Nuovo regolamento ANAC sulle informazioni che stazioni appaltanti/enti concedenti devono trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici

Il quinto comma dell’art. 23 del nuovo Codice degli appalti (D. Lgs. n. 36/2023) prevede che l’ANAC, con proprio provvedimento, individui, in primis, “le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche” e, in secundis, “i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l’integrazione con i servizi abilitanti l’ecosistema di approvvigionamento digitale”.

La Delibera n. 261 del 2023 dell’Autorità si occupa proprio di tali adempimenti. Il provvedimento è entrato in vigore il primo luglio del 2023 ma avrà efficacia solo dal primo gennaio del 2024.

1. La Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP)

Innanzitutto, è necessario fare chiarezza sulle funzioni e sulla struttura della Banca dati nazionale dei contratti pubblici. L’art. 2 della Delibera n. 261 individua le sezioni nelle quali si articola la BDNCP, ovvero l’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), la Piattaforma contratti pubblici (PCP), la Piattaforma per la pubblicità legale degli atti, il Fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE), il Casellario Informatico e, infine, l’Anagrafe degli operatori economici.

La BDNCP interopera con i soggetti fruitori dei servizi da questa erogati e con i soggetti erogatori dei servizi ad essa necessari, per il tramite della Piattaforma Digitale Nazionale Dati di cui all’articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 del 2005, secondo le modalità stabilite nelle Linee guida AgiID sull’infrastruttura tecnologica della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) per l’interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati. Gli enti certificanti che non rientrano tra quelli dell’articolo 2 comma 2 del Codice dell’Amministrazione Digitale e non aderiscono alla PDND interoperano con la BDNCP secondo le linee guida AgID per l’interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni.

2. Le sezioni della BDNCP

2.1 L’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA)

L’art. 3 della Delibera n. 261 individua L’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti come “l’anagrafe istituita dall’articolo 33-ter del Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla della Legge n. 221 del 17 dicembre 2012”. L’anagrafe opera secondo il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’articolo 63 del Codice. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti si iscrivono all’Anagrafe utilizzando i servizi resi disponibili dall’ANAC. I dati dell’AUSA sono resi disponibili a tutti i soggetti operanti nell’ambito dell’ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale “per i trattamenti e le finalità legati alla gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici”.

L’ANAC si è riservata di “aggiornare le modalità di funzionamento dell’Anagrafe, i dati che la stessa acquisisce e le regole per l’aggiornamento degli stessi” attraverso dei successivi provvedimenti.

2.3 Piattaforma Contratti Pubblici (PCB)

La Piattaforma Contratti Pubblici è il complesso dei servizi web e di interoperabilità attraverso i quali le piattaforme di approvvigionamento digitale delle stazioni appaltanti interoperano con la BDNCP per la gestione digitale del ciclo di vita dei contratti pubblici.

2.4 Piattaforma per la pubblicità legale degli atti

L’art. 5 della Delibera n. 261 afferma che “la pubblicità legale degli atti ai sensi degli articoli 84 e 85 del codice è garantita dalla Piattaforma per la pubblicità legale con le modalità stabilite nel provvedimento di cui all’articolo 27 del codice, anche mediante la trasmissione dei dati all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea”. Le modalità di attuazione delle disposizioni in materia di pubblicità legale degli atti sono state regolate dal provvedimento pubblicato nella Delibera n. 263 del 2023 dell’ANAC.

2.5 Fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE)

Il FVOE raccoglie le informazioni, i dati e i documenti da utilizzare “a comprova dell’assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del codice e del possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 100 e 103 e all’allegato II.12, per la partecipazione e l’esecuzione dei contratti pubblici” (art. 6 Delibera ANAC n. 261/2023). Il funzionamento del FVOE è regolato dalla Delibera n. 262 del 30 giugno del 2023 dell’ANAC.

2.6 Anagrafe degli operatori economici

L’Anagrafe degli operatori economici censisce gli operatori economici coinvolti a qualunque titolo nei contratti pubblici, nonché i soggetti, le persone fisiche e i titolari di cariche ad essi riferibili. Gli operatori economici così individuati si iscrivono all’Anagrafe utilizzando i servizi resi disponibili dall’ANAC. Egualmente a quanto già stabilito per l’AUSA, i dati dell’Anagrafe degli operatori economici sono resi disponibili a tutti i soggetti operanti nell’ambito dell’ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale “per i trattamenti e le finalità legati alla gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici”.

2.7 Piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD)

Le piattaforme di approvvigionamento digitale sono certificate dall’AGID e iscritte nel Registro delle piattaforme certificate gestito dall’ANAC secondo le indicazioni contenute nel provvedimento Agid “Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale”.

L’art. 8 della Delibera n. 261 individua le funzioni delle PAD. Attraverso esse le stazioni appaltanti e gli enti concedenti “svolgono digitalmente le attività e i procedimenti amministrativi connessi al ciclo di vita dei contratti pubblici; assolvono agli obblighi in materia di pubblicità legale degli atti; assolvono agli obblighi di comunicazione nei confronti dell’ANAC di cui all’articolo 222, comma 9, del Codice; assolvono agli obblighi in materia di trasparenza di cui al decreto legislativo n. 33/2013 da adempiere mediante comunicazione alla BDNCP secondo quanto previsto nel provvedimento ex art. 28, co. 4; garantiscono l’accesso agli atti di cui all’articolo 35 del Codice secondo quanto previsto nel provvedimento ex art. 28, co. 4; inseriscono le notizie utili nel Casellario informatico di cui all’articolo 222, comma 10, del Codice; utilizzano il FVOE con le modalità individuate nel provvedimento di cui all’articolo 24 del Codice”.

2.8 Casellario informatico

Nel Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sono annotate “le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici, individuati dall’ANAC con il Regolamento sul Casellario informatico di cui all’articolo 222, comma 10, del codice”. I dati del Casellario confluiscono nel FVOE al fine di consentire la verifica dei requisiti con riferimento alle notizie, alle informazioni e ai dati in esso annotati.

3. Informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla BDNCP

La Delibera n. 261 individua all’art. 10 le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla BDNCP.

Si tratta delle informazioni che riguardano:

a) programmazione:

  1. il programma triennale ed elenchi annuali dei lavori;
  2. il programma triennale degli acquisti di servizi e forniture;

b) progettazione e pubblicazione:

  1. gli avvisi di pre-informazione;
  2. i bandi e gli avvisi di gara;
  3. avvisi relativi alla costituzione di elenchi di operatori economici;

c) affidamento:

  1. gli avvisi di aggiudicazione ovvero i dati di aggiudicazione per gli affidamenti non soggetti a pubblicità;
  2. gli affidamenti diretti;

d) esecuzione:

  1. La stipula e l’avvio del contratto;
  2. gli stati di avanzamento;
  3. i subappalti;
  4. le modifiche contrattuali e le proroghe;
  5. le sospensioni dell’esecuzione;
  6. gli accordi bonari;
  7. le istanze di recesso;
  8. la conclusione del contratto;
  9. il collaudo finale;

e) ogni altra informazione che dovesse rendersi utile per l’assolvimento dei compiti assegnati all’ANAC dal codice e da successive modifiche e integrazioni.

L’omissione di informazioni richieste e il rifiuto o l’omissione di attività necessarie a garantire l’interoperabilità delle banche dati coinvolte nel ciclo di vita dei contratti pubblici costituisce violazione di obblighi di transizione digitale punibili ai sensi dell’articolo 18-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005. A tal fine, l’ANAC effettua apposita segnalazione all’AgID per l’esercizio dei poteri sanzionatori alla stessa attribuiti.

Altri articoli sui nuovi regolamenti ANAC:

  1. Nuovo regolamento ANAC sull’esercizio dei poteri di impugnazione di cui all’articolo 220 del Codice degli appalti
  2. Nuovo regolamento ANAC sui pareri di precontenzioso

  3. Nuovo regolamento ANAC per l’assegnazione d’ufficio di una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata

Redazione

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