Nuovo Codice degli appalti – Novità in materia di contratti sottosoglia

Il nuovo Codice degli appalti, contiene la disciplina dei contratti sottosoglia, ovvero di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all’art. 14, nella Parte I del Libro II, dall’art. 48 all’art. 55.

La prima riflessione è che – rispetto alla precedente disciplina dei contratti sottosoglia, contenuta in disposizioni del Codice sparse e anche esterne ad esso – la volontà del legislatore è stata quella di compendiare in maniera unitaria l’insieme delle norme in materia. Ad esempio, il principio di rotazione ed il controllo sul possesso dei requisiti erano prima disciplinati dalle Linee Guida ANAC n. 4, mentre ora dagli articoli, rispettivamente, 49 e 52. Ciò al fine di consentire un più diretto apprezzamento del complessivo regime giuridico differenziale che connota questo settore rispetto della contrattualistica.

Altra novità risiede nella formulazione dell’art. 48 comma 2, in base al quale il R.U.P. segue la procedura dell’ordinaria gara concorrenziale quando il contratto, nonostante sia di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, accerta l’esistenza di un interesse transfrontaliero certo. In altre parole il nuovo Codice permette l’utilizzo della procedura aperta, dunque della concorrenza massima, solo nel caso in cui effettivamente il RUP ne ravvisi l’oggettiva esigenza: la possibilità di avviare la procedura ordinaria non è più una libera scelta da parte di chi deve istruire e condurre la pratica, ma richiede particolari requisiti.

Inoltre, rispetto alla precedente disciplina, si sono operate alcune semplificazioni:

  • Semplificato il controllo sul possesso dei requisiti, di cui all’art. 52;
  • Semplificato il regime delle garanzie a corredo dell’offerta, di cui all’art. 53;
  • viene eliminato il c.d. affidamento diretto mediato e disciplinati solo l’affidamento diretto e la procedura negoziata senza bando.

L’affidamento diretto viene, per la prima volta, definito come “l’affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente da stazione appaltante/ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’art. 50, comma 1 lett. a) e b) e dei requisiti generali o speciali previsti dal codice”. Pertanto, anche se è stato procedimentalizzato prevedendo la (facoltativa) acquisizione di una pluralità di preventivi e l’indicazione dei criteri e dei requisiti per la selezione degli O.E., l’affidamento diretto non costituisce una procedura di gara.
L’affidamento diretto viene previsto:

  • per servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro
  • per lavori di importo inferiori a 150.000 euro

La procedura negoziata senza bando, invece, prevede l’obbligatoria consultazione di più operatori economici, ove esistenti.
Questa viene prevista:

  • per servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro (e fino alle soglie di cui all’art. 14)
  • per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro (e fino alle soglie di cui all’art. 14)

La novità di cui all’art. 48 comma 2 porta a considerare che un’elevata percentuale di contratti pubblici potrebbe essere affidata senza l’ordinaria gara concorrenziale. Ci si chiede, dunque, quali garanzie valgano per tali contratti. La generica risposta a tale quesito viene data dall’art. 48, commi 1 e 4, in base ai quali nei contratti sottosoglia devono essere rispettati i principi di cui al Libro I, Parti I e II e si applicano se non derogate dallo stesso Libro II, Parte I, le disposizioni del codice.

In sintesi:

  1. Si applicano le norme relative alla digitalizzazione delle procedure e alla disciplina dell’accesso agli atti (artt. 35 e 36);
  2. Si applicano le norme relative ai rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale, per espressa previsione dell’art. 210. Tuttavia, ci si può chiedere se istituti complessi da attivare nella pratica, come l’arbitrato ex art. 213, verranno di fatto utilizzati per contratti di valore più modesto;
  3. Si applicano, quanto ai ricorsi giurisdizionali, le norme di cui all’art. 120 c.p.a.;
  4. Si applica, inoltre, l’art. 121 c.p.a. per la sanzione di inefficacia del contratto.

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Redazione

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