Sui poteri del TAR per far eseguire le sentenze civili e del lavoro

Con recente sentenza, depositata il 24 marzo 2023, numero 964, il TAR Catania (presidente estensore Daniele Burzichelli) è tornato sulla questione relativa ai poteri del Giudice amministrativo in sede di ottemperanza, laddove sia chiamato a garantire l’esecuzione di sentenze civili e del lavoro passate in giudicato.

Il Collegio, accogliendo il ricorso per ottemperanza presentato dallo studio legale Giurdanella, ha effettuato una ricognizione sulla recente giurisprudenza amministrativa, così osservando:

“Eventuali controversie di ordine sostanziale in ordine al quantum effettivamente dovuto esulano dalla giurisdizione di questo Tribunale, come risulta dalle seguenti affermazioni giurisprudenziali:
a) T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 1 settembre 2020, n. 2151: “a fronte di statuizioni giudiziali rese dal giudice civile, il giudice dell’ottemperanza è chiamato a svolgere essenzialmente una mera attività esecutiva; il giudice amministrativo dell’ottemperanza non ha, infatti, la possibilità di integrare in alcun modo la decisione civile, essendo rigidamente vincolato al comando contenuto in sentenza e non potendo dar vita a quell’attività di precisazione e integrazione del giudicato che contraddistingue l’attività di esecuzione delle sentenze del giudice amministrativo, nell’ambito del cosiddetto fenomeno del giudicato a formazione progressiva; ciò in quanto il giudice amministrativo dell’esecuzione non è fornito di giurisdizione nella materia oggetto di giudicato, e ove gli si riconoscesse una cognitio piena, con il potere integrare la decisione del giudice ordinario per quanto non precisato nel giudicato, si ammetterebbe la sindacabilità attraverso il giudizio d’ottemperanza del rapporto sottostante di cui difetta di giurisdizione”;
b) Cons. Stato, Sez. IV, 20 maggio 2020, n. 3196: “i poteri cognitori del giudice dell’ottemperanza, allorché viene chiamato a pronunciarsi sull’avvenuta esecuzione di un provvedimento emesso da un altro plesso giurisdizionale, sono limitati alla mera esecuzione del titolo azionato, senza che sia possibile alcuna interpretazione del giudicato o, addirittura, una sua integrazione; conseguentemente, a fronte di una statuizione del decreto ingiuntivo che quantifica esattamente le somme dovute dall’amministrazione statale, il pagamento effettuato per un importo inferiore non potrà che dirsi inesatto, con conseguente fondatezza della domanda proposta da chi assume l’inottemperanza del provvedimento giudiziario”;
c) T.A.R. Sicilia, Palermo. Sez. I, 23 aprile 2020, n. 737: “in sede di esecuzione di sentenze amministrative il giudice dell’ottemperanza può ‘riempire’ gli spazi vuoti lasciati dal giudicato e adottare statuizioni simili a quelle del giudizio di cognizione; analogo potere integrativo non sussiste, diversamente, nel caso di ottemperanza di sentenze del giudice ordinario; in tale seconda ipotesi, infatti, il giudice amministrativo dell’esecuzione non è fornito di giurisdizione nella materia oggetto di giudicato, come nel caso in specie: sicché l’azione del giudice dell’ottemperanza si deve contenere nell’ambito di un’attività meramente esecutiva del disposto del giudice ordinario, che si pone come un limite particolarmente stringente; il giudice amministrativo, quindi, in sede di giudizio di ottemperanza delle pronunce del giudice ordinario, non può porre in essere quell’attività cognitoria di precisazione e integrazione del giudicato che spesso contraddistingue l’attività di esecuzione delle sentenze del giudice amministrativo”;
d) T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 1 dicembre 2020, n. 3232: secondo quanto previsto dall’art. 112, comma 2, lettera c, c.p.a., l’ottemperanza di sentenza del giudice civile può essere richiesta al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della Pubblica Amministrazione di conformarsi per quanto riguarda il caso deciso al giudicato e di conseguenza per dare esecuzione a puntuali statuizioni che non sono state eseguite, ma non per introdurre, come si vorrebbe fare nel caso, nuove questioni di cognizione che sono invece riservate alla giurisdizione del giudice ordinario;
e) T.A.R. Toscana, Firenze, Sez. II, 9 ottobre 2020, n. 1194: il giudice dell’ottemperanza non può esercitare il potere di integrare il titolo azionato, se questo è stato adottato da un giudice appartenente a un diverso ordine su una questione rientrante nella di lui giurisdizione;
f) T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 1 ottobre 2020, n. 4158: una statuizione giudiziale recante condanna generica, non è suscettibile di essere portata ad esecuzione mediante il rimedio dell’ottemperanza: invero, tale tipo di pronuncia non solo non costituisce valido titolo esecutivo per difetto del requisito di liquidità del diritto portato dal titolo ex art. 474 c.p.c., ma implica, altresì, che per la sua attuazione dovrebbe essere svolto un accertamento nel merito del rapporto sottostante, oggetto di cognizione del giudice ordinario, che non può tuttavia essere effettuato nell’ambito del giudizio di ottemperanza da parte del giudice amministrativo, essendo quest’ultimo sprovvisto di giurisdizione su tale rapporto;
g) Cons. Stato Sez. III, 25 agosto 2020, n. 5201: a fronte di statuizioni giudiziali del giudice civile recanti condanne al pagamento di somme, a differenza delle sentenze che operano una disapplicazione, o delle sentenze amministrative di annullamento, il giudice dell’ottemperanza svolge generalmente una mera attività esecutiva e non ha alcuna possibilità di integrare la decisione civile, non foss’altro poiché, diversamente, si finirebbe per ammettere la sindacabilità del rapporto sottostante in palese difetto di giurisdizione;
h) T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 21 agosto 2020, n. 3621: non è ammissibile il giudizio di ottemperanza di una sentenza con la quale il giudice civile abbia impartito al Comune l’ordine del ripristino dello stato dei luoghi, senza però indicare in modo puntuale quali siano le opere da eseguire, così da demandare alla fase esecutiva l’individuazione delle sole concrete modalità di esecuzione delle stesse; il giudice amministrativo può, infatti, integrare la sentenza della quale si chiede l’ottemperanza esclusivamente ove si tratti di sentenza emessa da un giudice della medesima giurisdizione”.

Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza dell’Amministrazione resistente, è stato nominato il segretario generale di un Comune limitrofo, con facoltà di delega ad altro funzionario dell’ufficio, quale commissario ad acta per procedere a seguire in via sostitutiva.

Qui il testo integrale della sentenza.

Redazione

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