Il Tar Catania sulla legittimità della nuova Cittadella Giudiziaria

Con la sentenza del 23 giugno 2023, n. 1968 il Tar Catania, sez. II, ha rigettato il ricorso proposto dall’Osservatorio delle Politiche Urbane e Territoriali ETS, rappresentato e difeso dallo Studio Giurdanella. Il ricorso era stato presentato avverso la costruzione dei Nuovi Uffici Giudiziari della Città di Catania – ex edificio Poste Ferrovie (c.d. Cittadella Giudiziaria).

Il Collegio ha ritenuto che la sola firma dell’atto integrativo alla Convenzione del 20 dicembre 2016, da parte del solo Provveditorato Interregionale OO.PP. Sicilia-Calabria, e non anche da parte di tutti gli altri soggetti partecipi della originaria convenzione, fosse sufficiente per la legittimità del provvedimento.

Parimenti rigettate sono state anche le censure relative ai profili di incompatibilità ambientale dell’intervento di “Riqualificazione del plesso di Viale Africa da destinare a sede degli uffici giudiziari di Catania”. Il ricorrente, invero, aveva evidenziato diversi profili problematici relativi all’assetto territoriale, con specifico riguardo al carico urbanistico, all’impatto ambientale e paesaggistico e alla mancanza di verde pubblico e la carenza di parchi urbani.

A tal riguardo, il Tar ha condiviso la tesi del Comune di Catania, secondo cui l’esistenza del: “palazzo di giustizia previsto oggi ha certamente un carico urbanistico inferiore a quello previsto dall’ufficio postale [preesistente]”, anche in considerazione del “bilancio complessivo del carico urbanistico della città di Catania”.

Il Collegio, altresì, non ha aderito all’ulteriore tesi del ricorrente, basata sull’incompatibilità degli Uffici con l’assetto territoriale con specifico riguardo all’impatto ambientale e paesaggistico. L’Osservatorio ricorrente aveva, infatti, sottolineato nel ricorso che i nuovi uffici giudiziari verrebbero eretti “su una porzione del waterfront della città di Catania. Adiacenti al centro fieristico “Le Ciminiere” – prezioso esempio di archeologia industriale reso fruibile grazie alla scelta di valorizzazione ambientale – [e che, quindi] i nuovi uffici giudiziari andrebbero a deteriorare irrimediabilmente una parte di costa catanese”.

Tali affermazioni, sono state ritenute dal Giudice amministrativo: “benché suggestive […] sconfessate dalla realtà dei fatti”. Invero, secondo il Tar, i lavori interessano un’area: “già completamente antropizzata e posta a servizio di attività che, seppure impattanti, sono coessenziali al modello di società che è venuta fuori dalla rivoluzione industriale nelle sue diverse fasi. L’area in questione infatti è stata in particolare già utilizzata per esigenze di servizio rispetto allo svolgimento del traffico ferroviario e per attività industriali (in particolare, per la trasformazione dei minerali di zolfo estratti nell’isola)”. Secondo il Collegio: “il fatto che una parte di quel patrimonio di archeologia industriale sia stato già salvato – mediante gli specifici interventi di recupero mediante i quali è avvenuta la realizzazione del centro fieristico “Le Ciminiere” – e che la costa, per ampio tratto dell’area in considerazione, oltre che ad essere attraversata da binari, sia comunque costituita da una scogliera a precipizio sul mare [così da render arduo comprendere come essa possa essere resa fruibile dall’intera comunità]”, non ha determinato la violazione dell’art. 9 dell Cost. (tutela ambientale).

Infine, non è stata accolta nemmeno la tesi secondo cui i lavori per la costruzione della Cittadella Giudiziaria aggraverebbero la carenza di spazi adibiti al verde pubblico. Secondo il Giudice di prime cure, infatti, la normativa citata a sostegno di tale tesi può fungere “unicamente da argine a nuovi consumi di suolo, ma non anche da strumento per riconquistare alla originaria loro consistenza naturale delle aree invece già modificate dall’impatto antropico”. In altri termini, la destinazione a verde pubblico sussisterebbe soltanto “sulla carta, e non in rerum natura”.

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Redazione

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