Come stabilire l’equivalenza delle tutele fra due CCNL

Art. 11 Codice degli appalti. Principio di applicazione dei CCNL – commi 3, 4, 5

3. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta (tecnica) il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall’ente concedente.
4. Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all’affidamento o all’aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l’operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest’ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all’articolo 110.
5. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto.”

L’ANAC, nella relazione illustrativa al Bando tipo n. 1/2023 -“Procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari di importo superiore alle soglie europee con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo” – spiega come effettuare il controllo sull’equivalenza fra un CCNL indicato dall’operatore economico nella propria offerta tecnica e quello, diverso, indicato dalla stazione appaltante, vale a dire il controllo di equivalenza delle tutele fra due CCNL.

Tale controllo si articola in due passaggi:
  1. in primis la stazione appaltante deve verificare l’equivalenza delle tutele economiche.

Il valore di raffronto deve essere annuale e dunque, dato che in genere i CCNL individuano una retribuzione tabellare mensile, questa dovrà essere apportata su base annuale tenendo conto di tutte le mensilità supplementari.
L’ANAC precisa, inoltre, che si dovranno considerare ulteriori indennità previste dai CCNL, quali le indennità economiche aggiuntive alla retribuzione tabellare che spetterebbero stabilmente ai lavoratori in ragione delle prestazioni previste dall’appalto.
La misura degli scatti di anzianità, invece, non rientra nel confronto.

  1. In secundis, se la prima equivalenza sussiste, la stazione appaltante deve verificare l’equivalenza delle tutele normative.

Per questo secondo passaggio si fa riferimento ai seguenti 12 istituti tracciati dall’ANAC, che dovranno, con non poche difficoltà, essere oggetto di comparazione:

  • Lavoro supplementare
  • Lavoro straordinario
  • Disciplina compensativa delle ex festività soppresse
  • Periodo di prova
  • Periodo di preavviso
  • Periodo di comporto in caso di malattia e infortunio
  • Malattia e infortunio
  • Maternità
  • Monte ore di permessi retribuiti
  • Bilateralità
  • Previdenza integrativa
  • Sanità integrativa

La stazione appaltante può ritenere sussistente l’equivalenza delle tutele normative in caso di scostamenti marginali e limitati a non più di due voci.

L’art. 11 del codice prevede che la dichiarazione di equivalenza delle tutele sia effettuata solo prima dell’affidamento/aggiudicazione. Pertanto la mancata allegazione di tale dichiarazione nell’offerta tecnica non può costituire causa di esclusione: la sua richiesta in quella sede si giustifica con l’esigenza di accelerare i tempi di affidamento/aggiudicazione. La stazione appaltante, nel caso di mancata presentazione della dichiarazione nell’offerta tecnica, dovrà procedere con la formale richiesta, assegnando un congruo tempo per la relativa produzione.
Redazione

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