Il d.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, ovvero il Codice del Terzo Settore (CTS), disciplina al suo Titolo VI il RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore), demandando per le specifiche, ex art. 53, al d.m. 106/2020.
L’art. 7 del d.m. 106/2020, titolato “Effetti dell’iscrizione nel RUNTS”, specifica che l’iscrizione al RUNTS ha effetto costitutivo relativamente all’acquisizione della qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) e costituisce presupposto ai fini della fruizione dei benefici (fiscali, sociali ed economici) previsti dal CTS e dalle vigenti disposizioni in favore degli ETS.
Le associazioni e le fondazioni del Terzo settore possono acquistare la personalità giuridica mediante l’iscrizione nel RUNTS.
È previsto un trattamento diverso per le APS, le ODV, gli enti filantropici, le società di mutuo soccorso tenute ad iscriversi ad una rete associativa o ad una rete associativa nazionale: in questi casi la spettanza dei benefici fiscali non deriva dall’iscrizione nel RUNTS, ma dall’iscrizione nella sezione “imprese sociali” del Registro Imprese.
Cosa comporta, a sua volta, l’acquisizione della qualifica di ETS nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni?
Una volta ottenuta la qualifica di ETS l’ente, nei suoi rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, può vedersi applicare tanto gli istituti del Titolo VII del CTS (coinvolgimento degli E.T.S. (co-programmazione, co-progettazione, accreditamento), convenzioni (con ODV e associazioni di promozione sociale), servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza), quanto la disciplina del nuovo Codice Appalti, d.lgs. 36/2023, efficace dal 1°luglio. Quest’ultimo riconosce la natura di interesse generale delle attività svolte dagli ETS, convergente dunque con le attività svolte dalle PP.AA., affermando che un efficace rapporto tra pubblico e privato sociale può produrre risultati molto positivi per lo sviluppo del Paese.
“Articolo 6 Codice dei Contratti pubblici. Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore”.
“In attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato. Non rientrano nel campo di applicazione del presente codice gli istituti disciplinati dal Titolo VII del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017”.
L’articolo in parola dà, come si evince dal suo incipit, attuazione ai due principi costituzionali di cui agli artt. 2 e 118 comma 4 della nostra Carta Fondamentale che ambiscono, rispettivamente, alla solidarietà sociale e al coinvolgimento della società civile nello svolgimento di funzioni amministrative. Gli ETS, infatti, già di per sé contribuiscono all’attuazione di tali due principi sostenendo i singoli cittadini nello svolgimento di attività di interesse generale e le PP.AA. possono contribuire a loro volta all’attuazione di tali due principi condividendo con gli E.T.S. la funzione amministrativa. Per “modelli organizzativi di amministrazione condivisa” si intendono modelli fondati sulla comunanza di interessi tra E.T.S. e PP.AA., “privi di rapporti sinallagmatici”, dunque non necessariamente a prestazioni corrispettive.
Qualora ricorrano le condizioni previste dall’articolo – ovvero quando si tratta di “attività a spiccata valenza sociale” e di E.T.S. che “contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato” – la P.A. può interagire con l’E.T.S. non utilizzando i modelli fondati sulla concorrenza e disciplinati dal mondo dei contratti pubblici, bensì utilizzando i modelli fondati sulla solidarietà sociale e sussidiarietà orizzontale. L’art. 6 del codice contratti pubblici ha, in tal modo, sancito la coesistenza di due modelli organizzativi alternativi, quando ovviamente ne ricorrono le condizioni, superato la tendenza ad assicurare la prevalenza assoluta di quello concorrenziale e, anzi, messo sullo stesso piano il principio della concorrenza con i principi della solidarietà e sussidiarietà orizzontale, parimenti protetti dalla Costituzione agli artt. 2 e 118, comma 4 Cost.
D’altronde già la Corte Costituzionale con la sentenza n. 131 del 2020 aveva sancito la coesistenza di tali due modelli organizzativi, facendo riferimento all’alternatività del Codice degli appalti e del Codice del Terzo settore. Secondo le delucidazioni fornite dalla Corte nel 2020, già il Titolo VII del CTS (“Dei rapporti con gli Enti Pubblici), e specificatamente l’articolo 55, rappresenta una delle più significative attuazioni dei principi costituzionali di solidarietà sociale e sussidiarietà orizzontale, ambendo al coinvolgimento della società civile nello svolgimento di funzioni amministrative. In tale sentenza, infatti, la Corte parlava già degli istituti di cui all’art. 55 CTS come quelli che permettono un’“amministrazione condivisa tra E.T.S. e PP.AA., alternativa a quella del profitto e del mercato”.
C’è comunque da sottolineare che gli istituti disciplinati dal Titolo VII del CTS richiedono, in ogni caso, una procedura di individuazione degli E.T.S. che rispetti i principi di trasparenza, imparzialità, pubblicità di cui alla legge n. 241/1990, tramite avviso pubblico, manifestazioni di interesse, ovvero previa definizione degli obiettivi generali e specifici dell’intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l’individuazione degli enti partner.
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