Pubblico impiego: approvate le linee guida sul green pass e il decreto per il rientro in presenza

Un breve commento alle più recenti novità in materia di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, insieme a tutti i documenti più rilevanti sul tema

Continua la produzione normativa in tema di pubblico impiego, volta a far fronte, da un lato, alle esigenze della pubblica amministrazione, e dall’altro, alla tutela della salute dei dipendenti e al contenimento dell’epidemia da COVID 19.

L’ulteriore novità di questi giorni è dovuta all’emanazione ufficiale del DPCM contenente le linee guida sul controllo del green pass all’interno delle PA e al decreto ministeriale sulle modalità organizzative per il rientro in presenza dei pubblici dipendenti.

Su entrambi i provvedimenti la Conferenza Unificata aveva già espresso parere favorevole nella seduta del 7 ottobre scorso, e adesso, dopo la rispettiva sottoscrizione, le relative disposizioni entrano in vigore, in tempo per consentire a tutte le PA il rispetto degli obblighi a partire dal 15 ottobre prossimo.

Cogliamo quindi l’occasione per un rapido commento delle principali novità contenute nei due provvedimenti sopra citati e per pubblicare i documenti e il materiale utile per ogni ulteriore approfondimento (i link al citato materiale – in costante aggiornamento – sono disponibili alla fine del presente articolo).

Linee guida sull’obbligo di possesso e di esibizione del green pass

Il DPCM appena firmato dal Presidente del Consiglio Mario Draghi adotta le Linee guida elaborate di concerto dal Ministro per la pubblica amministrazione e dal Ministro della salute, in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l’applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19 da parte del personale.

Si ricorda che l’art. 1 del d.l. 127 del 21 settembre 2021 ha previsto che dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al personale delle amministrazioni pubbliche (salvo soggetti esenti dalla vaccinazione), per l’accesso ai luoghi di lavoro, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19.

Le Linee guida precisano quindi che, al di fuori dell’esclusione prevista per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, l’accesso del lavoratore presso la sede di servizio non è consentito in alcun modo e per alcun motivo, a meno che lo stesso non sia in possesso della predetta certificazione (acquisita con vaccinazione, negatività al tampone o guarigione dal Covid) e in grado di esibirla in formato cartaceo o digitale, con la specificazione che il possesso del green pass non può essere oggetto di autocertificazione.

Ne consegue che il lavoratore che dichiari il possesso della predetta certificazione, ma non sia in grado di esibirla, deve essere considerato assente ingiustificato e non può in alcun modo essere adibito a modalità di lavoro agile; effetto di ciò è che al dipendente non saranno dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, previsto per la giornata di lavoro non prestata.

L’obbligo di possesso ed esibizione si estende a tutti i soggetti che accedano all’ufficio pubblico (ad es. visitatori o partecipanti a incontri); l’unica categoria di soggetti esclusa dall’obbligo è quella degli utenti, ovvero di coloro i quali si recano in un ufficio pubblico per l’erogazione del servizio che l’amministrazione è tenuta a prestare.

Il soggetto preposto al controllo è individuato nel datore di lavoro, ossia il dirigente apicale di ciascuna amministrazione o soggetto equivalente, il quale può delegare con atto scritto a specifico personale, preferibilmente con qualifica dirigenziale, in relazione alla dimensione delle strutture e della presenza di una o più sedi decentrate.

L’accertamento potrà essere svolto all’accesso della struttura, a campione o a tappeto, con o senza l’ausilio di sistemi automatici, con l’importante precisazione che non sarà comunque consentita la raccolta dei dati relativi alle certificazioni esibite dai lavoratori né la conservazione della loro copia.

Decreto del Ministro per la PA sul rientro in presenza dei pubblici dipendenti e sulle condizioni per lo smart working

Con un nostro precedente articolo avevamo già avuto modo di commentare il recente DPCM del 23 settembre 2021 – che è stato adesso pubblicato nella G.U. del 12 ottobre scorso – secondo il quale, a decorrere dal 15 ottobre 2021, la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa in tutte le amministrazioni pubbliche tornerà ad essere quella svolta in presenza (e non più quella del c.d. smart working, come previsto per tutto il periodo emergenziale).

In quella sede si era anticipato che le specifiche modalità per il rientro sarebbero state individuate da un successivo decreto del Ministro per la PA che, lo scorso 8 ottobre, è stato ufficialmente emanato ed è già stato inviato – come si apprende da un comunicato del Dipartimento della funziona pubblica, a Regioni, Province ed enti locali.

Ebbene, alla luce delle previsioni dei citati provvedimenti, dal 15 ottobre, in attesa dei rinnovi contrattuali e dell’adozione dei Piani integrati di attività e organizzazione (PIAO), con cui le amministrazioni potranno garantire uno smart working strutturato, i dipendenti pubblici saranno tenuti a rientrare a lavorare in presenza.

A tal fine, il decreto ministeriale prevede che le pubbliche amministrazioni organizzino le attività dei propri uffici prevendo il rientro in presenza di tutto il personale e che, entro la fine di ottobre, adottino le misure organizzative necessarie per la piena attuazione del decreto, assicurando comunque, da subito, la presenza in servizio del personale preposto alle attività di sportello e di ricevimento degli utenti (front office) e dei settori preposti alla erogazione di servizi all’utenza (back office), anche attraverso la flessibilità degli orari di sportello e di ricevimento dell’utenza, e anche mediante l’ausilio di piattaforme digitali già impiegate dalle pubbliche amministrazioni.

Secondo il decreto, poi, allo scopo di evitare che il personale si concentri nella stessa fascia oraria, possono essere individuate fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita ulteriori rispetto a quelle già adottate, anche in deroga alle modalità previste dai contratti collettivi.

Per quanto riguarda lo smart working, la sua portata viene decisamente limitata dal decreto, secondo il quale, nelle more della specifica regolamentazione del lavoro agile da parte della contrattazione collettiva e della definizione delle modalità e degli obiettivi del lavoro agile da definirsi nell’ambito del PIAO, l’accesso a tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa potrà essere autorizzato nel rispetto di una serie di condizioni.

In particolare, si prevede che lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile non debba mai pregiudicare o ridurre la fruizione dei servizi resi all’amministrazione a favore degli utenti.

Inoltre, l’amministrazione dovrà garantire un’adeguata rotazione del personale che può prestare lavoro in modalità agile, dovendo essere prevalente, per ciascun lavoratore, l’esecuzione della prestazione in presenza.

Sul piano delle concrete modalità di svolgimento dello smart working, si dispone che le PA debbano dotarsi di una piattaforma digitale o di un cloud per garantire la più assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni che vengono trattate dal lavoratore nello svolgimento della prestazione in modalità agile, e debbano altresì fornire al personale dipendente apparati digitali e tecnologici adeguati alla prestazione di lavoro richiesta.

Infine, il decreto ripristina l’obbligo di accordo individuale tra datore e lavoratore di cui all’art. 18 della legge 81/2017, prescrivendo che lo stesso accordo debba definire, come minimo, gli specifici obiettivi della prestazione resa in modalità agile, le modalità e i tempi di esecuzione della prestazione e della disconnessione del lavoratore e le modalità e i criteri di misurazione della prestazione.

Per un approfondimento, si rende disponibile, di seguito, tutta la documentazione utile, che verrà costantemente aggiornata.

Obbligo di green pass

Il testo ufficiale del DPCM contenente le Linee Guida

Le slides di approfondimento pubblicate dal Dipartimento della Funzione pubblica

Le note di lettura dell’ANCI

La scheda di lettura del d.l. 127/2021 a cura dell’Ufficio Studi del CNF, sull’accesso agli uffici giudiziari da parte degli avvocati

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Smart working e rientro in presenza dei lavoratori

Il testo ufficiale del decreto ministeriale

Le slides di approfondimento pubblicate dal Dipartimento della Funzione Pubblica

Le note di lettura dell’ANCI

Il nostro redazionale sul DPCM del 23 settembre 2021

Il testo del DPCM 23 settembre 2021, pubblicato in G.U.

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Link alle FAQ della Presidenza del Consiglio su green pass e lavoro nella PA

Redazione

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