Il riparto di giurisdizione nelle controversie relative allo “scorrimento” delle graduatorie

Con una recente pronuncia, il Tribunale di Ragusa ha accolto l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla resistente Azienda Sanitaria di Ragusa, difesa dallo studio legale Giurdanella.

Con una recente pronuncia, il Tribunale di Ragusa – Sezione Lavoro ha accolto l’eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario sollevata dalla resistente Azienda Sanitaria di Ragusa, difesa dallo studio legale Giurdanella.

La pronuncia ha il pregio di chiarire il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo rispetto alle controversie in materia di “scorrimento” di graduatorie di procedure concorsuali nell’ambito del pubblico impiego.

La sentenza del giudice ragusano, riallacciandosi ad un orientamento giurisprudenziale pressoché univoco, statuisce che, ai fini della ripartizione di giurisdizione, occorre aver riguardo all’oggetto della domanda.

In altri termini, la giurisdizione si determina sulla base del c.d. “petitum sostanziale”, che va identificato «non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto sulla base della “causa petendi”, ossia dei soli fatti dedotti a fondamento della pretesa fatta valere con l’atto introduttivo della lite, di cui essi sono manifestazione e da cui la domanda viene identificata, indagando sull’effettiva natura della controversia, in relazione alle caratteristiche del particolare rapporto fatto valere in giudizio ed alla consistenza delle situazioni giuridiche soggettive su cui esso si articola e si svolge»[1].

Bisogna focalizzarsi, allora, sulla situazione giuridica posta a fondamento della domanda. In particolare, il discrimenpotrebbe apparire assai labile rispetto a due situazioni prima facie affini, ma che, in realtà, risultano strutturalmente differenti anche secondo il consolidato orientamento sposato dalle Sezioni Unite[2]. Così:

1) la giurisdizione è devoluta al giudice ordinario allorché il candidato utilmente collocatosi nella graduatoria finale di un concorso chieda che sia accertato in giudizio il proprio “diritto all’assunzione”, contestando le modalità di scorrimento della graduatoria;

2) la cognizione è, invece, demandata alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo allorché il ricorrente, nella domanda introduttiva, intenda negare egli effetti del provvedimento con cui l’Amministrazione ha scelto di indire una nuova procedura concorsuale, anziché attingere dalle graduatorie. In tale ipotesi, infatti, a venire in considerazione è un interesse legittimo, correlato all’esercizio di un potere di organizzazione degli uffici, riconducibile ad un atto autoritativo della p.a.

Ma in quali sparuti casi può ritenersi integrato, in capo al candidato utilmente posizionatosi in una graduatoria concorsuale una posizione giuridica di vero e proprio “diritto soggettivo all’assunzione mediante scorrimento”?

Un simile diritto sorge solo quando sia intervenuta un’apposita decisione dell’Amministrazione, attraverso la quale la medesima abbia esternato un’inequivoca volontà, corredata da congrua motivazione, nel senso non soltanto di dover colmare i vuoti in organico, ma anche di volerlo fare proprio avvalendosi della graduatoria rimasta valida ed efficace, piuttosto che ricorrendo ad altre vie pure astrattamente praticabili (si pensi, in primis, all’indizione di un nuovo concorso o alla proroga di personale già assunto a termine).

Non si può prescindere, pertanto, da una determinazione della p.a., attraverso la quale quest’ultima, consumando la propria discrezionalità, si vincola a dar corso al provvedimento così assunto.

Infatti, in linea di principio, la p.a. non è mai obbligata al reclutamento di nuovo personale per la copertura di posti vacanti in organico e, a fortiori, non potrebbe esservi obbligata avvalendosi unicamente dell’istituto dello scorrimento di graduatorie ancora efficaci.

Quand’anche siano vigenti graduatorie di idonei e quand’anche venga a determinarsi una situazione di vacanza di posti in organico, l’amministrazione non è incondizionatamente tenuta a reclutare nuovo personale, potendo – logicamente – anche orientarsi nel senso della non necessità della copertura dei posti vacanti.

Infatti, secondo giurisprudenza unanime, perché in simili evenienze uno scorrimento della graduatoria possa aver luogo sarà sempre imprescindibile l’apposita decisione organizzativa dell’amministrazione, correlata a tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti nel caso concreto, di voler coprire i posti resisi vacanti (cfr., tra le tante, Cons. St., Ad. Plen., 28 luglio 2011, n.14).

[1] Cfr., ex plurimis, Cass., S.U., 16 aprile 2021, n. 10105; Cass., S.U., 12 ottobre 2020, n. 21993; Cass., S.U., 31 luglio 2018, n. 20350; Cass., S.U., 16 maggio 2008, n. 12378; Cass., S.U., 11 aprile 2006 n. 8374; Cass. S.U., 27 gennaio 2005, n. 1622; Cass., S.U., 7 marzo 2003 n. 3508; cfr., da ultimo, Cass., S.U., 5 settembre 2022, n. 26039

[2] Da ultimo, Cass. Sez. Un., n. 22566 del 19/07/2022.

Redazione

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