell’articolo 3 della stessa legge.
Ciò precisato, l’articolato della richiamata legge 25/2011, relativamente alle assunzioni delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, prevede la possibilità di superare la quota di riserva dell’articolo 18, comma 2, della legge 68/1999 nel rispetto, per le pubbliche amministrazioni, dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativa vigente per l’anno di riferimento. Il superamento della quota, previsto dalla disposizione, presuppone che le assunzioni delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata possano rientrare nella medesima riserva, salvo la possibilità di superarla. Come meglio evidenziato in seguito, nell’ambito della riserva i predetti soggetti hanno diritto di precedenza rispetto ad ogni altra categoria e di preferenza a parità di titoli.
Ciò detto, in base alla normativa vigente le assunzioni delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata possono avvenire, nell’ambito della quota dell’1 per cento dell’articolo 18, comma 2, della legge 68/1999 ed anche con il superamento della stessa, nel rispetto dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativa vigente per l’anno di riferimento e di quelli relativi alla dotazione organica dell’articolo 1, comma 2, della legge 407/1998 come di seguito indicati. Non sarebbe possibile un’interpretazione diversa atteso che l’articolo 1, comma, 2 della legge 407/1998 stabilisce, per dette categorie, la precedenza rispetto ad ogni altra categoria e la preferenza a parità di titoli.
6.3 MODALITÀ DELLE ASSUNZIONI OBBLIGATORIE
Le modalità assunzionali dei soggetti interessati sono determinate dall’articolo 35, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e dall’articolo 1, comma 2, della legge 407/1998.
Come già detto, l’articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel prevedere che le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 68/1999 avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento, consente che per le assunzioni di una serie di soggetti, tra cui le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, si proceda per chiamata diretta nominativa.
Altresì, l’articolo 1, comma 2, della predetta legge 407/1998, dispone che i soggetti di cui all’articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme in materia di vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli. La disposizione prevede inoltre che per i suddetti soggetti, compresi coloro che svolgono già un’attività lavorativa, le assunzioni per chiamata diretta sono previste per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all’ottavo livello retributivo. Ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni, per i livelli retributivi dal sesto all’ottavo le assunzioni, da effettuarsi previo espletamento della prova di idoneità di cui all’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246, non possono superare l’aliquota del 10 per cento del numero di vacanze nell’organico. Come detto, alle assunzioni di cui al presente comma non si applica la quota di riserva di cui all’articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Nel principio l’articolo 1, comma 2, della suddetta legge 407/1998 dispone che le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e i loro congiunti, nei limiti indicati nella norma, godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli.
Le norme sul collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative richiamate dalla disposizione sono quelle della legge 68/1999 per cui, sulla base di quanto evidenziato nel precedente paragrafo, la priorità nel reclutamento dei soggetti appartenenti alla categoria delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, come precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli, si determina in riferimento alla quota d’obbligo dell’articolo 18 della predetta legge.
Con riferimento ai soggetti appartenenti alla categoria delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e delle categorie equiparate che siano anche persone con disabilità, considerato che la legge 68/1999 fissa specifici presupposti di invalidità per l’inserimento nella categoria protetta dell’articolo 1 e per il conseguente beneficio del collocamento obbligatorio secondo le quote dell’articolo 3, occorre chiarire che le condizioni in termini di invalidità che devono sussistere rispetto ai predetti soggetti per poter accedere alle quote d’obbligo dell’articolo 3 della legge 68/1999, sono quelle definite dal predetto articolo 1.
Quanto detto anche in considerazione dell’esigenza, evidenziata dalla legge 25/2011, di garantire l’esclusività della quota di riserva dell’articolo 3 della legge 68/1999 a favore degli appartenenti alla categoria protetta dei disabili.
I soggetti appartenenti alla categoria delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata o a quelle equiparate, pertanto, possono accedere alla quota di riserva dell’articolo 3 della legge 68/1999 solo ove in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 1 della stessa legge e, dunque, solo ove classificabili come disabili ai sensi della disciplina di riferimento. Detti soggetti dovranno scegliere se avvalersi dello status di vittima del terrorismo e della criminalità organizzata o di categoria equiparata – con conseguente applicazione dei requisiti e delle modalità di assunzione previste dalla legge 407/1998 per la copertura della quota d’obbligo dell’articolo 18 della legge 68/1999 – ovvero dello status di persona con disabilità – con conseguente applicazione dei requisiti e delle modalità di assunzione previste dalla legge 68/1999 per la copertura della quota d’obbligo dell’articolo 3 della stessa legge.
Ove non in possesso del grado di invalidità necessario per poter accedere alla quota di riserva dell’articolo 3, gli appartenenti alla categoria della legge 407/1998 o alle categorie equiparate possono essere assunti dall’amministrazione a copertura della quota di riserva dell’articolo 18 della legge 68/1999 che non richiede specifiche percentuali di invalidità ed è dedicata a soggetti che non siano in possesso delle percentuali di invalidità dell’articolo 1 della legge 68/1999.
Considerate le diverse tipologie di soggetti concorrenti che possono sussistere nell’ambito della medesima categoria protetta e tenuto conto dell’esigenza di graduare il livello di tutela nell’applicazione della disciplina normativa, la quota di riserva dell’articolo 18 della legge 68/1999 potrebbe essere utilizzata in via prioritaria per l’assunzione dei soggetti appartenenti alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata o delle categorie equiparate, che siano anche in possesso dello stato di persona con disabilità. Il criterio prioritario di assunzione garantirebbe la maggior tutela dei soggetti appartenenti alla categoria delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, che siano anche persone con disabilità rispetto a quelli della stessa categoria che non siano persone con disabilità. Ciò tanto più se si considera che, in base all’interpretazione autentica della legge 25/2011, solo la quota dell’articolo 18 della legge 68/1999 può essere superata a differenza di quella dell’articolo 3 che, se esaurita, non consentirebbe il collocamento delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e delle categorie equiparate che siano anche persone con disabilità.
Ciò detto, relativamente alla procedura da seguire al fine di garantire la priorità di collocamento obbligatorio dei predetti soggetti, la trasparenza e l’imparzialità di reclutamento degli stessi, le amministrazioni rendono pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire con l’assunzione dei soggetti appartenenti alla categoria delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ai fini della copertura della quota d’obbligo dell’articolo 18 della legge 68/1999, fissando preventivamente i criteri di scelta.
Ferma restando la possibilità per le predette assunzioni di superare il limite dell’1 per cento della quota d’obbligo dell’articolo 18 della legge 68/1999, laddove non pervengano richieste di assunzione da parte della categoria, le amministrazioni procedono al reclutamento del personale appartenente alla categoria dell’articolo 18 della legge 68/1999, secondo le modalità previste dalla legge e specificate nei paragrafi dedicati della presente direttiva.
Ciò detto, tenuto conto dell’articolo 35 del d.lgs. 165/2001, la legge 407/1998 fissa modalità assunzionali che, relativamente alle qualifiche alte, differiscono a seconda della tipologia di amministrazione: per le predette qualifiche il regime si diversifica a seconda che si tratti di Ministeri o di altre Amministrazioni.
Prima di entrare nel dettaglio delle modalità assunzionali, occorre ricordare che il citato articolo 3, comma 9, lettera c) della legge 19 giugno 2019, n. 56, recante “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo”, nel modificare l’articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevede che “Le amministrazioni pubbliche promuovono o propongono, anche per profili professionali delle aree o categorie previste dai contratti collettivi di comparto per i quali non è previsto il solo requisito della scuola dell’obbligo e nel rispetto dei
princìpi di cui all’articolo 35, comma 3, del presente decreto, programmi di assunzioni ai sensi dell’articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, destinati ai soggetti titolari del diritto al collocamento obbligatorio previsto dagli articoli 3 e 18 della medesima legge n. 68 del 1999 e dall’articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407”.
6.3.1 MINISTERI:
In particolare, presso i Ministeri i soggetti appartenenti alla categoria delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché delle categorie equiparate, così come indicati nell’articolo 1, comma 2, della legge 407/1998 e anche se svolgono già un’attività lavorativa, possono essere assunti con chiamata diretta per i profili professionali del personale contrattualizzato fino all’ottavo livello retributivo ovvero, secondo l’attuale sistema di classificazione professionale, fino ai profili professionali dell’Area II per cui è richiesto un titolo di studio superiore alla scuola dell’obbligo o alla posizione economica iniziale dei profili di Area III, nel rispetto del titolo di studio richiesto. Pertanto nei Ministeri anche le qualifiche alte, a cui in base alle regole ordinarie dell’articolo 35 del d.lgs. 165/2001 si accede mediante concorso, possono essere ricoperte con chiamata nominativa dei predetti soggetti, nei limiti previsti dalla legge 407/1998.
La disposizione precisa comunque che, ferme restando le percentuali di assunzioni fissate dalle vigenti disposizioni, per i livelli retributivi dal sesto all’ottavo le assunzioni dei predetti soggetti, da effettuarsi previo espletamento della prova di idoneità di cui all’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246, non possono superare l’aliquota del 10 per cento del numero di vacanze nell’organico.
Dunque, in base al quadro di riferimento, si evidenzia la possibilità per i Ministeri di coprire con chiamata nominativa dei predetti soggetti le qualifiche basse nei limiti delle vacanze della dotazione organica e le qualifiche alte (profili professionali dell’Area II per cui è richiesto un titolo di studio superiore alla scuola dell’obbligo o posizione economica iniziale dei profili di Area III) nel limite massimo del 10 per cento dei posti vacanti in organico. Come base di computo del limite del 10 per cento sono considerate le vacanze nella dotazione organica relativa alla qualifica da ricoprire.
Come detto, la legge 11 marzo 2011, n. 25, di “Interpretazione autentica del comma 2 dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di applicazione delle disposizioni concernenti le assunzioni obbligatorie e le quote di riserva in favore dei disabili”, nell’unico articolo, prevede che il quarto periodo del comma 2 dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, per cui alle assunzioni delle categorie delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché delle categorie equiparate non si applica la quota di riserva dell’articolo 18, comma 2, della legge 68/1999, si interpreta nel senso che il superamento della predetta quota di riserva deve in ogni caso avvenire, per le amministrazioni pubbliche, nel rispetto dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativa vigente per l’anno di riferimento e che resta comunque ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 68/1999, in materia di assunzioni obbligatorie e quote di riserva, in quanto ad esclusivo beneficio dei lavoratori disabili.
L’articolato, nel precisare che si possa superare la quota di riserva dell’articolo 18, comma 2, della legge 68/1999 e che resta ferma la quota dei disabili, non individua il limite massimo per le assunzioni in argomento che possono avvenire nel rispetto dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativa vigente per l’anno di riferimento (disponibilità di posti in pianta organica e vincoli assunzionali). La disposizione, in ogni caso, va letta in combinato disposto con l’articolo 1, comma 2, della legge 407/1998 che, come detto, fissa per i Ministeri il limite del 10 per cento del numero di vacanze nell’organico per la copertura con la modalità della chiamata nominativa delle qualifiche alte sopra definite.
Pertanto, i Ministeri possono procedere alle assunzioni dei predetti soggetti mediante chiamata diretta nel rispetto dei limiti assunzionali consentiti dalla normativa vigente per l’anno di riferimento fermo restando, comunque, il limite del 10 per cento del numero di vacanze nell’organico della qualifica di riferimento.
Come già anticipato, le assunzioni delle qualifiche alte sopra indicate sono effettuate dai Ministeri previo espletamento della prova di idoneità di cui all’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Sul punto si richiama la necessità di determinare preventivi, oggettivi e pubblici criteri per lo svolgimento delle suddette prove di idoneità che non comportano valutazioni comparative e che sono finalizzate all’accertamento di specifiche capacità e conoscenze correlate alla tipologia di lavoro da svolgere e al livello di titolo di studio richiesto.
Nel principio l’articolo 1, comma 2, della legge 407/1998 dispone che i soggetti che ne sono destinatari godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli. Il diritto di precedenza rispetto ad ogni altra categoria è da considerare nell’ambito della riserva di posti prevista, ai fini della copertura della quota d’obbligo, nelle procedure concorsuali bandite dall’amministrazione; il diritto di preferenza a parità di titoli assume rilievo nell’ambito della quota di riserva e al di fuori della stessa e, dunque, è da considerare ai fini della posizione dei riservatari nei posti dedicati e nella graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei non riservatari.
La quota che, ai fini della legge 68/1999, è prioritariamente coperta dalla categoria delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché delle categorie equiparate è quella dell’articolo 18, comma 2, della medesima legge, atteso che, in base alle indicazioni della predetta legge 25/2011, l’aliquota dell’articolo 3 della legge 68/1999 è da riservare esclusivamente ai disabili. Resta fermo quanto già precisato relativamente alla possibilità per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché delle categorie equiparate in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 1 della legge 68/1999 di accedere alla riserva dell’articolo 3 della stessa legge, con priorità rispetto agli altri riservatari.
6.3.2 ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Per le altre Amministrazioni, il reclutamento delle qualifiche basse, per cui è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, avviene nelle stesse modalità previste per i Ministeri: il richiamato articolo 35, comma 2, del d.lgs. 165/2001, come detto, consente la chiamata diretta nominativa di una serie di soggetti, tra cui quelli appartenenti alla categoria delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
Il reclutamento dei riservatari di categoria avviene nei limiti dei posti vacanti nella dotazione organica della categoria da ricoprire.
Per le Amministrazioni diverse dai Ministeri, l’articolo 1, comma 2, della legge 407/1998 non prevede la possibilità di coprire anche le qualifiche alte con la modalità della chiamata nominativa. Pertanto, per le qualifiche per cui non è sufficiente il solo requisito della scuola dell’obbligo, le predette Amministrazioni, in applicazione delle regole ordinarie di reclutamento di cui al richiamato articolo 35, comma 1, lettera a) del d.lgs. 165/2001, procedono con concorso, fermo restando che, come già detto, i soggetti considerati godono del diritto di precedenza rispetto ad ogni altra categoria e di preferenza a parità di titoli rispetto alla riserva prevista dal bando di concorso ai fini della copertura delle quote d’obbligo. Come per i Ministeri la quota che, ai fini della legge 68/1999, è prioritariamente coperta dalla categoria delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché delle categorie equiparate è quella dell’articolo 18, comma 2, della medesima legge.
Resta fermo quanto evidenziato in ordine alle graduatorie concorsuali nel paragrafo 4.5.1.
Anche relativamente alle assunzioni effettuate con tale modalità assunzionale vale il limite delle vacanze di posti nella dotazione organica delle qualifiche da ricoprire.
Sezione terza: Le categorie protette equiparate alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata dell’articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407
7 LE VITTIME DEL DOVERE
Per la categoria delle vittime del dovere è utile il riferimento all’articolo 1, comma da 562 a 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006). Il comma 563 dell’articolo 1, in particolare, individua i soggetti da far rientrare nella categoria prevedendo che per vittime del dovere debbano intendersi i soggetti di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un’invalidità permanente in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.
I soggetti di cui all’articolo 3 della predetta legge 466/1980 sono i magistrati ordinari, i militari dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, il personale del Corpo forestale dello Stato, i funzionari di pubblica sicurezza, il personale del Corpo di polizia femminile, il personale civile dell’Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, i vigili del fuoco, gli appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso, i quali, in attività di servizio, per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli artt. 1 e 2 della medesima legge, ovvero di ferite o lesioni riportate in conseguenza di eventi connessi all’espletamento di funzioni d’istituto e dipendenti da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all’espletamento di attività di soccorso, abbiano riportato una invalidità permanente non inferiore all’80 per cento della capacità lavorativa o che comporti, comunque, la cessazione del rapporto d’impiego.
Altresì, il comma 564 dell’articolo 1 della predetta legge 266/2005 equipara ai soggetti di cui al comma 563, come sopra richiamati, coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.
Il comma 562 dell’articolo 1 della più volte richiamata legge 266/2005 dispone la progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564, così come sopra definite, con apposita autorizzazione di spesa a decorrere dal 2006.
L’estensione dei benefici determina, in riferimento al contesto, l’applicazione al coniuge, al figlio superstite ovvero ai fratelli conviventi e a carico, qualora siano gli unici superstiti, delle vittime del dovere delle norme sul collocamento obbligatorio già descritte nella seconda sezione.
Altresì, l’articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel prevedere che le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento, consente che per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell’ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell’espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 466/1980, e successive modificazioni ed integrazioni, le assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa.
Tra i benefici già previsti rientra inoltre quello dell’articolo 34 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di beneficio a favore dei congiunti del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia e spese sanitarie sostenute dal medesimo personale, che tra l’altro estende le disposizioni sul collocamento obbligatorio previste in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata dal predetto articolo 1, comma 2, della legge 407/1998 “al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai genitori o ai fratelli conviventi e a carico qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio per effetto di ferite o lesioni di natura violenta riportate nello svolgimento di attività operative ovvero a causa di atti delittuosi commessi da terzi”.
7.1 MODALITÀ DELLE ASSUNZIONI OBBLIGATORIE
Come detto, il comma 562 dell’articolo 1 della legge 266/2005 dispone la progressiva estensione dei benefìci già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564, così come sopra definite.
Relativamente alle modalità assunzionali, si rinvia pertanto al paragrafo 6.3 della sezione seconda e al paragrafo 4.2 della sezione prima della direttiva. Tale rinvio è da considerare utile anche rispetto ai congiunti dei caduti sul lavoro, equiparati alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ai sensi del predetto articolo 3, comma 123, della legge 244/2007.
In sintesi, le predette categorie possono essere assunte secondo il seguente regime:
a) Ministeri:
• chiamata diretta per i profili professionali del personale contrattualizzato fino all’ottavo livello retributivo ovvero, secondo l’attuale sistema di classificazione professionale, nei profili professionali dell’Area II per cui è richiesto un titolo di studio superiore alla scuola dell’obbligo o nella posizione economica iniziale dei profili di Area III, nel rispetto del titolo di studio richiesto;
b) altre Amministrazioni:
• qualifiche basse, per cui è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, con le modalità previste per i Ministeri;
• qualifiche alte, per cui è richiesto un requisito per l’accesso dall’esterno superiore alla scuola dell’obbligo, fermo restando che i soggetti considerati godono del diritto di precedenza rispetto ad ogni altra categoria e di preferenza a parità di titoli rispetto alla riserva prevista dal bando di concorso ai fini della copertura delle quote d’obbligo.
8 I CADUTI SUL LAVORO
In riferimento alla categoria dei congiunti dei caduti sul lavoro la legge 244/2007, con le disposizioni del comma 123 dell’articolo 3, estende le norme sul collocamento obbligatorio previste in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata dalla predetta legge 407/1998 agli orfani o, in alternativa, al coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro. Detti soggetti rientrano anche nella categoria di riservatari dell’articolo 18, comma 2, della legge 68/1999 come detto nei precedenti paragrafi 5.1 e 5.2 cui si rimanda per le considerazioni relative alla quota di riserva appositamente dedicata. Chiaramente, tuttavia, la tutela che scaturisce dall’equiparazione con le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata è più favorevole.
Per le modalità assunzionali si rinvia al paragrafo 7.1
9 I testimoni di giustizia
Tra i soggetti beneficiari delle assunzioni obbligatorie gravanti sulla quota dell’articolo 18, comma 2, della legge 68/1999 rientrano i testimoni di giustizia.
L’articolo 7, comma 1, lettera h) della legge 11 gennaio 2018, n. 6, recante “Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia”, prevede l’accesso del testimone di giustizia, in alternativa alla capitalizzazione e qualora non abbia altrimenti riacquistato l’autonomia economica, a un programma di assunzione in una pubblica amministrazione, con qualifica e con funzioni corrispondenti al titolo di studio e alle professionalità possedute, fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti.
In base alla medesima previsione normativa, alle assunzioni si provvede per chiamata diretta nominativa, nell’ambito dei rapporti di lavoro contrattualizzati, nei limiti dei posti vacanti nelle piante organiche e nel rispetto delle disposizioni limitative in materia di assunzioni, sulla base delle intese conseguite tra il Ministero dell’interno e le amministrazioni interessate. A tale fine si applica ai testimoni di giustizia il diritto al collocamento obbligatorio con precedenza previsto dall’articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
Al programma di assunzione possono accedere anche i testimoni di giustizia non più sottoposti allo speciale programma di protezione e alle speciali misure di protezione ai sensi del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, ovvero quelli che, prima della data di entrata in vigore della legge 13 febbraio 2001, n. 45, erano ammessi alle speciali misure o allo speciale programma di protezione deliberati dalla commissione centrale di cui all’articolo 10 del citato decreto-legge n. 8 del 1991, di seguito denominata «commissione centrale», e possedevano i requisiti di cui all’articolo 16-bis del medesimo decreto-legge n. 8 del 1991.
Per il coniuge e i figli ovvero, in subordine, per i fratelli dei testimoni di giustizia, stabilmente conviventi, a carico e ammessi alle speciali misure di protezione, è consentita l’assunzione esclusivamente in via sostitutiva dell’avente diritto a titolo principale, che non abbia esercitato il diritto al collocamento obbligatorio. Le modalità di attuazione, al fine, altresì, di garantire la sicurezza dei testimoni di giustizia e la loro formazione propedeutica all’assunzione e di stabilire i criteri per il riconoscimento del diritto anche in relazione alla qualità e all’entità economica dei benefìci già riconosciuti e alle cause e modalità dell’eventuale revoca del programma di protezione, sono stabilite dai regolamenti di cui all’articolo 26.
Pertanto, i testimoni di giustizia rientrano tra i riservatari dell’articolo 18, comma 2, della legge 68/1999 ma anche tra le categorie equiparate alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
Si rinvia al decreto interministeriale in corso di definizione ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. h) della legge 11 gennaio 2018, n. 6.
Conclusioni.
Alla luce di quanto evidenziato con la presente direttiva, si ribadisce l’importanza del rispetto delle norme sulle assunzioni obbligatorie e sul ricorso a forme di collocamento mirato che consentano di inserire i soggetti con disabilità nel mondo del lavoro e di assolvere alla funzione sociale di presa in carico degli stessi.
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Giulia Bongiorno