Nuovo Regolamento ANAC sui suoi poteri di vigilanza in materia di contratti pubblici

Art. 222 Codice degli appalti. Autorità Nazionale Anticorruzione – comma 3, lett. a), b), g)
“Nell’ambito dei poteri ad essa attribuiti, l’ANAC:
a) vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali e sui contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza, nonché sui contratti esclusi dall’ambito di applicazione del codice; nell’ambito dell’attività di vigilanza nei settori di cui alle lettere b), f), l), m) e in tutti gli altri casi previsti dal codice può irrogare per le violazioni accertate, nel rispetto dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e secondo il proprio regolamento, sanzioni amministrative pecuniarie entro il limite minimo di euro 500 e il limite massimo di euro 5.000. La sottoposizione a sanzioni pecuniarie e l’eventuale recidiva sono valutate ai fini della qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi dell’articolo 63;
b) vigila sulla corretta esecuzione dei contratti pubblici
g) vigila sul divieto di affidamento dei contratti attraverso procedure diverse rispetto a quelle ordinarie e opera un controllo sulla corretta applicazione della specifica disciplina derogatoria prevista per i casi di somma urgenza e di protezione civile di cui all’articolo 140;”

Rispetto al precedente codice, il d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 innova nel prevedere i poteri di vigilanza anche per l’esecuzione dei contratti e nel prevedere, nei casi previsti dal codice, il potere di irrogare sanzioni per le violazioni accertate, valutate ai fini della qualificazione delle stazioni appaltanti operata dall’ANAC.

L’ANAC, con delibera n. 270 del 20 giugno 2023 ha adottato un Regolamento che disciplina l’esercizio della sua attività di vigilanza in materia di contratti pubblici, cui all’art. 222, comma 3, lett. a), b), g) del codice.

Tale regolamento è entrato in vigore il 1° luglio 2023 (data a partire dalla quale è divenuto efficace il nuovo codice appalti) ed abroga, a partire dalla medesima data, il precedente regolamento in materia, adottato con delibera n. 803 del 4 luglio 2018. Le disposizioni del precedente, però, continuano ad applicarsi ai procedimenti di vigilanza relativi a procedure di gara disciplinate dal vecchio codice appalti.

L’art. 4 specifica che l’attività di vigilanza può essere attivata d’ufficio o su segnalazione.

Nel primo caso è attivata o secondo la direttiva programmatica elaborata annualmente dal Consiglio dell’Autorità o nei casi di cui al comma 2 dell’art. 4.
Nel secondo caso la segnalazione può provenire o da autorità giudiziaria, P.M., Avvocatura dello Stato, altre amministrazioni (secondo le modalità indicate dall’art. 25 del Regolamento), o da terzi (attraverso la compilazione del Modulo Unico Informatizzato disponibile sul sito dell’Autorità). Le segnalazioni anonime sono archiviate (come lo sono quelle rientranti negli altri casi di cui all’art. 7 del Regolamento), anche se possono essere tenute in considerazione al fine di integrare le informazioni in possesso dell’ufficio nell’esercizio dell’attività di vigilanza.

Gli articoli 8, 9 e 10 disciplinano il rapporto tra il procedimento di vigilanza e gli altri strumenti di controllo sul rispetto del codice, nel caso in cui vertano sul medesimo oggetto.

L’art. 8 disciplina i rapporti tra procedimento di vigilanza e procedimento di precontenzioso, chiarendo che il procedimento di vigilanza può essere sospeso e all’esito del parere di precontenzioso il dirigente valuterà se avviare/riavviare il procedimento di vigilanza.
L’art. 9 disciplina i rapporti tra procedimento di vigilanza e procedimento per la proposizione del ricorso, da parte dell’ANAC, ai sensi dell’art. 220, commi 2 e 3, del codice: in questo caso il procedimento di vigilanza non può essere avviato ovvero viene sospeso.
L’art. 10 disciplina i rapporti tra procedimento di vigilanza e giudizi amministrativi/civili sul medesimo oggetto: anche in questo caso il procedimento di vigilanza non può essere avviato ovvero viene sospeso e all’esito del parere di precontenzioso il dirigente valuterà se avviare/riavviare il procedimento di vigilanza.

In questi tre casi (e negli altri individuati dall’art. 17 del Regolamento) i termini del procedimento di vigilanza, di cui si dirà a breve, vengono sospesi fino alla conoscenza dell’esito dell’altro procedimento.

Gli articoli da 12 a 19 disciplinano lo svolgimento del procedimento ordinario

La comunicazione di avvio del procedimento è effettuata dal dirigente dell’ufficio competente entro 60 giorni, o 90 in caso di motivate esigenze istruttorie, dalla data di perfezionamento dell’atto contenente le notizie relative a possibili illegittimità (se l’attività è avviata d’ufficio), ovvero dal ricevimento della segnalazione (se l’attività è avviata, appunto, da questa). Tale comunicazione è inviata alla stazione appaltante/ente concedente e ai controinteressati, i quali possono partecipare all’istruttoria (insieme ad altri soggetti portatori di interessi correlati all’oggetto del procedimento che ne facciano motivata richiesta entro 30 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento o dalla conoscenza dello stesso), presentando memorie scritte e documenti o presentando istanza motivata di audizione all’ufficio che deve essere valutata dal Presidente.
L’Autorità, dal suo canto, tratta l’indagine attraverso gli strumenti disciplinati dagli artt. 14, 15 e 16 del Regolamento: chiedendo per iscritto informazioni, chiarimenti e documenti ai sensi dell’art. 222, comma 13 del codice, convocando in audizione i soggetti che ritiene utile sentire, effettuando ispezioni.

In caso di gravi illegittimità o se nel corso dell’attività di vigilanza emergano fatti diversi da quelli indicati nella comunicazione di avvio del procedimento, il dirigente può predisporre una Comunicazione delle Risultanze Istruttorie (CRI), da trasmettere alla stazione appaltante/ente concedente ed ai controinteressati in modo da aprire un contraddittorio. La CRI è disciplinata dall’art. 19 del Regolamento.

Entro 180 giorni dalla data di perfezionamento dell’atto contenente le notizie relative a possibili illegittimità (attività d’ufficio), ovvero dal ricevimento della segnalazione (attività su segnalazione), salva la sospensione dei termini disciplinata dall’art. 17 del Regolamento, il dirigente sottopone al Consiglio una proposta di delibera o una proposta di atto di conclusione a firma del Presidente, comunque motivata sulle risultanze istruttorie. Il Consiglio adotta una delibera, o vi è un atto di conclusione a firma del Presidente, con cui si approva o meno la proposta dirigenziale:

  • l’Autorità registra il corretto comportamento della stazione appaltante/ente concedente
  • l’Autorità accerta atti illegittimi nella procedura di gara o nell’esecuzione del contratto. In questo caso l’Autorità può adottare raccomandazioni (disciplinate dall’art. 21 del Regolamento) o adottare sanzioni amministrative ai sensi del sopra riportato art. 222, comma 3, lett. a), conformemente al Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità
Altri modi in cui il procedimento di vigilanza si conclude sono:
  1. Archiviazione ex art. 7
  2. La stazione appaltante/l’ente concedente rimuove le illegittimità indicate nella comunicazione di avvio del procedimento oppure adotta atti volti a prevenire il futuro ripetersi di tale illegittimità e il dirigente ne prende atto con una propria nota
  3. La stazione appaltante/l’ente concedente rimuove le illegittimità indicate nella CRI oppure adotta atti volti a prevenire il futuro ripetersi di tale illegittimità e il dirigente ne prende atto con una propria nota
L’art. 20 disciplina lo svolgimento del procedimento in forma semplificata

Se non sussistono dubbi interpretativi o se è possibile applicare una precedente pronuncia dell’Autorità, entro 180 giorni dalla data di perfezionamento dell’atto contenente le notizie relative a possibili illegittimità (attività d’ufficio), ovvero dal ricevimento della segnalazione (attività su segnalazione), il dirigente adotta un atto di conclusione del procedimento, con cui:

  • l’Autorità registra il corretto comportamento della stazione appaltante/ente concedente
  • l’Autorità accerta atti illegittimi nella procedura di gara o nell’esecuzione del contratto. In questo caso l’Autorità può adottare raccomandazioni (disciplinate dall’art. 21 del Regolamento) o adottare sanzioni amministrative ai sensi del sopra riportato art. 222, comma 3, lett. a), conformemente al Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità

Nei casi di particolare rilevanza, gli atti di conclusione del procedimento in forma semplificata sono sottoposti alla previa autorizzazione del Consiglio.

L’art. 23 disciplina l’attività di vigilanza di cui all’art. 222, comma 3, lett. g) sui casi di somma urgenza e di protezione civile di cui all’art. 140 del codice

La stazione appaltante è tenuta a trasmettere all’Autorità, al massimo entro 30 giorni dalla redazione del verbale di somma urgenza, le informazioni di cui all’art. 23 del Regolamento.
L’ufficio competente, a quel punto, può eventualmente chiedere informazioni documentali integrative ed elabora un programma di vigilanza da sottoporre all’esame del Consiglio.
Se da tale attività di vigilanza emergono rilevanti irregolarità non giustificate dall’urgenza, l’Autorità procede d’ufficio all’avvio del procedimento di vigilanza

L’art. 24 disciplina l’attività di vigilanza sulle varianti in corso d’opera nei contratti pubblici di cui all’art. 120, comma 15, del codice

Il RUP è tenuto a trasmettere per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, entro 30 giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante/ente concedente, le varianti in corso d’opera di cui all’art. 120, comma 1, lett. c) del codice di importo eccedente il 10% dell’importo originario del contratto, insieme ai documenti previsti dall’art. 24 del Regolamento.
L’ufficio competente, a quel punto, può eventualmente chiedere informazioni documentali integrative ed elabora un programma di vigilanza da sottoporre all’esame del Consiglio.
Se da tale attività di vigilanza emergono rilevanti irregolarità, l’Autorità procede d’ufficio all’avvio del procedimento di vigilanza.

In caso di inadempimento degli obblighi di trasmissione delle varianti, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 222, comma 13, del codice.

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Redazione

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