NSO: la disciplina per gli acquisti informatici del SSN

Il nuovo obbligo di effettuare gli ordini tramite NSO ha generato perplessità sulla qualificazione giuridica di alcuni tipi di ordinazione e, di conseguenza, sulla decorrenza dell'obbligo in base all'oggetto dell'ordine, in particolare per quanto riguarda gli acquisti informatici

La recente entrata in vigore dell’obbligo per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale di effettuare le ordinazioni tramite il sistema NSO ha sollevato non pochi dubbi e incertezze nell’applicazione del sistema, soprattutto per alcune categorie di forniture (leggi qui il nostro articolo generale sul NSO).

Uno dei settori più problematici riguarda gli acquisti informatici, in quanto sempre più spesso anche gli enti della sanità pubblica necessitano di acquistare hardware e software per svolgere le loro funzioni e, con l’entrata in scena del NSO, sono sorti dubbi sulla natura e sulla qualificazione delle operazioni. 

Le linee guida del Ministero dell’Economia e delle Finanze, a cui fa espresso rinvio il D.M. 7 dicembre 2018, come modificato e integrato dal D.M. 27 dicembre 2019, per delimitare l’ambito oggettivo del NSO rinviano alla normativa in materia di IVA, stabilendone i criteri per l’individuazione.

Secondo il MEF le ordinazioni che devono essere sottoposte al Nucleo Smistamento Ordini sono quelle espressamente previste dal D.P.R. n. 633/1972, e cioè cessione di beni e prestazioni di servizi: per l’acquisto della parte hardware non vi sono particolari dubbi, essendo gli acquisti equiparati alla cessione di beni ex art. 2, comma 1, D.P.R. 633/1972; per l’acquisto dei software, invece, sono necessarie particolari precisazioni, che andranno ovviamente ad influire sulla stessa decorrenza dell’obbligo, visto che è diversa in base alla natura dell’operazione (1 febbraio 2020 per la cessione di beni e 1 gennaio 2021 per la fornitura di servizi).

Ai fini IVA non sempre la cessione dei software equivale ad una prestazione di servizi: infatti, si distingue generalmente tra software standardizzato, rientrante nella categoria della cessione di beni, e software personalizzato, che rappresenta una prestazione di servizi, ma tale distinzione generica non basta. 

L’acquisto di un software standardizzato può confluire nella diversa categoria della prestazione di servizi in due ipotesi:

  • se la consegna avviene attraverso un canale telematico;
  • se viene trasferita anche la licenza d’uso del software personalizzato a seguito di lavori di adattamento. 

Per quanto riguarda la seconda ipotesi, ai fini IVA, la realizzazione di un software funzionale alle esigenze del committente, attraverso operazioni di adattamento sul software standardizzato rappresenta una “consulenza tecnica”, e per tale caratteristica confluisce nella categoria delle prestazioni di servizi (con obbligo di effettuare le operazioni tramite NSO dal 1 gennaio 2021).

Questa modalità di distinzione tra i due tipi di operazioni è emersa dalla risoluzione n. 456/E/2008, che ha recepito l’orientamento della Corte di giustizia nella causa C-41/04 del 27 ottobre 2005.

Nel caso di acquisto di un software standardizzato non elaborato si configura, invece, una cessione di bene, trattandosi del trasferimento di un diritto di proprietà intellettuale (e quindi l’obbligo di ordinare tramite NSO decorre dal 1 febbraio 2020).

Infine un diverso criterio di distinzione si rinviene nel caso in cui il fornitore sia di un altro Paese membro dell’Unione Europea.

In tale ipotesi il criterio di qualificazione è rappresentato dalle modalità di consegna del software: se la consegna avviene tramite l’utilizzo di dispositivi fisici, l’operazione viene catalogata come cessione di beni; se, invece, il trasferimento avviene tramite canali elettronici la vendita viene qualificata come prestazione di servizi. 

Redazione

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