Social Network e Partiti: L’Ordinanza su Facebook e Casapound

Esiste un diritto dei partiti politici di essere presenti su Facebook? Si, perché il soggetto che non è presente su Facebook è di fatto escluso (o fortemente limitato) dal dibattito politico italiano

Con Ordinanza cautelare del 12 dicembre 2019, il Tribunale di Roma ha ordinato  a Facebook di ripristinare il profilo del movimento politico Casapound, bloccato dal social network per contenuti non in linea con le regole che vietano le organizzazioni che incitano all’odio.

Facebook aveva disposto la disabilitazione della pagina dell’Associazione e del suo amministratore perché essi, in violazione delle Condizioni d’Uso e degli Standard della Community (che vietano espressamente le organizzazioni che incitano all’odio), avrebbero divulgato contenuti di incitazione all’odio e alla violenza attraverso la promozione, nella pagine di Casapound, degli scopi e delle finalità dell’Associazione stessa.

Vista la rilevanza assolutamente decisiva dell’utilizzo di Facebook nel dibattito politico, al punto che il soggetto non presente è praticamente escluso dallo stesso dibattito, il Tribunale ritiene che il rapporto tra l’utente e il privato debba essere gestito non come qualsiasi altro rapporto privatizio, ma alla luce dei principi costituzionali fondamentali in materia di pluralismo politico e libertà di associazione.

La vicenda non può che ricordare la famosa decisione del Tribunale statunitense che, proprio alla luce del pluralismo e della libertà partecipazione democratica, aveva stabilito che un politico, in quel caso Donald Trump, non poteva bloccare a piacimento gli individui sui social network. Più in generale la giurisprudenza americana a più riprese ha definito “public forum” il social network, equiparabile alla pubblica piazza.

Si può poi discutere delle implicazioni di questi principi: se il social network è equiparabile ad una piazza pubblica, il gestore di social network assume in sostanza il ruolo di concessionario di un bene o di un servizio pubblico?

Tornando al provvedimento del Tribunale romano, i tratta sicuramente di un provvedimento che farà giurisprudenza, poiché, al di là della sua condivisibilità nel merito, ha il pregio di sottolineare l’assoluta atipicità del soggetto gestore di un Social Network nell’ordinamento giuridico, e la sua irriconducibilità agli altri soggetti privati.

Occorre ricordare, inoltre, che si tratta di una pronuncia a fini cautelari, mentre un’indagine più approfondita sulla violazione dei termini da parte di Casapound è rimandata al merito.

Il rilievo preminente assunto dal servizio di Facebook: il gestore del social network non è un soggetto privato come gli altri

L’ordinanza premette il rilievo preminente assunto dal servizio di Facebook con riferimento all’attuazione di principi cardine essenziali dell’ordinamento come quello del pluralismo dei partiti politici (49 Cost.), al punto che il soggetto che non è presente su Facebook è di fatto escluso (o fortemente limitato) dal dibattito politico italiano, come testimoniato dal fatto che la quasi totalità degli esponenti politici italiani quotidianamente affida alla propria pagina Facebook i messaggi politici e la diffusione delle idee del proprio movimento.

Ne deriva che il rapporto tra Facebook e l’utente non è assimilabile al rapporto tra due soggetti privati qualsiasi in quanto una delle parti.

Al contrario, la posizione speciale di Facebook comporta che il gestore del social network nella contrattazione con gli utenti, debba strettamente attenersi al rispetto dei principi costituzionali e ordinamentali finchè non si dimostri  la loro violazione da parte dell’utente.

Pertanto, il rispetto dei principi costituzionali e ordinamentali costituisce per Facebook ad un tempo condizione e limite nel rapporto con gli utenti che chiedano l’accesso al proprio servizio.

Il caso di Casapound: se l’associazione opera legittimamente in Italia, non può essere Facebook a censurarla

Conseguentemente ai principi sopra esposti, l’Ordinanza ha ritenuto l’esclusione dei ricorrenti da Facebook si pone in contrasto con il diritto al pluralismo di cui si è detto, eliminando o fortemente comprimendo la possibilità per l’Associazione Casapound, attiva nel panorama politico italiano dal 2009, di esprimere i propri messaggi politici.

Il Tribunale osserva che non è possibile affermare la violazione delle regole contrattuali da parte dell’Associazione ricorrente solo perché dalla propria pagina sono stati promossi gli scopi dell’Associazione stessa, che opera legittimamente nel panorama politico italiano dal 2009.

Nessuna responsabilità oggettiva dell’Associazione per i fatti illeciti dei suoi membri e per i singoli episodi

Sono irrilevanti, da questo punti di vista, gli episodi connotati da atteggiamenti di odio contro le minoranze o violenza, che hanno visto quali protagonisti membri di Casapound, dato che i relativi contenuti non hanno trovato ingresso nella pagina Facebook di Casapound.

Dal punto di vista del rapporto tra l’Associazione e i suoi componenti, il provvedimento sostiene che non sia possibile sostenere che la responsabilità (sotto il profilo civilistico) di eventi e di comportamenti (anche) penalmente illeciti da parte di aderenti all’associazione possa ricadere in modo automatico sull’Associazione stessa (che dovrebbe così farsene carico) e che per ciò solo ad essa possa essere interdetta la libera espressione del pensiero politico su una piattaforma così rilevante come quella di Facebook.

Non possono, infine, essere considerate come violazioni dirette da parte dell’Associazione gli episodi, riguardanti la c.d. croce celtica o altri simboli, episodi che singolarmente non paiono infrangere il limite di cui si è parlato sopra e che infatti non hanno generato la disabilitazione dell’intera pagina ma la rimozione di singoli contenuti ritenuti non accettabili.

 

Di seguito un estratto del testo dell’Ordinanza

ORDINANZA Tribunale di Roma del 12 dicembre 2019, R.G. 59264/2019

(…)

Nel dettaglio hanno dedotto i ricorrenti che:

  • l’Associazione agiva sul social network Facebook attraverso la “pagina” denominata CasaPound Italia (https://www.facebook.com/casapounditalia/);
  • in data 9/9/2019 FACEBOOK IRELAND senza alcun preavviso e senza fornire alcuna motivazione disattivava la “pagina” dell’Associazione di Promozione Sociale CasaPound Italia e le pagine di rappresentanti e simpatizzanti dell’associazione stessa;
  • in data 10/9/2019 gli stessi ricorrenti diffidavano la resistente a riattivare immediatamente la pagina, evidenziando il rispetto da parte dell’Associazione delle “Condizioni d’uso” del social network e rappresentando il gravissimo pregiudizio, sotto una pluralità di aspetti, derivante da tale condotta;
  • FACEBOOK IRELAND non riscontrava in alcun modo la diffida dei ricorrenti.

Ritenuta la sussistenza degli estremi per la concessione della misura cautelare invocata insistevano i ricorrenti nelle conclusioni indicate sottolineando, quanto al fumus boni iuris, la violazione delle regole contrattuali da parte di FACEBOOK IRELAND LIMITED e, con riferimento al periculum in mora, il grave ed irreparabile pregiudizio legato all’illegittima condotta della resistente anche in termini di danno all’immagine.Fissata l’udienza per la comparizione delle parti, si costituiva in giudizio FACEBOOK IRELAND LIMITED la quale resisteva nel merito al ricorso chiedendone il rigetto. Udita la discussione delle parti, il Tribunale si riservava all’udienza del 27/11/2019.

2) Come noto, la tutela cautelare svolge la funzione di assicurare, in via provvisoria, gli effetti del futuro giudizio di merito quando sussistano particolari e gravi esigenze d’urgenza che renderebbero inutile la tutela ottenuta nell’ambito di quest’ultimo. ll fumus boni iuris e il periculum in mora sono ad un tempo condizioni della domanda cautelare nonché requisiti fondamentali perché possa essere concesso un provvedimento d’urgenza. Il primo consiste nell’apparenza del diritto a salvaguardia del quale si intende richiedere la tutela, la cui sussistenza deve apparire come verosimile e probabile alla luce degli elementi di prova esistenti prima facie. Il secondo consiste nel possibile pregiudizio che possa derivare al suddetto diritto nelle more del giudizio ordinario e, nel caso dei provvedimenti d’urgenza, viene identificato nel fondato timore che, in dette more, il diritto sia esposto ad un pericolo imminente ed irreparabile.

3) Nel caso di specie e compatibilmente con una delibazione necessariamente sommaria propria dell’odierna fase cautelare, il Tribunale ritiene che la domanda proposta sia dotata di entrambi i presupposti richiesti dalla legge per l’emissione del provvedimento di urgenza. Come noto Facebook è un servizio online mediante il quale gli utenti di tutto il mondo possono entrare in contatto, condividere informazioni e discuterne tra loro nell’ottica, dichiarata dalla stessa Facebook, della libertà di espressione del pensiero (cfr. Standard della Community, all. 6 al ricorso). La resistente evidenzia altresì che il servizio Facebook è utilizzato da oltre 2,8 miliardi di utenti in tutto il mondo ed è accessibile tramite diversi canali, tra i quali il sito web www.facebook.com e le applicazioni per dispositivi mobili e tablet: nessun dubbio pertanto può sussistere sul ruolo centrale e di primaria importanza ricoperto dal servizio di Facebook nell’ambito dei social network e sulla speciale posizione ricoperta dal gestore del servizio che, in Europa, è la resistente FACEBOOK IRELAND LTD.

Il servizio opera attraverso speciali Condizioni d’Uso che ne disciplinano i termini di utilizzo e regolano il rapporto tra ciascun utente italiano e Facebook Ireland e che ciascun utente, al momento della sottoscrizione del servizio tramite registrazione, si impegna ad accettare, utilizzare e rispettare (cfr. allegato 5 al ricorso): costituiscono parte integrante delle Condizioni i c.d. Standard della Community che descrivono “[…] gli standard in merito ai contenuti pubblicati su Facebook dall’utente e alle attività dell’utente su Facebook e sugli altri Prodotti di Facebook” (art. 5 Condizioni d’Uso) e che hanno la funzione di garantire la sicurezza e la salvaguardia del Servizio Facebook e della sua comunità in quanto esprimono i comportamenti consentiti e quelli non consentiti nell’ambito del servizio. Il complesso delle regole derivanti dalle Condizioni d’Uso e dagli Standard della Community rappresentano quindi il regolamento contrattuale che l’utente, al momento della registrazione al servizio di Facebook, è tenuto ad accettare e rispettare. In caso di violazione delle regole pattizie da parte dell’utente il suddetto regolamento contrattuale prevede l’irrogazione di misure qualificabili latu sensu quali sanzionatorie rappresentate (in ordine di crescente gravità) dalla rimozione di contenuti, dalla sospensione dall’utilizzo del Servizio Facebook e nei casi più gravi viene prevista la disabilitazione dell’account (sia temporanea che definitiva).

In particolare, merita segnalare un estratto dall’introduzione agli Standard della Comunità secondo cui “Le conseguenze per la violazione degli Standard della community dipendono dalla gravità della violazione e dai precedenti della persona sulla piattaforma. Ad esempio, nel caso della prima violazione, potremmo solo avvertire la persona, ma se continua a violare le nostre normative, potremmo limitare la sua capacità di pubblicare su Facebook o disabilitare il suo profilo” (cfr. allegato 6 al ricorso). Ciò premesso in termini generali in ordine all’inquadramento della fattispecie sottesa all’odierna domanda cautelare, nel caso di specie sussiste il fumus boni iuris della domanda. E’ infatti evidente il rilievo preminente assunto dal servizio di Facebook (o di altri social network ad esso collegati) con riferimento all’attuazione di principi cardine essenziali dell’ordinamento come quello del pluralismo dei partiti politici (49 Cost.), al punto che il soggetto che non è presente su Facebook è di fatto escluso (o fortemente limitato) dal dibattito politico italiano, come testimoniato dal fatto che la quasi totalità degli esponenti politici italiani quotidianamente affida alla propria pagina Facebook i messaggi politici e la diffusione delle idee del proprio movimento. Ne deriva che il rapporto tra FACEBOOK e l’utente che intenda registrarsi al servizio (o con l’utente già abilitato al servizio come nel caso in esame) non è assimilabile al rapporto tra due soggetti privati qualsiasi in quanto una delle parti, appunto FACEBOOK, ricopre una speciale posizione: tale speciale posizione comporta che FACEBOOK, nella contrattazione con gli utenti, debba strettamente attenersi al rispetto dei principi costituzionali e ordinamentali finchè non si dimostri (con accertamento da compiere attraverso una fase a cognizione piena) la loro violazione da parte dell’utente. Il rispetto dei principi costituzionali e ordinamentali costituisce per il soggetto FACEBOOK ad un tempo condizione e limite nel rapporto con gli utenti che chiedano l’accesso al proprio servizio.

Conseguentemente ai principi sopra esposti, l’esclusione dei ricorrenti da FACEBOOK si pone in contrasto con il diritto al pluralismo di cui si è detto, eliminando o fortemente comprimendo la possibilità per l’Associazione ricorrente, attiva nel panorama politico italiano dal 2009, di esprimere i propri messaggi politici. Sotto altro profilo FACEBOOK ha inoltre sostenuto di avere legittimamente adottato la misura della disabilitazione della pagina dell’Associazione e del suo amministratore perché essi, in violazione delle Condizioni d’Uso e degli Standard della Community (che vietano espressamente le organizzazioni che incitano all’odio), avrebbero divulgato contenuti di incitazione all’odio e alla violenza attraverso la promozione, nella pagine di Casapound, degli scopi e delle finalità dell’Associazione stessa (cfr. memoria FACEBOOK pag. 12). In relazione a tale profilo il Tribunale osserva che non è possibile affermare la violazione delle regole contrattuali da parte dell’Associazione ricorrente solo perché dalla propria pagina sono stati promossi gli scopi dell’Associazione stessa, che opera legittimamente nel panorama politico italiano dal 2009.

La resistente a supporto della sua tesi evidenzia poi nella propria memoria di costituzione una serie di episodi connotati da atteggiamenti di odio contro le minoranze o violenza, che hanno visto quali protagonisti membri di Casapound i cui contenuti però non hanno trovato ingresso nella pagina FACEBOOK di Casa Pound ma sono stati tratti da articoli comparsi su quotidiani anche on line o da siti di informazione, comunque esterni a FACEBOOK. Sotto altro aspetto è appena il caso di osservare che non è possibile sostenere che la responsabilità (sotto il profilo civilistico) di eventi e di comportamenti (anche) penalmente illeciti da parte di aderenti all’associazione possa ricadere in modo automatico sull’Associazione stessa (che dovrebbe così farsene carico) e che per ciò solo ad essa possa essere interdetta la libera espressione del pensiero politico su una piattaforma così rilevante come quella di FACEBOOK. Non vi è dubbio infatti che le ipotesi di responsabilità oggettiva o “da posizione” nell’ordinamento italiano vadano interpretate restrittivamente.

Non possono inoltre essere considerate come violazioni dirette da parte dell’Associazione gli episodi citati dalla resistente nella memoria e riferiti a contenuti riguardanti la c.d. croce celtica o altri simboli, episodi che singolarmente non paiono infrangere il limite di cui si è parlato sopra e che infatti non hanno generato la disabilitazione dell’intera pagina ma la rimozione di singoli contenuti ritenuti non accettabili. Né sono pertinenti i richiami alla giurisprudenza straniera effettuati da FACEBOOK atteso che dalla stessa prospettazione della resistente emerge che si è trattato di casi in cui la pagina veniva usata per promuovere un partito che perseguiva scopi contrari alla Costituzione, valutazione di merito che è senz’altro preclusa all’odierna resistente e che esula altresì dalla cognizione cautelare della presente fase.

Quanto al profilo relativo all’omesso avviso di disabilitazione della pagina, esso non è previsto in via preventiva dagli Standard della Community: il mancato riscontro della diffida dei ricorrenti può quindi al più rilevare nell’ottica della buona fede ma tale accertamento non rileva rispetto alla misure cautelari invocate in questa sede.

Con riferimento al periculum in mora, il preminente e rilevante ruolo assunto da FACEBOOK nell’ambito dei social network, anche per quanto riguarda l’attuazione del pluralismo politico rende l’esclusione dalla comunità senz’altro produttiva di un pregiudizio non suscettibile di riparazione per equivalente (o non integralmente riparabile) specie in termini di danno all’immagine.

In conclusione il ricorso va accolto e va ordinato a FACEBOOK l’immediata riattivazione della pagina dell’Associazione di Promozione Sociale CasaPound Italia all’indirizzo https://www.facebook.com/casapounditalia/ e del profilo personale di Davide Di Stefano, quale amministratore della pagina. La misura inoltre va assistita dalla penale pari ad € 800,00 per ogni giorno di violazione dell’ordine impartito, successivo alla conoscenza legale dello stesso. La condanna alle spese del procedimento, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, visto l’art. 700 c.p.c.: – accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina a FACEBOOK IRELAND LIMITED l’immediata riattivazione della pagina dell’Associazione di Promozione Sociale CasaPound Italia all’indirizzo https://www.facebook.com/casapounditalia/ e del profilo personale di Davide Di Stefano, quale amministratore della pagina; – fissa la penale di € 800,00 per ogni giorno di violazione dell’ordine impartito, successivo alla conoscenza legale dello stesso; – condanna FACEBOOK IRELAND LIMITED alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CASA POUND ITALIA e DAVIDE DI STEFANO, liquidate in complessivi € 15.000,00, oltre spese generali ed accessori come per legge. Si comunichi. Roma, 11 dicembre 2019.

Redazione

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