Nuovo regolamento ANAC per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

In data 20 giugno 2023 l’ANAC ha pubblicato la Delibera n. 272/2023 contenente un regolamento integrativo del nuovo Codice degli appalti (D. Lgs. n. 36/2023) entrato in vigore il primo di luglio. Tale regolamento si occupa della disciplina del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in particolare, secondo la lettera del secondo articolo della Delibera:

a) la trasmissione e aggiornamento delle notizie, delle informazioni e dei dati che le stazioni appaltanti, gli enti concedenti, le S.O.A. [n.d.r. Società Organismi di Attestazione] e gli operatori economici sono tenuti a comunicare alla Autorità;

  1. b) il procedimento di annotazione nel Casellario informatico dei provvedimenti di pertinenza dell’Autorità;
  2. c) le ulteriori disposizioni previste dall’articolo 222, comma 10 del Codice”.

1. Articolazione del Casellario Informatico

L’art. 6 del regolamento descrive l’articolazione interna del Casellario, il quale si distingue in tre sezioni interne in base al loro “livello di accessibilità”. I tre livelli di accessibilità sono:

a) Livello di libera consultazione (Casellario delle imprese\Ricerca attestazioni e Casellario delle imprese\Elenco SOA autorizzate);

  1. b) Livello di accesso riservato di sola consultazione (Casellario delle imprese\Consultazione Annotazioni Riservate);
  2. c) Livello di accesso riservato all’ANAC (Casellario delle imprese\Inserimento integrazione e oscuramento Annotazioni Riservate)”.

1.1 Le tre sezioni del Casellario

L’articolo sette del regolamento disciplina il “Livello di libera consultazione”, il quale è ad accesso pubblico e contiene “i dati riguardanti le attestazioni di qualificazione rilasciate dalle S.O.A. alle imprese esecutrici di lavori pubblici e le notizie riguardanti le medesime S.O.A”.
Il secondo comma dell’articolo sette, al quale si rimanda, presenta un’elencazione dei dati presenti nelle attestazioni di qualificazione che è possibile cercare tramite la funzione “Ricerca attestazione” del Casellario.
Il terzo comma dell’articolo sette, invece, regola la funzione “Elenco SOA Autorizzate”, la quale contiene l’elenco delle S.O.A., autorizzate all’esercizio di attestazione, nonché i provvedimenti sanzionatori comminati dall’Autorità alle stesse S.O.A., limitatamente a quelli incidenti sull’esercizio dell’attività di attestazione (sospensione e revoca).

Il ‘‘Livello di accesso riservato di sola consultazione’’ viene regolato all’articolo otto del regolamento. Si tratta di un livello di accesso “consentito alle stazioni appaltanti, agli enti concedenti e alle S.O.A. È, altresì, accessibile agli operatori economici destinatari del provvedimento di annotazione per la visione della propria posizione”. Si rimanda al secondo e al terzo comma dell’articolo 8 per l’elencazione completa di tutti i documenti, dati e atti che è possibile visionare tramite questa sezione del Casellario.

Infine, l’ultima sezione del Casellario informatico, il “Livello di accesso riservato all’ANAC”, viene regolata all’art. 9 del regolamento. Tale livello di accesso raccoglie “i dati utili allo svolgimento dell’attività di vigilanza e controllo dell’Autorità anche inerente il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici di cui all’art. 100 del Codice, nonché all’implementazione del sistema di monitoraggio delle prestazioni definito “Reputazione dell’Impresa” di cui all’art. 109 del Codice”. Il secondo comma dell’art. 9, al quale si rimanda, contiene l’elencazione i dati trasmessi dalle SOA nell’ambito degli operatori economici qualificati.

2. Annotazione nel Casellario Informatico

La seconda parte del regolamento si occupa del procedimento di annotazione nel Casellario Informatico. Preliminarmente vengono esaminate le fattispecie riguardanti le comunicazioni inviate da terzi.

All’art. 11 del regolamento troviamo la disciplina dell’“Obbligo Informativo”. In particolare, fino alla completa digitalizzazione delle procedure, le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli altri soggetti detentori di informazioni concernenti l’esclusione dalle gare ovvero di fatti emersi nel corso di esecuzione del contratto “devono inviare all’Autorità, previa verifica degli elementi soggettivi e oggettivi per l’annotazione, tali informazioni nel termine di 60 giorni decorrenti dalla conoscenza o dall’accertamento delle stesse, previa comunicazione al soggetto interessato”.

Gli artt. Dal 12 al 14 disciplinano, invece, le comunicazioni effettuate dal Procuratore della Repubblica in merito ai reati previsti dall’art. 317 e 629 del Codice penale (concussione ed estorsione) subiti da un operatore economico che non li ha denunciati all’autorità, dal Prefetto in merito all’adozione di misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di un’impresa e, infine, dal Tribunale competente o dall’operatore economico interessato in caso di applicazione della misura del controllo giudiziario di cui all’art. 34-bis, codice antimafia, all’ operatore economico, già destinatario delle misure previste dall’art. 91 e dall’art. 84 del medesimo codice.

Gli artt. 16, 17, e 18 del regolamento disciplinano:

  • l’annotazione delle sanzioni interdittive su comunicazioni trasmesse dai soggetti competenti per legge relative “alle sanzioni interdittive di cui all’art. 9, co. 2, lett. c), d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o ad altre sanzioni che determinano il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, modificato dall’art. 13, D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 convertito in legge n. 215 il 17 dicembre 2021”;
  • le annotazioni di misure cautelari reali o personali comunicate da parte dell’Autorità Giudiziaria;
  • il procedimento di annotazione di informazioni comunicate dagli operatori economici.

2.1 Il procedimento di annotazione delle informazioni comunicate dalle S.O.A.

Al quindicesimo articolo del regolamento troviamo la disciplina del procedimento di annotazione di informazioni comunicate dalle S.O.A. Queste ultime devono inviare le informazioni individuate dall’Autorità con propria delibera, entro il termine di 10 giorni dalla conoscenza o dall’accertamento delle fattispecie ivi indicate o dal momento di assunzione del provvedimento di decadenza o ridimensionamento dell’attestazione, dandone comunicazione all’operatore economico.

Decorso inutilmente il termine di 10 giorni, l’ANAC entro 30 giorni dalla mancata o ritardata segnalazione, “avvia un procedimento sanzionatorio nei confronti della S.O.A. responsabile di tale omissione/ritardo dal verificarsi dell’evento secondo quanto previsto dal regolamento sanzionatorio”. L’ANAC, entro 90 giorni dalla comunicazione effettuata dalla S.O.A., può inserire l’annotazione, previa comunicazione a mezzo PEC alla S.O.A. e all’operatore economico, nel Casellario Informatico oppure può “invitare la S.O.A. a riesaminare la decisione comunicata e a dare notizia dei conseguenti provvedimenti adottati”. Nei casi in cui la S.O.A. riesamina il provvedimento, l’ANAC archivia la comunicazione. In caso contrario l’Autorità iscrive nel Casellario informatico l’annotazione.

2.2 Annotazione dei provvedimenti sanzionatori per falsa dichiarazione o falsa documentazione

A norma dell’art. 19 del regolamento, la stazione appaltante o l’ente concedente comunica all’Autorità “i casi di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, entro 30 giorni dall’accertamento del fatto”. Il dirigente avvia il procedimento secondo quanto disposto dal vigente regolamento sanzionatorio dell’ANAC [n.d.r. procedimento di cui ci siamo già occupati in QUESTA SEDE].

A norma dell’articolo 20 del regolamento l’ANAC, qualora all’esito del procedimento sanzionatorio ritenga che la documentazione e le dichiarazioni oggetto di comunicazione non siano state rese dall’operatore economico con dolo o colpa grave, “dispone l’iscrizione nel Casellario informatico della notizia dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto, così come comunicata dalla stazione appaltante o dall’ente concedente”. Viceversa, qualora sia accertato il dolo e la colpa grave viene annotata nel Casellario informatico la sanzione interdittiva.

3. Durata della pubblicazione nel Casellario informatico delle annotazioni

I termini di durata delle varie tipologie di annotazione sono disciplinati all’art. 22, precisando che “l’operatore economico è escluso dalle procedure di gara o dall’accesso alla qualificazione se la scadenza del termine di presentazione delle offerte o l’istanza di qualificazione ricade nel periodo di efficacia dell’annotazione”, e i rapporti tra Giudice Amministrativo e sospensione dell’annotazione.

L’art. 22 stabilisce analiticamente la durata delle annotazioni riguardanti il livello di accesso riservato di sola consultazione (art. 8), segnatamente:

  • Il termine di durata della pubblicità delle annotazioni di cui all’art. 8, comma 2, lett. a), c), d), f), g), j) e k) e comma 3, lett. d) è pari a tre anni dalla data di prima pubblicazione.
  • Il termine di durata della pubblicità delle annotazioni di cui all’art. 8, comma 2, lett. e), aventi carattere interdittivo, è pari al periodo di interdizione comminato con il provvedimento sanzionatorio, decorso il quale l’annotazione è cancellata.
  • Il termine di durata della pubblicità delle annotazioni di cui all’art. 8, comma 2, lett. l) è pari ad un anno, decorso il quale l’annotazione è cancellata.
  • Il termine di durata della pubblicità delle annotazioni prive di carattere interdittivo nel “Livello di libera consultazione” e nel “Livello di accesso riservato di sola consultazione” del Casellario informatico è pari a dieci anni dalla di prima pubblicazione.

Le annotazioni che hanno efficacia interdittiva e che sono inserite nel “Livello di accesso riservato di sola consultazione” confluiscono al termine del periodo interdittivo, con procedura automatizzata, nel “Livello di accesso riservato all’ANAC del Casellario informatico”.

Infine, il dirigente dell’ufficio competente dell’ANAC, su istanza motivata dell’operatore economico annotato nel “Livello di libera consultazione” e nel “Livello di accesso riservato di sola consultazione” del Casellario informatico, seguendo l’ordine cronologico di acquisizione delle istanze, “può disporre il trasferimento dell’annotazione nel Livello di accesso riservato all’ANAC del Casellario informatico prima del decorso del termine interdittivo, qualora sia intervenuto un provvedimento di annullamento o di revoca della segnalazione o del provvedimento dell’Autorità ovvero a seguito della stipula di atti transattivi in caso di risoluzioni contrattuali”.

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Redazione

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