Nuovo Regolamento sull’accesso agli impieghi nelle P.A. e sulle modalità di svolgimento delle forme di assunzione nei pubblici impieghi

Il Decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023 n. 82, entrato in vigore il 14 luglio 2023, modifica quello del 9 maggio 1994 n. 487, contenente il Regolamento concernente norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.

È un d.p.r. che si inserisce all’interno del filone della riforma sul pubblico impiego prevista dal PNRR (Riforma 1.9: Riforma della pubblica amministrazione) e che modificando il Regolamento sulle procedure concorsuali.

Il d.p.r. in questione attua le previsioni dell’art. 3, comma 6, del d.l. 36/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 79 del 2022, che recita: “Con decreto del Presidente della Repubblica (…) si provvede all’aggiornamento delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nel rispetto delle misure introdotte dal presente articolo”.

Gli obiettivi principali della modifica – contenuti nell’art. 1 del d.p.r. recante, appunto, “Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487” – sono quattro:

  1. Semplificazione della disciplina in materia, nell’ottica di efficientare, velocizzare e razionalizzare lo svolgimento delle procedure concorsuali.

Ad esempio, se le prove orali non si possono svolgere in un’aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione, lo svolgimento della prova può avvenire in videoconferenza, prevedendo comunque prove di recupero in caso di accertato malfunzionamento della piattaforma digitale.

Ancora, quando alla velocizzazione: “Le procedure concorsuali si concludono di norma entro 180 giorni dalla data di conclusione delle prove scritte. L’inosservanza di tale termine è giustificata collegialmente dalla commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica o all’amministrazione o ente che ha proceduto all’emanazione del bando di concorso e, per conoscenza, al Dipartimento della funzione pubblica”.

  1. Digitalizzazione delle procedure concorsuali in ogni loro fase, dall’accesso alla procedura fino all’assunzione in servizio.

Il meccanismo di partecipazione alle procedure concorsuali prevede l’utilizzo del Portale InPa che consente, all’amministrazione, un reclutamento veloce e trasparente e, ai partecipanti, di utilizzare un unico strumento per i vari adempimenti necessari alla partecipazione alla procedura.
Le amministrazioni centrali, le autorità indipendenti, le Regioni e gli enti locali devono pubblicare i propri bandi di concorso su InPa e sui loro siti istituzionali, non essendo più obbligatoria la pubblicazione dei bandi in Gazzetta Ufficiale.
“Alle procedure di concorso si partecipa esclusivamente previa registrazione nel Portale unico del reclutamento, disponibile all’indirizzo www.InPA.gov.it sviluppato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne cura la gestione. La registrazione allo stesso è gratuita e può essere realizzata esclusivamente mediante i sistemi di identificazione SPID, CIE e CNS”
“In ogni caso di malfunzionamento, parziale o totale della piattaforma digitale, accertato dall’amministrazione che bandisce il concorso, che impedisca l’utilizzazione della stessa per la presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, il bando deve prevedere una proroga del termine di scadenza per la presentazione della domanda corrispondente a quello della durata del malfunzionamento (…).  Ciascuna amministrazione, inoltre, deve garantire un servizio di assistenza di tipo informatico legato alla procedura di presentazione della domanda. Nei casi di cui al primo periodo l’amministrazione pubblica sul sito istituzionale e sul Portale unico del reclutamento un avviso dell’accertato malfunzionamento e del corrispondente periodo di proroga del termine a questo correlato.”

Il Portale InPa, inoltre, consente ai partecipanti di reperire ogni informazione utile alla procedura in un unico strumento.
“Ogni comunicazione ai candidati concernente il concorso, compreso il calendario delle relative prove e del loro esito, è effettuata attraverso il Portale. Le date e i luoghi di svolgimento delle prove sono resi disponibili sul Portale, con accesso da remoto attraverso l’identificazione del candidato, almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse.”
“Le graduatorie dei concorsi di cui al presente regolamento, ivi incluse quelle dei concorsi delle regioni e degli enti locali, sono pubblicate contestualmente sul Portale e sul sito dell’amministrazione interessata. Dalla data di tale pubblicazione decorrono i termini per l’impugnativa”. Ciò al posto dell’attuale previsione della decorrenza dei termini dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

Sempre quanto alla digitalizzazione delle procedure concorsuali, è previsto che “Gli elaborati (delle prove scritte) sono redatti in modalità digitale attraverso la strumentazione fornita per lo svolgimento delle prove. In ogni caso di malfunzionamento della strumentazione informatica, che ritardi o impedisca lo svolgimento della prova ad uno o più candidati, la commissione concede un tempo aggiuntivo pari alla durata del mancato funzionamento. La commissione assicura che il documento salvato dal candidato non sia modificabile. Tutti i dispositivi forniti per lo svolgimento delle prove scritte devono essere disabilitati alla connessione internet.”

  1. Misure che tutelano la parità di genere e i soggetti in situazioni di svantaggio

Quanto alla parità di genere, queste misure sono finalizzate alla rimozione degli ostacoli alla partecipazione alle procedure concorsuali per le donne in gravidanza o allattamento. Si prevede, per la partecipazione alle prove, che se lo stato di gravidanza o allattamento le renda impossibilitate al rispetto del calendario previsto dal bando, le amministrazioni assicurano prove asincrone e, in ogni caso, la disponibilità di appositi spazi per consentire l’allattamento. Si prevede, inoltre, che nella valutazione relativa al servizio prestato le assenze per maternità, per allattamento e per paternità sono equiparate al servizio effettivamente prestato e non possono in alcun modo comportare la decurtazione dei relativi punteggi.

Quanto ai soggetti in situazioni di svantaggio, quali disabili o con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), le misure sono finalizzate anche alla rimozione di quelli che potrebbero costituire degli ostacoli. Si prevede che lo svolgimento delle prove concorsuali avvenga attraverso misure compensative stabilite dalla commissione esaminatrice, ad esempio prevedendo la possibilità di sostituire le prove scritte con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, scrittura o calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle prove scritte.

  1. Rimodulazione dei meccanismi di riserva e dei titoli di preferenza

Si è valorizzato, quale titolo di preferenza, l’appartenenza al genere meno rappresentato nell’amministrazione: “il bando indica, per ciascuna delle qualifiche messe a concorso, la percentuale di rappresentatività dei generi nell’amministrazione che lo bandisce, calcolata alla data del 31 dicembre dell’anno precedente. Qualora il differenziale tra i generi sia superiore al 30%, si applica il titolo di preferenza di cui all’articolo 5,comma 4, lettera o), in favore del genere meno rappresentato”, ovviamente a parità di titoli e merito. Tale disposizione, che garantisce l’equilibrio di genere, si applica limitatamente ai concorsi banditi per singole amministrazioni.

Sempre quanto ai titoli in questione si prevede, inoltre, “L’amministrazione che ha bandito il concorso pubblica sul Portale uno specifico avviso indicando il termine perentorio entro il quale i concorrenti che hanno superato la prova orale devono far pervenire all’amministrazione stessa la documentazione digitale attestante il possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza, già indicati nella domanda.”

Infine, il terzo articolo del d.p.r. specifica chiaramente che questi sono gli obiettivi della modifica – ovvero efficientamento, velocizzazione, razionalizzazione e digitalizzazione nello svolgimento delle procedure concorsuali – e disciplina l’attività di monitoraggio svolta annualmente, attraverso il Portale InPa, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri proprio sul raggiungimento dei predetti obiettivi.
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Redazione

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