Il Tar Lazio con la sentenza n. 155/2021 ha individuato una terza forma di avvalimento c.d. da messa a disposizione di requisiti esperienziali diversa sia dall’avvalimento garanzia che da quello operativo. In particolare, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Dlg. 50/2016, nella particolare forma di avvalimento avente ad oggetto le esperienze professionali pertinenti, la “messa a disposizione” di mezzi, personale e professionalità non è sufficiente al fine di garantire la validità del contratto, essendo necessaria l’assunzione dell’obbligo, da parte dell’ausiliaria, di eseguire personalmente e direttamente le prestazioni dedotte in contratto.