Il 13 luglio 2023, il MIMS ha pubblicato la Circolare interpretativa, 12 luglio 2023. Essa è intervenuta in tema di disposizioni applicabili agli appalti finanziati con fondi Pnrr, Piano Nazionale Complementare, nonché con i fondi strutturali europei, dopo il 1° luglio 2023, a seguito dell’efficacia applicativa del nuovo Codice degli appalti.
I chiarimenti si sono resi opportuni in ragione dell’acquisto di efficacia, a far data dal 1° luglio 2023, delle disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici.
Si è avvertita, quindi, la necessità di un coordinamento interpretativo fra la legislazione introdotta ex novo e la disciplina anch’essa operante in subjecta materia, in tema di interventi finanziati in tutto o in parte con risorse PNRR e PNC.
Perdurante vigenza della normativa transitoria introdotta dal decreto “semplificazioni-bis”
La circolare ha chiarito che, sulla base di quanto stabilito dall’articolo 225, comma 8, D.lgs. 36/2023, continuano ad essere efficaci le disposizioni del decreto-legge n. 77/2021 (semplificazioni-bis), anche dopo il 1° luglio 2023.
Rimane, quindi, valida la normativa speciale in materia di procedure ad evidenza pubblica, relative ad opere finanziate in parte o in tutto da risorse PNRR, PNC o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse.
Qualificazione stazioni appaltanti
I Comuni non capoluogo di provincia continuano ad utilizzare le disposizioni sull’aggregazione delle stazioni appaltanti fino ad oggi seguite.
Invero, fino al 31 dicembre 2023, non si applicheranno agli appalti PNRR e assimilati le regole sulla qualificazione delle stazioni appaltanti del nuovo Codice.
Quindi, in tema di affidamenti e contratti PNRR e assimilati, viene espressamente prorogata la possibilità per i Comuni non capoluogo di ricorrere alle modalità (derogatorie) di acquisizione di forniture, servizi e lavori di cui all’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 32/2019, così come modificato dall’art. 52, comma 1, lett. a), numero 1.2, del D.L. n. 77/2021.
In ogni caso, la Circolare ha precisato che le S.A. non sono esonerate dall’attivarsi per conseguire i requisiti di qualificazione previsti dal D.Lgs 36/2023. Dunque, l’accreditamento al nuovo sistema di qualificazione va comunque richiesto.
Per approfondire: Link alla Circolare MIMS, 12.7.2023
Avevamo parlato di qualificazione delle S.A. qui