Art. 222 Codice degli appalti. Autorità Nazionale Anticorruzione – comma 3, lett. h)
“Nell’ambito dei poteri ad essa attribuiti, l’ANAC, per affidamenti di particolare interesse, svolge attività di vigilanza collaborativa attuata previa stipula di protocolli di intesa con le stazioni appaltanti richiedenti, finalizzata a sostenere le medesime nella predisposizione degli atti, nell’attività di gestione dell’intera procedura di gara e nella fase di esecuzione del contratto; il persistente mancato rispetto, da parte delle stazioni appaltanti firmatarie dei protocolli di intesa, delle indicazioni dell’ANAC, qualora non adeguatamente motivato, è valutato ai fini della qualificazione delle medesime stazioni appaltanti ai sensi dell’articolo 63”
Rispetto al precedente codice, il d.lgs 31 marzo 2023 n. 36 innova nel prevedere l’attività di vigilanza collaborativa anche per la fase di esecuzione del contratto e nel prevedere la valutazione del mancato rispetto, da parte delle stazioni appaltanti, dei protocolli d’intesa ai fini della qualificazione delle medesime operata dall’ANAC.
L’ANAC, con delibera n. 269 del 20 giugno 2023, ha adottato un Regolamento che disciplina il ricorso e l’utilizzo della sua attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici, cui all’art. 222, comma 3, lett. h) del codice degli appalti.
Tale regolamento è entrato in vigore il 1° luglio 2023 (data a partire dalla quale è divenuto efficace il nuovo codice appalti) ed abroga, a partire dalla medesima data, il precedente regolamento in materia, adottato con delibera n. 160 del 30 marzo 2022. Le disposizioni del precedente, però, continuano ad applicarsi ai protocolli stipulati prima del 1° luglio per le (sole) procedure di gara disciplinate dal vecchio codice appalti. Dunque, per chiarezza, ai protocolli stipulati per le procedure di gara disciplinate dal nuovo codice appalti si applica il regolamento adottato con delibera n. 269 del 20 giugno 2023, anche se si tratta di protocolli stipulati prima del 1° luglio 2023.
L’art. 4 del Regolamento chiarisce cosa si intende per “affidamenti di particolare interesse”, mentre gli articoli seguenti disciplinano il concreto funzionamento dello strumento in questione.
La stazione appaltante, prima di indire una procedura di gara riguardante uno degli affidamenti di cui al citato articolo 4, può fare istanza all’ANAC di sottoporre la procedura alla sua vigilanza collaborativa. Il Consiglio dell’Autorità valuta la sussistenza dei requisiti dell’istanza, disciplinati dall’art. 5, e ne dispone l’accoglimento o meno.
Successivamente, l’ufficio di vigilanza collaborativa predispone un protocollo fra la stazione appaltante e l’Autorità con il quale definisce le modalità di svolgimento della vigilanza e lo sottopone al Consiglio per l’approvazione.
Predisposto il protocollo, il procedimento di vigilanza collaborativa si svolge in contraddittorio con le parti ivi indicate. Tutti gli atti della procedura di gara formano oggetto di verifica preventiva da parte dell’ANAC, come anche gli atti della fase di esecuzione del contratto eventualmente individuati nel protocollo. Tali atti, in relazione a ciascuna fase, sono trasmetti all’Autorità prima della loro formale adozione, l’ufficio svolge l’attività di verifica, predispone una proposta di osservazioni e le sottopone al Presidente dell’Autorità per l’approvazione. Le osservazioni vengono comunicate alla stazione appaltante, la quale vi si adegua o, qualora non ritenga, presenta nuovamente la bozza dell’atto all’Autorità (bozza che seguirà nuovamente l’iter di cui sopra).
Nel caso in cui, ricevute le osservazioni conclusive, la stazione appaltante decide definitivamente di non adeguarvisi, l’ufficio sottopone i propri rilievi al Consiglio se la scelta della stazione appaltante non risulta motivata o se il mancato adeguamento risulta particolarmente grave. A questo punto il Consiglio può disporre la risoluzione del protocollo, l’attivazione di tutti i poteri di vigilanza attribuiti dalla legge, oltre che, come detto, valutare l’azione della stazione appaltante ai fini della qualificazione della medesima operata dall’Autorità.
Il procedimento di vigilanza collaborativa si conclude, di norma, con l’invio del contratto stipulato con l’operatore economico aggiudicatario, salvo l’ipotesi in cui il protocollo preveda che l’attività di verifica preventiva verta anche su atti della fase di esecuzione del contratto.
La eventuale richiesta di parere di precontenzioso relativa a un procedimento di gara già sottoposto a vigilanza collaborativa è esaminata dal competente ufficio dell’Autorità con carattere di priorità.