Dall’1 gennaio 2021 è scattato l’obbligo per le Amministrazioni del Servizio Sanitario Nazionale di effettuare gli ordini inerenti agli acquisti di servizi tramite il Nucleo Smistamento Ordini (NSO) un sistema di smistamento e supervisione degli ordini atto a potenziare il monitoraggio della spesa sanitaria e l’appropriatezza delle prescrizioni mediche.
L’obbligo del NSO era già in vigore, per le forniture di beni in sanità, dall’1 febbraio 2020.
Il sistema NSO è stato introdotto dalla legge di bilancio 2018 (legge 205/2017). Viene prevista, ai commi da 411 a 415 dell’art. 1, “al fine di incentivare l’efficienza e la trasparenza del sistema di approvvigionamento della pubblica amministrazione” la forma elettronica per “l’emissione, la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione dei documenti attestanti l’ordinazione e l’esecuzione degli acquisti”.
Successivamente, è stato emanato il decreto ministeriale, a cui la legge rimanda per l’entrata a regime del nuovo sistema: il decreto ministeriale 7 dicembre 2018, poi modificato dal D.M. 27 dicembre 2019, prevede infatti le decorrenze dell’obbligo di effettuare le ordinazioni esclusivamente tramite NSO e rinvia ad apposite Linee guida e Regole Tecniche redatte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per le modalità tecniche di attuazione del sistema.
Questo particolare sistema di ordinazioni tende ad attuare nel settore della sanità pubblica il modello più generale del SIOPE, finalizzato al controllo sui pagamenti effettuati dalle Pubbliche amministrazioni.
Inoltre trae ispirazione dal modello di eProcurement europeo PEPPOL, di cui utilizza le modalità (tra le altre previste dalle linee guida) di trasmissione dei documenti.
Nella pratica, il sistema di NSO può schematizzarsi come un flusso di informazioni (l’Ordine) tra cliente e fornitore in cui al centro si pone il nucleo di smistamento, che si occupa di controllare e vidimare l’operazione, tramite l’emissione di un particolare codice identificativo, in modo da permetterne il pagamento con l’inserimento in fattura.
Il decreto ministeriale 7 dicembre 2018 aveva previsto una decorrenza unica per l’obbligo di ordinazioni tramite NSO fissato al 1 ottobre 2019. Successivamente tale decreto è stato modificato dal D.M. 27 dicembre 2019 che ha previsto decorrenze diversificate sulla base dei tipo di ordinazione e della fase della stessa.
Infatti il decreto prevede le seguenti date di decorrenza per i beni:
– dal 1° febbraio 2020, l’ordinazione avviene esclusivamente in formato elettronico per il tramite di NSO (articolo 3, comma 2);
– dal 1° gennaio 2021 non si può dar corso alla liquidazione e al successivo pagamento delle fatture che non riportino gli estremi dei corrispondenti ordini validati da NSO (articolo 3, comma 4);
Per i servizi invece sono previste date diverse e cioè:
– dal 1° gennaio 2021, l’ordinazione avviene esclusivamente in formato elettronico per il tramite di NSO (articolo 3, comma 2);
– dal 1° gennaio 2022 non si può dar corso alla liquidazione e al successivo pagamento delle fatture che non riportino gli estremi dei corrispondenti ordini validati da NSO (articolo 3, comma 4).
I soggetti destinatari di tale obbligo sono, al momento, soltanto gli enti del servizio sanitario nazionale (quindi Regioni, Asl, Aziende ospedaliere, Aziende ospedaliere universitarie convenzionate con il SSN e Istituti di ricovero), ma non si esclude che tale sistema possa essere esteso ad altri settori della Pubblica Amministrazione.
Inoltre il cliente e/o il fornitore possono farsi assistere nelle operazioni da intermediari: in questa ipotesi saranno quest’ultimi a comunicare direttamente con il NSO e a dover utilizzare le modalità prescritte.
Dal punto di vista oggettivo, invece, sono sottoposti al sistema NSO le cessione di beni e le prestazioni di servizi, così come definite dal T.U. IVA.
Il sistema prevede 3 tipi diversi di ordinazione, differenziati anche il base al tipo di rapporto intercorrente tra cliente e fornitore:
- Ordinazione semplice: questo tipo di ordinazione prevede un unico flusso di comunicazione (cliente – NSO – Fornitore) e dovrebbe essere utilizzato quando l’operatore non ha una particolare dimestichezza con lo strumento tecnologico;
- Ordinazione completa: questo tipo di ordinazione prevede un triplo flusso di comunicazione (invio, risposta e conferma) ed è consigliata ai soggetti che hanno dimestichezza con l’uso dello strumento e quando i due soggetti non hanno mai stipulato contratti di forniture, essendo possibile effettuare la contrattazione delle condizioni della fornitura con le varie comunicazioni;
- Ordinazione pre-concordata: questo tipo di ordinazione prevede un unico flusso di comunicazione, ma opposto rispetto all’ordinazione semplice (Fornitore – NSO – cliente) e si usa quando sono sorti problemi tecnici sulla comunicazione ed è quindi necessaria soltanto la conferma dell’ordine, effettuato con modalità diverse da quelle previste dal NSO, da parte del fornitore; in questa ipotesi è necessaria una pre-autorizzazione ad emettere ordini pre-concordati, a pena di inefficacia dell’ordinazione.
Per quanto riguarda invece le modalità di trasmissione degli ordini, il sistema NSO, perseguendo lo scopo di informatizzare le procedure di ordinazione, prevede 4 diverse modalità di trasmissione:
- portale web (disponibile sono per le Pubbliche Amministrazioni registrate al SICOGE);
- PEC (tramite l’invio del messaggio a nso@pec.sogei.it);
- interoperabilità;
- PEPPOL.
Gli operatori possono scegliere liberamente la modalità da utilizzare (tranne il portale web che può essere utilizzato solo in presenza dei requisiti richiesti); inoltre la scelta prescinde anche dalla modalità utilizzata dall’altro operatore della stessa operazione, essendo possibile usare diverse modalità per la stessa ordinazione.