La storia dell’orsa che ha ucciso il runner

E’ una vicenda ormai tristemente nota: l’orsa che ha ucciso il runner in Trentino.

E’ anche una vicenda processuale, risalente ormai ad alcuni anni fa.

Si tratta dell’orsa bruna, nome in codice JJ4, di cui la giustizia amministrativa si occupa dal 2020, periodo in cui l’orsa, avvistata con tre cuccioli, era stata catturata (lasciando in libertà i tre figli).

Da segnalare, sulla vicenda relativa alla prima cattura:
– l’ordinanza del TAR Trento, 41 del 2020
– il decreto del presidente del Consiglio di Stato, Fattini, 6002 del 2020
– l’ordinanza del Consiglio di Stato (presidente Fattini, estensore Ferrari), 7061 del 2020
– la sentenza del TAR Trento, 56 del 2021

Da ultimo, dopo la morte del runner e l’ordinanza che ordina l’immediato abbattimento dell’orsa, è intervenuto il decreto del presidente del TAR Trento, Rocco, n. 19 del 14 aprile 2023, che ha sospeso la decisione, con articolata motivazione, riportata di seguito.

– – –

Si controverte sulla necessità del parere preventivo dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale). Si tratta di un Ente pubblico di ricerca (istituito nel 2008 con la legge 133/2008). Il Consiglio di Stato lo ritiene necessario presupposto, il TAR Trento non è d’accordo, ma ritiene che -nel caso concreto- aver deciso di sentire comunque l’ISPRA abbia comportato un “autovincolo” per la Provincia di Trento, che avrebbe dunque adesso l’onere di acquisire il parere richiesto, non solo per le vie brevi, ma in modo formale.

– – –

Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)

Il Presidente
ha pronunciato il presente
Decreto
n. 19 del 14 aprile 2023

sul ricorso numero di registro generale 49 del 2023, proposto da
Associazione Lav Lega Antivivisezione, Associazione Lac Lega per L’Abolizione della Caccia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’avvocato Claudio Linzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia Autonoma di Trento, non costituitasi in giudizio;

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,

dell’ordinanza n. 1 del 8.4.2023 del Presidente della Provincia autonoma di Trento, avente ad oggetto: “Provvedimento contingibile ed urgente. Intervento di rimozione di un orso pericoloso per l’incolumità e la sicurezza pubblica”, nonché di altre ordinanze, non conosciute, che abbiano ulteriormente confermato e/o precisato la misura soppressiva.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla parte ricorrente, ai sensi dell’art. 56 c.p.a.;

Ritenuto che nella presente fase di sommaria valutazione della fattispecie deve necessariamente limitarsi alla disamina dei provvedimenti resi oggetto di impugnativa dei quali è ad oggi comprovata la materiale esistenza, ossia la sola ordinanza contingibile e urgente n, 1 dell’8 aprile 2023 emanata dal Presidente della Provincia Autonoma di Trento (cfr. doc. 1 prodotto dalla parte ricorrente), risultando viceversa manifestamente inammissibile l’impugnazione contestualmente proposta da parte delle ricorrenti associazioni di “altre ordinanze, non conosciute, che abbiano ulteriormente confermato e/o precisato la misura soppressiva” (così l’epigrafe dell’atto introduttivo del presente giudizio);

Ritenuto, sempre avendo riguardo alla sommarietà della presente fase monocratica di giudizio e salva in ogni caso restando una diversa valutazione della fattispecie da parte del Collegio nel susseguente procedimento camerale di cui all’art. 55 c.p.a., che l’impugnato provvedimento risponde pienamente ai requisiti di legittimità dell’ordinanza contingibile e urgente di cui all’art. 52, comma 2, dello Statuto di autonomia speciale della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige/Südtirol approvato D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e dell’art. 18, comma 2, della l.r. 4 gennaio 1993, n. 1, confermato quest’ultimo dall’art. 62, comma 4, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2: e ciò stante l’eclatanza e l’estrema gravità del fatto ivi considerato a proprio presupposto in termini di serio pericolo per la sicurezza e l’incolumità degli abitanti e dei frequentatori in genere delle aree prossime al Monte Peller, ubicato tra i territori comunali della Val di Sole e della Val di Non, ossia “che in data 5 aprile 2023, in loc. Strada forestale Crocefisso Prà Conz, comune di Caldes, un giovane di 26 anni, che era uscito a correre, veniva trovato morto nel bosco e che, come confermato dalle operazioni peritali svolte la mattina del 7 aprile 2023, le ferite da questi riportate sono da attribuire ad un orso bruno”;

Rilevato che, in dipendenza di quanto accaduto, con il provvedimento impugnato è stato disposto “1) di proseguire il monitoraggio intensivo dell’area ove si è verificato l’incidente, al fine di assicurare la massima tutela dell’incolumità e della sicurezza pubblica; 2) di procedere nel più breve tempo possibile all’identificazione genetica dell’esemplare che si è reso protagonista dell’incidente in oggetto; 3 di procedere all’abbattimento dell’esemplare identificato ai sensi del punto 2). A tal fine eventuali esemplari catturati, indiziati di essere quello ricercato, potranno essere custoditi momentaneamente in cattività in attesa della conferma genetica della loro identità”;

Rilevato – altresì – che costituisce circostanza fattuale presentemente e generalmente nota, desunta da comunicati ufficiali dell’Amministrazione provinciale e da notizie rese pubbliche dagli organi d’informazione nazionali e locali, la medio tempore intervenuta conclusione dell’indagine genetica volta a stabilire l’identità dell’animale autore dell’aggressione e che per il suo esito l’animale medesimo è stato identificato nell’orsa JJ4, già a suo tempo resasi responsabile di pregressi episodi di aggressione nei confronti di altre persone (ancorchè non conseguenze non gravi come quella dianzi descritto), e la cui ordinanza contingibile e urgente di captivazione, dopo essere stata cautelativamente sospesa nei suoi effetti ai sensi dell’art. 62 c.p.a dapprima con decreto monocratico dell’allora Presidente della Sez. III del Consiglio di Stato n. 6002 dd. 17 ottobre 2020 e, susseguentemente, con l’ordinanza cautelare n. 7061 emessa in data 11 dicembre 2020 in sede collegiale dalla medesima Sez. III, è stata da ultimo definitivamente annullata per difetto di istruttoria da questo stesso Tribunale con le sua non impugnata sentenza n. 56 del 21 aprile 2021, passata quindi in giudicato, peraltro con la testuale precisazione “che non potendo essere frustrata la preminente esigenza di tutela dell’incolumità pubblica – la Provincia, nell’esercizio delle proprie funzioni… dovrà rinnovare la valutazione relativa all’attuale pericolosità di JJ4, tenuto conto di tutti gli episodi di cui l’orsa si è resa protagonista.

In altri termini la Provincia – nel rinnovare l’esercizio del potere in conformità con quanto affermato nella presente sentenza e tenuto conto delle sopravvenienze di fatto – dovrà rivalutare, alla luce del PACOBACE, il grado di problematicità dell’animale e porre in essere le conseguenti azioni, applicando la procedura ordinaria, oppure ricorrendo allo strumento extra ordinem dell’ordinanza contingibile e urgente, ovviamente a condizione che si configurino nuovamente tutti i relativi presupposti, ivi compresa l’urgenza di provvedere. Di conseguenza, nell’ambito di tale nuova valutazione, formerà oggetto di apprezzamento ogni episodio attestante la problematicità dell’orsa, anche ulteriore rispetto a quelli, già accertati, del 22 giugno 2020 e del 29 agosto 2020” (cfr. testualmente ivi);

Rilevato, quindi, che l’ordinanza contingibile e urgente qui impugnata attiene ora esclusivamente alla ricerca di tale orsa al fine di provvedere al suo immediato abbattimento;

Ritenuto che l’ordinanza stessa si configura, pertanto, come puntuale adempimento della surriportata statuizione giudiziale passata in giudicato in ordine alla prevenzione e alla repressione dei comportamenti pericolosi posti in essere dalla predetta orsa JJ4, anche e soprattutto con riguardo alla dichiarata possibilità di utilizzo del provvedimento contingibile e urgente, in ordine al quale – per quanto già dianzi precisato – appaiono allo stato sussistere tutti i presupposti per la sua legittima emanazione;

Ritenuto che l’estrema gravità di quanto accaduto astrattamente giustifichi, nella specie, l’adozione della misura dell’abbattimento dell’animale disposta dall’ordinanza qui impugnata, e ciò in quanto l’episodio va risulta sussumibile, per la sua intrinseca gravità, alla conseguenza espressamente prevista dalla lett. k) della tabella 3.2. inclusa nel §3.4.1. Definizione ambiti di intervento per azioni di controllo del “Pianp d’Azione interregionale per la Conservazione dell’Orso Bruno sulle Alpi Centro-Orientali” (PACOBACE), recepito dalla Giunta della Provincia Autonoma di Trento con deliberazione n. 1476d el 13 luglio 2007 e approvato con decreto direttoriale del Ministero dell’Ambiente n. 1810 del 5 novembre 2008 anche ai sensi della disciplina contenuta nel d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, recante il regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Rilevata peraltro anche la notorietà della circostanza che la giurisprudenza di questo stesso Tribunale costantemente afferma che nell’ipotesi di legittima adozione di un’ordinanza contingibile e urgente di captivazione e/o abbattimento di un orso probatamente riconosciuto come “pericoloso” non necessita la previa acquisizione di un parere al riguardo da parte dell’Istituto per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), e ciò in quanto adempimento assolutamente incompatibile per i suoi tempi con l’evidente urgenza di provvedere alla tutela della sicurezza e della incolumità pubblica, nel mentre la sin qui prevalente giurisprudenza del Consiglio di Stato la ritiene inderogabilmente necessaria anche con riguardo a quanto previsto dall’art. 11 del d.P.R. n. 457 del 1997 e e all’art. 1, comma 1, della l.p. 11 luglio 2018, n. 9;

Rilevato che nella sua parte motiva l’ordinanza qui impugnata fa riferimento alla circostanza che l’ISPRA, “cui è stato comunicato l’accaduto, sulla base delle informazioni fornite, ha condiviso la valutazione della sua gravità”, e riferisce – altresì – che la medesima ISPRA “si è comunque espressa per le vie brevi nel corso della riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica tenutasi in data 7 aprile 2023 presso il Commissariato del Governo” con riguardo al sopradescritto e più recente episodio di aggressione riferito al comportamento dell’orsa JJ4 “evidenziando che, alla luce delle informazioni fornite, le misure indicate dal Presidente della Provincia Autonoma di Trento sono in linea con il PACOBACE e quindi tecnicamente accettabili”;

Ritenuto che mediante la formulazione di tali considerazioni motive ora qui riportate l’Amministrazione provinciale da un lato ha inteso prudenzialmente ricercare, anche nel contesto dell’adozione della qui impugnata ordinanza contingibile e urgente, l’emissione da parte dell’ISPRA di un parere favorevole alla misura dell’abbattimento dell’orsa jj4 con ciò autolimitando la propria sfera di discrezionalità amministrativa, e che peraltro dalla stessa lettura dell’ordinanza medesima tale parere non risulta sin qui espressamente emanato nelle forme di un apposito documento sottoscritto da un soggetto a ciò competente ad esprimersi formando in modo inequivoco la volontà dell’Istituto da luirappresentato;

Rilevato che ai sensi del medesimo art. 56, comma 2, ultimo periodo, c.p.a.. il Presidente del T.A.R., al fine dell’emissione del proprio provvedimento cautelare monocratico, può “ove ritenuto necessario … fuori udienza e senza formalità” sentire “anche separatamente, le parti che si siano rese disponibili prima dell’emanazione del decreto” e che in tale facoltà può naturalmente ricomprendersi anche l’acquisizione presso le parti, nonché aliunde, di documentazione e di chiarimenti scritti necessari ai fini della decisione di causa (cfr. sul punto ad es. il proprio decreto presidenziale 12 luglio 2020, n. 16, parimenti emesso ai sensi dell’art. 56 c.p.a.) ;

Ritenuto pertanto necessaria, ai fini del decidere, l’acquisizione agli atti del fascicolo processuale, da parte della Provincia Autonoma di Trento, di una documentata relazione sui fatti per cui è causa, corredata dalla copia del verbale della predetta riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica tenutasi in data 7 aprile 2023 presso il Commissariato del Governo di Trento e relativa ai fatti medesimi, nonché dai referti sanitari sulle cause del decesso e la natura e tipologia delle ferite riscontrate sulla vittima, nonchè dai referti attestanti l’individuazione dell’orsa JJ4 quale animale aggressore; a tale incombente la Provincia Autonoma di Trento provvederà mediante deposito telematico nel fascicolo processuale digitale della presente causa entro le ore 12.00 del giorno 27 aprile 2023:

Ritenuto, nello stesso senso, di chiedere una documentata relazione per quanto di conoscenza sui fatti di causa anche all’ISPRA, anche e soprattutto con riguardo alle circostanze affermate nella parte motiva dell’ordinanza qui impugnata in ordine a non meglio specificati pareri sin qui asseritamente forniti nelle “vie brevi” da parte di proprio personale e di contenuto che si afferma concorde con il disposto dell’ordinanza medesima; a tale incombente l’ISPRA, in persona del suo Direttore Generale pro tempore, provvederà mediante deposito telematico di quanto chiesto presso la Segreteria di questo Tribunale, che poi lo riverserà nel fascicolo digitale del presente procedimento, entro le ore 12.00 del giorno 4 maggio 2023;

Ritenuto che le primarie necessità di sicurezza e di tutela dell’incolumità pubblica perseguite con l’ordinanza qui impugnata possano essere opportunamente e contingentemente contemperate con la necessità che il Collegio statuisca ai sensi dell’art. 55 c.p.a. sul proposto incidente cautelare senza che medio tempore sopravvengano conseguenze irreparabili, e che pertanto sino all’esito della relativa udienza camerale l’ordinanza medesima possa essere sospesa interinalmente nel suo effetto di consentire l’immediata soppressione dell’orsa JJ4, la quale pertanto, nell’evenienza della sua cattura, dovrà essere reclusa in attesa dell’acquisizione di un formale parere reso dall’ISPRA circa la necessità della sua soppressione ovvero circa la possibilità di un suo eventuale trasferimento in altro sito esterno alla Regione Autonoma Trentino – Alto Adige/ Südtirol, anche estero, che inderogabilmente offra elevati standard per le esigenze di sicurezza e di incolumità per i suoi frequentatori e senza che ciò comporti qualsivoglia spesa a carico della Provincia Autonoma di Trento o dello Stato;

nell’esprimere tale parere dovrà inoltre essere motivatamente considerato il contenuto del § 5.2.2. Cattura per successivo spostamento delle vigenti “Linee Guida per l’attuazione della legge provinciale n. 9/18 e dell’articolo 16 della Direttiva Habitat in relazione all’orso bruno” approvate dalla Giunta della Provincia Autonoma di Trento con deliberazione n. 1091 dd. 25 giugno 2021, trattandosi di parte di tale provvedimento non annullata per effetto della sentenza n. 150 dd. 29 settembre 2021 resa da questo stesso Tribunale;

Premesso che ogni altra possibilità per la sorte dell’animale dovrebbe essere, allo stato, ragionevolmente esclusa e che il parere dell’ISPRA dovrà essere comunque reso entro cinque giorni dalla cattura dell’animale medesimo e in ogni caso valutato da questo Tribunale in sede collegiale prima del suo recepimento ed esecuzione da parte della Provincia, la soppressione dell’animale medesimo potrà nelle more avvenire con immediatezza unicamente nel caso di comprovato pericolo per il personale impiegato nelle operazioni per la sua cattura, oppure per altre persone estranee anche occasionalmente presenti.

Rilevato che l’atto introduttivo del presente giudizio è stato notificato in data 13 aprile 2023 e depositato nella stessa data e che pertanto, ai fini dell’osservanza dei termini a difesa delle parti contemplati dall’art. 55, comma 5, c.p.a., la trattazione dell’incidente cautelare in sede collegiale deve avvenire alla susseguente camera di consiglio dell’11 maggio 2023, ora di rito.

P.Q.M.

– Accoglie in via interinale, nei limiti di cui in motivazione e sino all’esito della camera di consiglio convocata per la disamina in sede collegiale della presente fattispecie, la domanda proposta nella presente sede di giudizio monocratico;
– Dispone gli incombenti istruttori descritti nella parte motiva del presente decreto;
– Fissa per la trattazione collegiale dell’incidente cautelare la camera di consiglio dell’11 maggio 2023, ora di rito, con l’avvertenza che la stessa si svolgerà con le modalità allo stato contemplate dal proprio decreto n. 9 dd. 29 marzo 2023, pubblicato nel sito www.giustizia-amministrativa.it.

Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazioni intimata ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa per la Regione Trentino – Alto Adige/ Südtirol, Sede di Trento, che provvederà a darne comunicazione alle parti, nonché al Direttore Generale pro tempore dell’Istituto per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), Via Vitaliano Brancati n. 48 – 00144 Roma, PEC protocollo.ispra@ispra.legalmail.it nonché segreteria.generale@isprambiente.it

Così deciso in Trento il giorno 14 aprile 2023.

Il Presidente
Fulvio Rocco

Redazione

Lo studio legale Giurdanella & Partners dedica, tutti i giorni, una piccola parte del proprio tempo all'aggiornamento del sito web della rivista. E' un'attività iniziata quasi per gioco agli albori di internet e che non cessa mai di entusiasmarci. E' anche l'occasione per restituire alla rete una parte di tutto quello che essa ci ha dato in questi anni. I giovani bravi sono sempre i benvenuti nel nostro studio legale. Per uno stage o per iniziare la pratica professionale presso lo studio, scriveteci o mandate il vostro cv a segreteria@giurdanella.it