Le regole in materia di diritto di accesso nella pubblica amministrazione si applica anche all’attività di diritto privato svolto dai gestori di pubblici servizi, compresa la gestione dei rapporti di lavoro: ha natura e rilevanza pubblica il rapporto di impiego del dipendente della società partecipata, che può accedere ai documenti relativi al procedimento disciplinare definito con il “licenziamento” o la revoca dell’incarico dirigenziale, al fine di consentirgli la possibilità di reagire in sede giurisdizionale.
Tar Sicilia, Catania, sez. II, 18 luglio 2019, n. 1809
Il T.A.R. Catania si pronuncia sulla questione dell’estensione del diritto di accesso ai documenti amministrativi nelle società partecipate che gestiscono servizi pubblici locali, con particolare riferimento ai documenti inerenti al rapporto di impiego e alle procedure disciplinari.
Nel caso di specie, il dirigente, ex direttore generale della società e che aveva subito la revoca dell’incarico, aveva chiesto l’accesso ai documenti che erano collegati alla procedura di revoca, al fine di potere agire in sede giudiziaria nei confronti della società medesima
L’applicazione del diritto di accesso all’attività di diritto privato e in particolare alla gestione dei rapporti lavorativi
A tal proposito la sentenza richiama il principio per il quale le regole dettate in tema di trasparenza della pubblica amministrazione e di diritto di accesso ai relativi atti si applicano a tutti i soggetti privati chiamati all’espletamento di compiti d’interesse pubblico e, quindi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi riguardi non soltanto l’attività di diritto amministrativo, ma anche a quella di diritto privato posta in essere dai soggetti gestori di pubblici servizi.
Con riferimento all’attività di questi gestori, la giurisprudenza ha chiarito che è oggetto di obblighi di trasparenza quell’ambito di attività che, pur non costituendo direttamente gestione del servizio stesso, sia collegata a quest’ultima da un nesso di strumentalità
La conseguenza è che è consentito l’esercizio dell’actio ad exhibendum nei confronti del gestore di un pubblico servizio e possono formare oggetto di accesso tutti gli atti di gestione del personale dipendente degli enti pubblici e degli altri soggetti previsti dall’art. 23 l. n. 241., in quanto pur essendo atti di diritto privato a seguito della c.d. privatizzazione del rapporto di lavoro, le esigenze di buon andamento e di imparzialità dell’amministrazione ex art. 97 Cost. riguardano allo stesso modo l’attività volta all’emanazione dei provvedimenti e quella con cui sorgono o sono gestiti i rapporti giuridici disciplinati dal diritto comune.
Il caso dei documenti relativi al procedimento disciplinare e alla revoca dell’incarico
Chiariti i principi generali di cui sopra, la sentenza riconosce che nella fattispecie esaminata occorre riconoscere il diritto di accesso ai documenti al ricorrente che vanta un interesse qualificato in relazione al procedimento disciplinare definito con il “licenziamento”/revoca dell’incarico dirigenziale, al fine di consentirgli la possibilità di reagire in sede giurisdizionale.
Inoltre, conclude il provvedimento, il rapporto di impiego che lega il ricorrente alla società partecipata (della quale era direttore generale) ha sicuramente natura e rilevanza pubblicistica, incidendo sulla gestione del servizio di raccolta dei rifiuti sul territorio comunale .
Di seguito si riporta un estratto della sentenza n. 1809/2019 del T.A.R. Catania
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La domanda di accesso è, infatti, rivolta nei confronti di un ente che esplica un servizio pubblico con la conseguenza che la sua attività deve considerarsi “amministrativa” e, come tale, sicuramente esposta all’actio ad exhibendum ex artt. 22 e 23 della n. 241 del 1990. Sul punto valgono principi ormai consolidati secondo i quali le regole dettate in tema di trasparenza della pubblica amministrazione e di diritto di accesso ai relativi atti si applicano a tutti i soggetti privati chiamati all’espletamento di compiti d’interesse pubblico e, quindi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi riguardi non soltanto l’attività di diritto amministrativo, ma anche a quella di diritto privato posta in essere dai soggetti gestori di pubblici servizi che, pur non costituendo direttamente gestione del servizio stesso, sia collegata a quest’ultima da un nesso di strumentalità (ex multis, Cons. Stato, sez. V, 7 ottobre 2013, n. 4923; Sez. VI, 25 gennaio 2010, n. 252; C.G.A. 4 dicembre 2012, n. 1066 sicché è consentito l’esercizio dell’actio ad exhibendum nei confronti del gestore di un pubblico servizio e possono formare oggetto di accesso tutti gli atti di gestione del personale dipendente degli enti pubblici e degli altri soggetti previsti dall’art. 23 l. n. 241 cit., in quanto pur essendo atti di diritto privato a seguito della c.d. privatizzazione del rapporto di lavoro, le esigenze di buon andamento e di imparzialità dell’amministrazione ex art. 97 Cost. riguardano allo stesso modo l’attività volta all’emanazione dei provvedimenti e quella con cui sorgono o sono gestiti i rapporti giuridici disciplinati dal diritto comune.
Nella fattispecie qui in esame il diritto di accesso ai documenti richiesti deve essere riconosciuto in capo al ricorrente che vanta un interesse qualificato in relazione al procedimento disciplinare definito con il “licenziamento”/revoca dell’incarico dirigenziale, al fine di consentirgli la possibilità di reagire in sede giurisdizionale; inoltre, il rapporto di impiego che lega il ricorrente alla società Messina servizi Bene Comune ha sicuramente natura e rilevanza pubblicistica incidendo sulla gestione del servizio di raccolta dei rifiuti sul territorio comunale .
Conseguentemente, deve essere riconosciuto il diritto di accesso in capo al ricorrente agli atti richiamati nel verbale di assemblea del 3 dicembre 2018 e dettagliatamente indicati con la medesima numerazione utilizzata in ricorso, ad eccezione di quelli già ottenuti dal ricorrenti (tra cui il citato verbale che risulta depositato in giudizio), trattandosi di atti che sono stati inequivocabilmente posti a base del procedimento avviato nei confronti del ricorrente e definito con il “licenziamento”.
A tale riguardo va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale il soggetto che subisce un procedimento latu senso “di controllo” ha un interesse qualificato a conoscere integralmente tutti i documenti utilizzati dall’amministrazione nell’esercizio del potere di vigilanza, compresi gli esposti e le denunce che hanno determinato l’attivazione di tale potere ( cfr. tra le tante, Cons Stato Sez. V, 28 settembre 2012, n. 5132; sez. IV, 19 gennaio 2012, n. 231) non ostandovi neppure presunte esigenze di riservatezza o di segretezza connesse all’eventuale (e allo stato non documentato) esposto inviato in Procura.
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