Nuovo Codice degli appalti – Novità in materia di garanzie

Tra le novità introdotte nel nuovo Codice degli appalti (D. Lgs. n. 36/2023) figura la disciplina delle modalità di prestazione delle garanzie richieste per la partecipazione alle procedure di gara e delle garanzie definitive da costituire per la sottoscrizione del contratto.

Tali novità vengono introdotte attraverso l’art. 106, comma 1 (garanzie richieste per la partecipazione alla procedura di gara), a sua volta richiamato dall’art. 117, comma 1 (garanzie definitive da costituire per la sottoscrizione del contratto). L’articolo prevede che la garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione o di fideiussione.

Nel caso in cui venga scelto il metodo della cauzione, questa, a norma del secondo comma dell’art. 106, dovrà essere costituita “presso l’istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall’ordinamento vigente”.

La garanzia fideiussoria, conformemente a quanto disposto dal vecchio codice, “può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa”. La novità introdotta per questa metodologia di garanzia dal terzo comma dell’art. 106 sta nella previsione dell’obbligo, per la garanzia fideiussoria, di essere “emessa e firmata digitalmente.

Inoltre, la garanzia fideiussoria dovrà essere verificabile telematicamente presso l’emittente, ovvero gestita mediante ricorso a “piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell’articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall’AgID con il provvedimento di cui all’articolo 26, comma 1”. Si nota quindi l’attenzione posta dal legislatore alla digitalizzazione all’interno del nuovo codice. Infatti, non vi è un obbligo di scegliere come metodologia di garanzia la fideiussione, essendo ancora possibile scegliere la cauzione. In ogni caso la polizza deve essere “nativa digitale”, tipologia di formato ritenuto come presupposto necessario ai fini di assicurare un aumento dell’efficienza e della sicurezza del sistema.

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Redazione

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