La giustizia amministrativa si divide tra chi considera la notifica via PEC alle Pubbliche Amministrazioni tramite l’elenco IPA (Indice della P.A.) o INI del tutto valida, e quelli che la considerano nulla ma frutto di un errore scusabile
Consiglio di Stato sez. VI, 24 marzo 2020 n.2256
T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. I, 24 marzo 2020, n.545
La giurisprudenza amministrativa risolve in maniera non ancora coerente il problema della notifica via PEC alla Pubblica Amministrazione con l’indirizzo tratto dall’indice delle PA (indicepa.gov.it) o INIPEC, in assenza della comunicazione dello stesso indirizzo all’indice presso il Ministero della Giustizia (ReGIndE).
Mentre il Consiglio di Stato ha confermato il suo precedente indirizzo, per cui la notifica ad un indirizzo diverso da quello nel REGINDE, anche se nulla, può essere considerata errore scusabile (con conseguente rimessione in termini), il T.A.R. Lombardia considera la notifica all’indirizzo contenuto nel registro IPA del tutto valida, in particolare se è lo stesso indirizzo indicato nel sito internet istituzionale della Pubblica Amministrazione, che non ha comunicato un indirizzo nell’indice REGINDE.
La notifica all’indirizzo PEC tratto da registri diversi dal REGINDE è un errore scusabile
Nella sentenza n. 2256 del 24 marzo 2020 il Consiglio di Stato ha ricordato che, in linea generale, la PEC da utilizzare per la rituale notificazione del ricorso alle pubbliche amministrazioni è quella tratta dall’elenco tenuto dal Ministero della giustizia, di cui all’art. 16, comma 12, d.-l. n. 179/2012 convertito, dalla legge n. 221/2012. Per quanto riguarda il processo amministrativo, il Regolamento recante le regole tecnico-operative per l’attuazione del PAT), prevede che le notificazioni alle pubbliche amministrazioni non costituite in giudizio siano eseguite agli indirizzi PEC di cui sopra.
Pertanto le pubbliche amministrazioni hanno l’onere di comunicare al Ministero della giustizia l’indirizzo PEC valido ai fini della notificazione telematica nei loro confronti, da inserire nell’elenco ReGIndE.
Invece l’art. 16-ter d.-l- n. 179/2012 e ss.mm.ii., nell’indicare i pubblici elenchi di indirizzi PEC utilizzabili per comunicazioni e notificazioni, non menziona più, dopo la novella del 2014, i registri INI ed IPA di cui all’art. 16, comma 8, d.-l. n. 185/2008 tra i pubblici elenchi, dai quali estrarre gli indirizzi PEC ai fini della notificazione degli atti giudiziari, che invece era richiamato nella versione originaria della norma.
Ebbene, in applicazione di tale assetto normativo, il Consiglio di Stato conferma la nullità della notificazione del ricorso introduttivo di primo grado, effettuata non all’indirizzo PEC inserito nell’elenco ReGIndE, ma all’indirizzo dell’elenco pubblico INI.
Tuttavia, prosegue il Consiglio di Stato, l’esistenza di orientamenti inclini a riconoscere validità della notifica a mezzo PEC del ricorso effettuata all’amministrazione all’indirizzo tratto dagli elenchi INI ed IPA, rende doveroso accordare il beneficio della rimessione in termini.
E questo in particolare laddove era la stessa PA ad individuare nella lex specialis per le comunicazioni di gara era indicato lo stesso indirizzo INI-PEC, utilizzato anche per la richiesta di giustificazioni dell’anomalia ed era indicato in calce a tutte le comunicazioni.
Pertanto deve essere assegnato termine per la rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo ai sensi dell’art. 44, comma 4, cod. proc. amm., attesa la non univoca imputabilità della nullità della notificazione ad una condotta negligente della stessa ricorrente.
La notifica via PEC tramite l’elenco IPA è pienamente valida.
Secondo il T.A.R. Lombardia, invece, la notificazione a mezzo posta elettronica certificata effettuata all’indirizzo tratto dall’elenco presso l’Indice PA è pienamente valida ed efficace.
l’Indice PA è, infatti, un pubblico elenco e in via generale è utilizzabile ancora per le notificazioni alle P.A., soprattutto se l’amministrazione pubblica destinataria della notificazione telematica è rimasta inadempiente all’obbligo di comunicare altro e diverso indirizzo PEC da inserire nell’elenco pubblico tenuto dal Ministero della Giustizia.
A sostegno di ciò, si sofferma sul fatto che, alla luce dei generali canoni di autoresponsabilità e di legittimo affidamento, non è possibile che il notificante possa vedersi pregiudicato nelle proprie guarentigie difensive a cagione del colpevole contegno inadempiente della Amministrazione che, mancando di comunicare l’indirizzo PEC da inserire nel ReGIndE, in concreto svuota di significanza e di effettività il precetto che impone l’utilizzo di quell’elenco per le notifiche in via telematica.
I giudici lombardi, rilevato che “l’Indice PA è un pubblico elenco in via generale e, come tale, utilizzabile ancora per le notificazioni alle P.A.” (CdS, III, 70216/18), e che la stessa Amministrazione ha pacificamente reso noto alle imprese concorrenti, anche nel proprio sito web l’indirizzo pec cui effettuare le comunicazioni e le notificazioni, hanno ritenuto che fosse valida la notifica tramite l’unico indirizzo PEC concretamente messo a disposizione dalla Pubblica Amministrazione.