Nuovo regolamento ANAC per l’assegnazione d’ufficio di una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata

Con la delibera n. 266 del 20 giugno 2023, ANAC ha pubblicato un nuovo regolamento, in vigore dal primo luglio 2023, concernente il procedimento di assegnazione d’ufficio da parte dell’Autorità delle richieste provenienti da una stazione appaltante non qualificata a una stazione appaltante o a una centrale di committenza qualificata individuata tra quelle presenti nell’Elenco di cui all’art. 63, comma 1, del nuovo Codice degli appalti (D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36).

Il regolamento integra la fattispecie prevista dall’art. 62, comma 10 del codice: “le stazioni appaltanti non qualificate consultano sul sito istituzionale dell’ANAC l’elenco delle stazioni appaltanti qualificate e delle centrali di committenza qualificate. La domanda di svolgere la procedura di gara, rivolta dalla stazione appaltante non qualificata ad una stazione appaltante qualificata o ad una centrale di committenza qualificata, si intende accolta se non riceve risposta negativa nel termine di dieci giorni dalla sua ricezione. In caso di risposta negativa, la stazione appaltante non qualificata si rivolge all’ANAC, che provvede entro quindici giorni all’assegnazione d’ufficio della richiesta a una stazione appaltante qualificata o a una centrale di committenza qualificata, individuata sulla base delle fasce di qualificazione di cui all’articolo 63, comma 2

Presentazione della domanda ed esame della stessa

Perché si possa procedere con l’assegnazione d’ufficio l’art. 6 del regolamento richiede che le stazioni appaltanti ovvero le centrali di committenza non adeguatamente qualificate per eseguire la procedura d’affidamento che si necessita forniscano una serie di informazioni nella domanda da presentare a mezzo PEC ad ANAC seguendo un modello predisposto: dati anagrafici, le stazioni e/o le centrali di committenza interpellate e le ragioni dell’indisponibilità opposte, l’ambito di competenza di cui si necessita (progettazione/affidamento e/o esecuzione), l’oggetto (appalto o partenariato pubblico privato) e la tipologia (lavori, servizi e/o forniture) di affidamento da svolgere, l’importo dell’affidamento individuato ai sensi dell’articolo 14 del Codice, nonché eventuali termini decadenziali per l’avvio della procedura.

La domanda così presentata viene valutata entro cinque giorni, l’Autorità deciderà se procedere o archiviare la domanda. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta ovvero presentata senza il modulo predisposto, il dirigente dell’Ufficio competente dell’Autorità per la gestione dell’Elenco formula per iscritto al soggetto segnalante “una richiesta di integrazione nella quale si chiedono gli adempimenti e/o chiarimenti necessari”. La risposta ed i documenti così richiesti dovranno pervenire entro dieci giorni dalla comunicazione della richiesta di integrazione.

Avvio del procedimento

Il dirigente dell’Ufficio competente per la gestione dell’Elenco dispone l’avvio del procedimento e, a norma del primo comma dell’art. 8 del regolamento, “entro cinque (n. 5) giorni seleziona le stazioni appaltanti e/o centrali di committenza qualificate alle quali inviare la richiesta”.

Il secondo comma dell’art. 8 individua i criteri di selezione delle stazioni appaltanti e/o centrali di committenza:

a) settore di qualificazione (lavori e/o servizi e forniture – partenariato pubblico privato);

b) livello ed ambito di qualificazione [n.d.r. fino al 31 dicembre 2024 si ha un solo ambito di qualificazione (progettazione/affidamento)], opzionando, a seconda del livello necessario per lo svolgimento della procedura di affidamento, prioritariamente le stazioni appaltanti e/o centrali di committenza che in sede di iscrizione hanno manifestato la propria disponibilità a svolgere attività di committenza in favore di terze stazioni appaltanti, in subordine i soggetti iscritti di diritto e infine i soggetti iscritti con riserva;

c) ambito amministrativo di appartenenza e collocazione territoriale, dando precedenza alle stazioni appaltanti o centrali di committenza ricadenti nel medesimo ambito amministrativo del richiedente o che presenti contiguità territoriale con lo stesso;

d) rotazione tra le varie stazioni appaltanti e centrali di committenza selezionate nel corso dell’anno.

Designazione delle stazioni appaltanti e/o centrali di committenza e verifiche

Alle stazioni appaltanti e/o alle centrali di committenza così individuate viene data a mezzo PEC una comunicazione della designazione. Queste ultime, come disposto dall’art. 9 del regolamento, “entro tre giorni dalla ricezione della richiesta devono comunicare la propria disponibilità, ovvero motivare circa le ragioni della indisponibilità a svolgere l’attività di committenza”. Successivamente l’ufficio provvede all’individuazione del soggetto da designare. Nel caso di plurime manifestazioni di disponibilità il soggetto da designare viene individuato “in base ai principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione delle caratteristiche (funzionali, esperienziali e territoriali ecc.) che connotano le varie stazioni appaltanti e centrali di committenza iscritte [all’Elenco]”.

Invece, nel caso in cui tutti i soggetti a cui è stata mandata la comunicazione della designazione si rendessero indisponibili “l’ufficio può, previa valutazione delle motivazioni addotte, procedere comunque a designare una delle stazioni appaltanti e/o centrali di committenza precedentemente indicate, ovvero, in caso le ragioni dell’indisponibilità fossero ritenute plausibili e fondate, entro ulteriori cinque giorni provvederà ad individuare ulteriori stazioni appaltanti e/o centrali di committenza al fine di effettuare la designazione”.

Ove le circostanze lo richiedono il dirigente può procedere con l’audizione, anche telematicamente, delle stazioni appaltanti e/o centrali di committenza indicate e che si sono dichiarate impossibilitate a svolgere l’attività di committenza richiesta, Nel corso dell’audizione “il dirigente invita le parti o i loro rappresentanti a fornire i chiarimenti ritenuti necessari”. All’esito della verifica della infondatezza delle motivazioni addotte si potrà procedere ad attivare un procedimento sanzionatorio ai sensi e per gli effetti dell’articolo 63, comma 11, del d.lgs. 36/2023.

Conclusione del procedimento

Entro il termine di 15 giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda, il dirigente dell’Ufficio competente dell’Autorità per la gestione dell’Elenco predispone una comunicazione a mezzo PEC di designazione indicando l’oggetto della prestazione di committenza, i dati identificativi dell’amministrazione istante e del soggetto designato. La comunicazione di conclusione del procedimento relativa alle designazioni sarà annotata nell’elenco e sarà valutata ai fini della revisione e aggiornamento dell’elenco.

Altri articoli sui nuovi regolamenti attuativi dell’ANAC

  1. Nuovo regolamento ANAC sull’esercizio dei poteri di impugnazione di cui all’articolo 220 del Codice degli appalti
  2. Nuovo regolamento ANAC sui pareri di precontenzioso

Redazione

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