Con l’entrata in vigore della riforma Cartabia, dal 1° marzo 2023 è stata eliminata la procedura in forma esecutiva ed è, quindi, venuto meno il concetto di copia in forma esecutiva. Sebbene tali modifiche siano intervenute specificatamente in materia di procedura civile, esse sono rilevanti anche per il c.p.a.
Nella sua formulazione precedente, l’articolo 475 c.p.c. richiedeva che i titoli esecutivi fossero muniti di formula esecutiva, a meno che vi fosse una diversa disposizione di legge.
Tuttavia, nella nuova formulazione dello stesso articolo, si stabilisce che per essere considerati titoli per l’esecuzione forzata ai sensi dell’articolo 474 c.p.c., le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell’autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all’originale.
Tuttavia, a seguito della modifica dell’art. 475 c.p.c., il rinvio ad esso, effettuato dall’art. 136, comma 2-ter, c.p.a. risulta, ormai, inutile.
Da tutto ciò ne consegue che anche i provvedimenti dell’autorità giudiziaria amministrativa non necessitano più di essere rilasciati dalle segreterie competenti con la formula esecutiva, ma è sufficiente che essi siano dotati dell’attestazione di conformità all’originale.
A tal riguardo, si ricorda che i soggetti competenti ad attestare la conformità all’originale e i relativi atti idonei a riceverla sono stabiliti dagli articoli dal 196-octies al 196-undecies delle disp. att. del c.p.c.